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Risoluzione Agenzia Entrate n. 121 del 03.06.2003
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Istanza di interpello - IVA - Applicabilità dell'aliquota ridotta del 10 per cento agli acquisti di gas metano ed energia elettrica compiuti da grossisti in vista della successiva cessione a clienti finali idonei - XW SpA
Risoluzione Agenzia Entrate n. 121 del 03.06.2003Quesito
Con istanza pervenuta in data 14.10.2002, cui è seguita un'integrazione della documentazione prodotta in data 31.01.2003 su richiesta della Direzione Regionale....... la XW S.p.A. ha chiesto chiarimenti circa la corretta individuazione dell'aliquota IVA applicabile agli acquisti, dalla stessa effettuati, di energia elettrica e gas metano destinati ad essere successivamente ceduti a diverse tipologie di soggetti (imprese, soggetti no-profit nonché società di distribuzione del gas).
La società istante è stata costituita a seguito della liberalizzazione del mercato del gas metano e dell'energia elettrica ed offre tali beni, in qualità di grossista, ai soggetti sopra indicati.
Nell'istanza viene fatto presente che la società ha stipulato:
a) contratti per l'acquisto di prodotti energetici, rispettivamente con KH Spa per il gas metano e con YJ Spa per l'energia elettrica;
b) singoli contratti di fornitura, con diversi clienti, a prezzi concorrenziali non raggiungibili autonomamente nel regime del mercato vincolato.
Con riferimento ai contratti di cui sub a), viene precisato che entrambe le società fornitrici applicano l'IVA con l'aliquota ordinaria del 20 per cento, a prescindere dal fatto che i clienti dell'istante (imprese manifatturiere ed imprese fornite di propria rete distributiva) posseggano i requisiti per beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento, di cui al numero 103 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Con riferimento, invece, ai contratti di sub b), l'istante fa presente di applicare l'aliquota IVA del 10 per cento limitatamente alla fornitura dei predetti beni effettivamente destinata ai soggetti che dichiarano di essere in possesso dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al richiamato numero 103.
Ciò premesso, viene chiesto di conoscere se anche i corrispettivi relativi agli acquisti possano essere assoggettati da parte della società fornitrice all'aliquota IVA del 10 per cento, limitatamente alla quota dei medesimi destinata alla successiva cessione ad imprese esercitanti attività rientranti nella definizione di cui al numero 103.
L'istante ha in proposito sottolineato come:
- ogni utilizzatore sia chiaramente identificabile e disponga di un autonomo misuratore (di proprietà delle società fornitrici) dal quale vengono rilevati giornalmente i consumi;
- le società fornitrici siano in grado di conoscere - già all'atto della fatturazione e per ciascun utilizzatore - l'ammontare dei consumi del periodo, nonché il diritto ad acquistare i predetti prodotti energetici ad aliquota agevolata.Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'istante ritiene di poter richiedere alle società fornitrici l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del numero 103 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente alla fornitura di gas metano e di energia elettrica effettivamente destinata ad essere utilizzata dai soggetti che posseggono i requisiti di cui alla richiamata disposizione normativa, vale a dire le "imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili".
L'esatta individuazione della quota di consumo "agevolato" risulta possibile, in quanto i singoli clienti utilizzatori sono dotati di appositi contatori.
Inoltre, i clienti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al citato numero 103 hanno prodotto l'apposita attestazione per l'applicazione della medesima.Parere dell'Agenzia delle Entrate
Al fine d'individuare il corretto trattamento fiscale da riservare alla fattispecie descritta nell'istanza di interpello, è necessario, in via preliminare, operare una differenziazione tra l'acquisto di gas metano e l'acquisto di energia elettrica.
A norma del numero 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento, tra le altre, le cessioni di "energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili", nonché quelle di "gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati".
Più precisamente, se da un lato la somministrazione di energia elettrica per uso di imprese estrattive e manifatturiere (ivi comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili) risulta soggetta all'aliquota IVA ridotta in considerazione della particolare attività (estrattiva, manifatturiera, ecc.) esercitata dall'utilizzatore, dall'altro, per il gas metano, il medesimo trattamento è riservato non solo alle cessioni effettuate a favore dei soggetti sopra descritti, ma altresì a tutti i passaggi intermedi in virtù della specifica natura del bene ceduto.
In particolare, in merito al trattamento ai fini IVA da riservare alle fasi di commercializzazione del gas metano prodromiche alla somministrazione al consumatore finale, la scrivente ha recentemente avuto modo di pronunciarsi con la risoluzione 14 marzo 2003, n. 64/E.
In quella sede, più precisamente, è stato rilevato che l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento è subordinata alla circostanza che la cessione riguardi un "bene oggetto di futura distribuzione".
Considerate le caratteristiche intrinseche del gas metano, il quale non può essere consegnato se non mediante immissione in tubature, nell'ipotesi di cessione tra soggetti privi di propria rete distributiva la fase della materiale consegna non può compiersi che in un momento successivo, a favore di consumatori finali, ovvero di intermediari forniti di propria rete.
Tale circostanza, tuttavia, non ha l'effetto di precludere l'applicazione dell'aliquota ridotta alle cessioni a favore di grossisti privi di propria rete, in quanto il gas rimane, anche in tale fase, comunque "destinato" ad essere immesso nelle reti del distributore.
Ciò posto, con riferimento al caso prospettato, si rileva che la società istante riveste la figura di grossista-intermediario nella cessione dei beni di cui all'oggetto.
Tale eventualità, si ribadisce, non assume rilevanza in ordine al trattamento delle cessioni di gas metano per le quali, come precisato nella citata pronuncia, la particolare circostanza che l'immissione diretta nelle tubazioni "non avvenga contestualmente alla cessione del gas metano, ma solo nel successivo momento in cui il grossista-intermediario acquirente procede all'ulteriore cessione ad un cliente finale idoneo o ad un distributore dotato di propria rete, non può avere l'effetto di precludere l'applicazione (...) dell'aliquota agevolata".
Passando a considerare le operazioni di acquisto di energia elettrica, si osserva che il numero 103 della citata Tabella consente l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento limitatamente alle forniture destinate ad essere utilizzate da imprese estrattive e manifatturiere (nonché da imprese poligrafiche, editoriali e simili), subordinando, pertanto, l'applicabilità della predetta agevolazione alla particolare natura dell'attività d'impresa esercitata dal cessionario.
Ne consegue che, relativamente agli acquisti di energia elettrica, la circostanza che il soggetto acquirente rivesta la qualifica di grossista-intermediario determina ex se una causa ostativa all'applicazione del predetto beneficio. Quest'ultimo, infatti, spetta esclusivamente qualora l'attività esercitata dal soggetto cessionario rientri tra quelle espressamente contemplate dal citato numero 103, tra le quali, a ben vedere, non è compresa l'attività di intermediazione in fase di acquisto e/o di cessione di prodotti energetici.
In conclusione, a parere della scrivente:
I. con riferimento al gas metano, troverà applicazione l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento per tutti gli acquisti effettuati dalla società istante, in considerazione del vincolo di destinazione (immissione in reti distributive) connaturato al particolare stato fisico di tale prodotto;
II. con riferimento all'energia elettrica, troverà applicazione l'aliquota IVA ordinaria del 20 per cento per tutti gli acquisti effettuati dalla società istante, dal momento che quest'ultima (svolgente attività di grossista) risulta priva dei requisiti richiesti dal più volte richiamato numero 103, a nulla rilevando l'esistenza dei medesimi in capo ad alcuni degli effettivi utilizzatori dei beni in parola.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale, è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.