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Risoluzione Agenzia Entrate n. 120 del 28.05.2003
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Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. KJ. Articolo10 del d.P.R. n. 633 del 1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 120 del 28.05.2003Con nota del 21 gennaio 2003, la KJ (di seguito KJ) ha presentato alla scrivente l'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul corretto trattamento, ai fini IVA, della fattispecie di seguito rappresentata.
Fatto
La KJ è una società residente nei Paesi Bassi che fornisce servizi a società del settore bancario e assicurativo. La società istante, che già opera in diversi paesi della Comunità Europea, ha intenzione di estendere la sua attività anche in Italia, prestando i suoi servizi ad aziende di credito e società assicurative.
Ciò avverrebbe per il tramite di una società il cui capitale sociale sarà detenuto direttamente o indirettamente da KH (di seguito KH) ovvero mediante una stabile organizzazione.
A prescindere dalla modalità con cui sceglierà di operare in Italia, il servizio che tale soggetto dovrà offrire, utilizzando il sistema informativo SHS sviluppato dalla società istante ed adattato alle specifiche esigenze di ciascun cliente, consiste nell'effettuare pagamenti e trasferimenti monetari connessi a mutui fondiari erogati da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria (di seguito, Banche) alla propria clientela (di seguito, Debitori).
In particolare, i servizi in questione sono stati così sintetizzati:
"1. accreditamento della quota capitale del mutuo dalle Banche ai Debitori all'atto della stipulazione del contratto;
2. accreditamento delle somme prese a mutuo dai Debitori a terzi (ad esempio, notai, venditori degli immobili, etc.);
3. accreditamento di somme per conto delle Banche ai Debitori e/o a terzi per la costruzione o la ristrutturazione delle proprietà costituite a garanzia del mutuo fondiario;
4. pagamento di commissioni periodiche agli intermediari nell'interesse delle Banche;
5. pagamento delle rate di mutuo dai Debitori alle Banche;
6. liquidazione e pagamento degli interessi maturati sui mutui fondiari;
7. determinazione e messa in pagamento di penali e costi connessi ai mutui fondiari;
8. prelevamento di somme dai conti correnti dei Debitori e successivo accreditamento sui conti delle Banche in relazione alle rate di ammortamento del mutuo ipotecario (tale operazione viene effettuata solo qualora il Debitore rilasci apposita procura)".
Nell'istanza viene inoltre specificato che, su richiesta delle Banche e dietro pagamento di uno specifico compenso, la KH (o la stabile organizzazione), offrirà anche dei servizi che vengono definiti "Accessori" e consistenti nelle attività di:
a) rilevazione delle operazioni di pagamento. La KH (o la stabile organizzazione) fornirà mensilmente alle Banche una lista dei pagamenti effettuati;
b) comunicazione, in nome e per conto delle Banche, delle condizioni di mutuo ai Debitori, in caso di mutui ad interessi variabili;
c) elaborazione dei dati forniti dalle Banche in relazione alle condizioni per erogare i mutui.
d) assistenza alle Banche nei rapporti coi notai;
e) invio solleciti di pagamento;
f) assistenza nei rapporti con altri soggetti, quali ad esempio avvocati, incaricati di assistere la Banca nella procedura di recupero del credito.
Per completezza di informazione, la società istante aggiunge che i servizi che saranno resi da KH, o, eventualmente, da una sua stabile organizzazione, saranno gli stessi che attualmente eroga agli altri suoi clienti europei, sulla base di contratti standard.
Per poter fornire i servizi sopra descritti, la KH (o la stabile organizzazione) opererà con un mandato con rappresentanza, idoneo ad implicare modifiche giuridiche ed economiche in capo alle Banche e ai Debitori.
Sarà, inoltre, responsabile contrattualmente nei confronti delle Banche per ogni danno che potrà causare durante l'assolvimento dei suoi obblighi contrattuali. Tale responsabilità, di regola, non potrà eccedere dei limiti concordati.
Infine, non esercitando attività bancaria, l'istante ricorda che non concederà prestiti né alle Banche né ai Debitori.Quesito
Descritta dettagliatamente l'attività che la KJ ha intenzione di svolgere in Italia, la società chiede chiarimenti sul regime IVA applicabile ai compensi che le Banche riconosceranno alla sua stabile organizzazione o alla KH per i Servizi e per i Servizi Accessori prestati.Soluzione interpretativa proposta dall'istante
L'istante è del parere che sia i servizi connessi all'attività di pagamento e trasferimento di denaro sia i Servizi Accessori rientrino tra quelli esenti di cui all'articolo 10, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972 per i seguenti motivi:
- i Servizi resi "formano un insieme distinto di prestazioni idonee a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un servizio di pagamento";
- come già anticipato, la KH (o la stabile organizzazione) opererà in base ad uno specifico mandato con rappresentanza grazie al quale le operazioni poste in essere dalla stessa società saranno idonee ad implicare modifiche giuridiche ed economiche in capo alle Banche e ai Debitori;
- la responsabilità della società prevista contrattualmente, seppur soggetta a talune limitazioni quanto all'ammontare, non sarà circoscritta agli aspetti concernenti il sistema informativo ma si estenderà alla corretta operazione di pagamento.
Fa presente, inoltre, che nel caso in cui i Servizi resi non fossero considerati esenti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 1) del d.P.R. n. 633 del 1972, gli stessi, comunque, lo sarebbero per effetto dell'articolo 10, comma 1, n. 9) del decreto citato. Tale conclusione sarebbe conforme all'orientamento espresso dall'Amministrazione finanziaria con la risoluzione del 16 luglio 1998, n. 77/E, riguardante i negozi di settlement.
Per quanto attiene ai Servizi Accessori, la KJ ritiene che siano senti in quanto rientrino tra le "prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazioni di servizi" di cui all'articolo 12, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Tali prestazioni, infatti, verrebbero erogate esclusivamente nei confronti delle Banche clienti che utilizzano i Servizi al mero scopo di integrare, completare e rendere possibile la prestazione principale, ossia le operazioni di pagamento connesse al mutuo fondiario.Parere della Direzione
Si condivide la soluzione interpretativa proposta dall'istante di ricondurre tra le ipotesi di esenzione previste all'articolo 10, comma 1, n.1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i servizi di pagamento e trasferimento di denaro connessi al mutuo fondiario che la KH (o la stabile organizzazione) intende prestare alle Banche clienti.
Tale soluzione risulta, peraltro, conforme all'orientamento già espresso, con riferimento ad un caso analogo, dall'Amministrazione finanziaria con la risoluzione del 10 dicembre 2001, n. 205/E, che ha tenuto conto della sentenza emessa il 5 giugno 1997 dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, in relazione al procedimento C-2/1995.
Per quanto attiene, invece, alla questione dell'applicazione del principio di accessorietà, di cui all'articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972, ai servizi "aggiuntivi" che saranno previsti contrattualmente, occorre fare alcune precisazioni.
Com'è noto, la norma citata stabilisce che "le prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti tra le parti dell'operazione principale..."
In sostanza, tutte le volte in cui ricorre il rapporto di accessorietà, la cessione o prestazione accessoria è soggetta allo stesso trattamento fiscale, ai fini IVA, previsto per l'operazione principale cui accede.
Ciò a condizione, naturalmente, che l'operazione accessoria avvenga tra gli stessi soggetti dell'operazione principale e sia posta in essere dal cedente o prestatore, ovvero da altri soggetti ma per suo conto e a sue spese.
Premesso quanto sopra, in relazione alla fattispecie rappresentata è necessario verificare, in relazione alle singole prestazioni che saranno rese da KH (o dalla stabile organizzazione), la sussistenza o meno del rapporto di accessorietà rispetto alla prestazione principale.
Al riguardo, si osserva che soltanto le attività indicate nell'istanza al punto a) ed e) risultano essere oggettivamente connesse all'operazione principale riguardante il servizio di pagamento e di trasferimento di denaro.
Fornire alle Banche clienti una lista mensile di tutti i pagamenti effettuati e provvedere a sollecitare i pagamenti sono, in effetti, attività che integrano, completano e rendono possibile la prestazione principale, ossia le operazioni di pagamento connesse al mutuo fondiario (v. risoluzione dell'11 febbraio 1998, n.6/E). Per questa loro caratteristica, i servizi in esame sono da considerare servizi accessori di cui all'articolo 12 d.P.R. n. 633 del 1972 e, come tali, ammessi allo stesso regime di esenzione previsto per l'operazione principale.
Al contrario, sono da assoggettare regolarmente ad imposta gli ulteriori servizi che la KH (o la stabile organizzazione) ha intenzione di curare in nome e per conto delle Banche clienti unitamente al servizio di pagamento e di trasferimento monetario.
Ad avviso della scrivente, si tratta di operazioni in cui manca quel nesso funzionale con l'operazione principale necessario a qualificarle come attività accessorie.
In particolare, l'elaborazione dei dati sui potenziali clienti finalizzata a verificare, sulla base di condizioni prestabilite dalla Banca concedente, la loro capacità reddituale in relazione al mutuo richiesto (v. punto c) dell'istanza) è un'operazione del tutto autonoma rispetto a quella del trasferimento delle somme di denaro. Si configura, piuttosto, come una prestazione collegata (nel caso specifico propedeutica) alla concessione del mutuo fondiario: contratto cui rimane assolutamente estranea la KH (o la stabile organizzazione), essendo stipulato tra la Banca e il Debitore.
Lo stesso dicasi per l'ulteriore servizio informativo rivolto ai Debitori sulle condizioni dei mutui stipulati a tasso variabile (v. punto b) e per il servizio di assistenza alle Banche nei rapporti sia con i notai, per dare esecuzione al mutuo ipotecario (v. punto d, sia con gli avvocati, per avviare eventuali procedure di recupero crediti, o con qualsiasi altro soggetto (v. punto f .
In definitiva, con riferimento a tali servizi, si ritiene che non ricorra il rapporto di accessorietà previsto dall'articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto gli stessi costituiscono per le Banche clienti un fine a sé stante e non "il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore" (sentenza della Corte di Giustizia europea del 3 luglio 2001, procedimento C-380/99).
In questi casi, infatti, la Banca cliente si troverebbe nella posizione di ricevere dei servizi diversi ed indipendenti rispetto a quello dell'effettuazione dei pagamenti e dei trasferimenti monetari, non collegati a quest'ultimo da un nesso di causalità necessaria. Collegamento che, come evidenziato nella risoluzione del 13 agosto 1996, n. 198/E, li renderebbe, al contrario, imprescindibili dalla sussistenza dell'operazione principale.