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Risoluzione Agenzia Entrate n. 122 del 03.06.2003
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Istanza di interpello - contratti di trasferimento titoli conclusi tra società di intermediazione e non residenti - tassa sui contratti di borsa - esenzione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 122 del 03.06.2003Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esenzione dalle tasse sui contratti di borsa conclusi tra società di intermediazione e non residenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435, è stato esposto il seguente
QUESITO
La WY spa (di seguito WY) - società di intermediazione mobiliare abilitata all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento, di cui al d.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (iscritta all'albo CONSOB delle SIM con delibera) - fa presente che alcuni suoi clienti residenti all'estero sono interessati alla conclusione di contratti aventi ad oggetto titoli ammessi alla quotazione in mercati regolamentati. In proposito, precisa che agirà nell'ambito dell'attività di negoziazione per conto terzi, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b) del d.Lgs. n. 58 del 1998, in qualità di intermediario, e che alcuni di questi contratti verranno stipulati al di fuori dei mercati regolamentati.
Premesso quanto sopra, chiede di conoscere il trattamento tributario, ai fini delle tasse sui contratti di borsa (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278), della fattispecie rappresentata e più precisamente, chiede se tali contratti sono esenti dalle stesse tasse ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b) del d.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La WY ritiene esenti dalla tasse sui contratti di borsa i contratti aventi ad oggetto titoli ammessi alla quotazione in mercati regolamentati, ancorché conclusi nell'ambito dello svolgimento dell'attività di negoziazione per conto terzi, stipulati dalla stessa al di fuori dei mercati regolamentati, con soggetti non residenti. Reputa, altresì, esenti i contratti stipulati con clienti non residenti indipendentemente dalla circostanza che questi ultimi, all'atto di trasmissione degli ordini, agiscano per conto proprio o per conto terzi.RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La soluzione interpretativa prospettata dalla WY non è condivisibile.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435 "sono esenti dalla tassa di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo conclusi nei mercati regolamentati. L'esenzione di cui al periodo precedente si applica anche ai rapporti tra" banche o soggetti abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento, da un lato, "e i soggetti per conto dei quali il contratto è concluso(...)", dall'altro.
Con la citata norma il legislatore ha inteso esentare dalla tassa sui contratti di borsa le compravendite di titoli concluse in mercati regolamentati, anche quando gli intermediari operano per conto della propria clientela. Si tratta in sostanza di una esenzione di carattere oggettivo, dal momento che assume rilevanza unicamente il fatto che il contratto sia concluso nei suddetti mercati.
L'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 435 del 1997 estende l'esenzione dalla tassa sui contratti di borsa ai "contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo, ammessi a quotazione nei mercati regolamentati e conclusi al di fuori dei mercati medesimi, a condizione che essi siano stipulati:
a) tra banche o soggetti abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, o agenti di cambio;
b) tra intermediari di cui alla lettera a), da un lato, e soggetti non residenti dall'altro;
c) tra i soggetti, anche non residenti, di cui alla lettera a), da un lato, e organismi di investimento collettivo del risparmio, dall'altro".
Si osserva, innanzitutto, che il rinvio al d.Lgs. 415 del 1996, di cui alla citata lettera a) deve intendersi riferito ai soggetti individuati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). Infatti, il d.lgs. n. 415/96, nella parte che individua i soggetti abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento, è stato abrogato dall'art. 214, comma 1, lettera jj), del d.lgs. n. 58/98. Tale articolo stabilisce, al comma 4, che "il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti".
Dal disposto della norma richiamata si evince che con riguardo ai contratti conclusi al di fuori dei mercati regolamentati, l'esenzione compete a condizione che ricorrano i presupposti soggettivi previsti dalla medesima norma e, in particolare, che la contrattazione intervenga tra i soggetti tassativamente individuati dalla norma medesima.
In particolare, il contratto potrà beneficiare dell'esenzione qualora sia concluso dalla banca o altro soggetto abilitato in nome proprio con un soggetto non residente; la stessa esenzione non compete, invece, qualora la banca o altro soggetto abilitato intervenga nel contratto in nome e per conto del proprio cliente.
In altri termini, i contratti individuati dal comma 3, lett. b) - aventi ad oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo, ammessi a quotazione nei mercati regolamentati e conclusi al di fuori degli stessi - sono esenti dalle tassa sui contratti di borsa quando sono stipulati tra intermediari abilitati - di cui alla lettera a) del medesimo comma 3 - da un lato, e soggetti non residenti, dall'altro, che operino entrambi in nome e per conto proprio.
La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza di interpello presentata alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dalla WY s.p.a..