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Risoluzione Agenzia Entrate n. 123 del 05.06.2003
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Istanza di interpello - art.73, comma 3, DPR 633/72 - XY SpA - Fusione per incorporazione ed IVA di gruppo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 123 del 05.06.2003Con istanza presentata alla scrivente in data 13 febbraio 2003, la società in oggetto indicata ha chiesto chiarimenti circa la corretta applicazione della norma di cui all'articolo 73, terzo comma del DPR 26 ottobre 1972, n 633, in relazione alla particolare procedura di liquidazione dell'IVA "di gruppo".
Esposizione del quesito
Con effetto dal 31/12/2002, la X Assicurazioni S.p.A. è stata incorporata nella Y S.p.A. che, contestualmente, ha modificato la propria ragione sociale in XY S.p.A.
Al fine di attivare la procedura per la liquidazione dell'Iva di gruppo per l'anno 2003, XY deve definire l'area di consolidamento della procedura di liquidazione, identificando le società per le quali ricorrano i presupposti di cui all'articolo 73, comma 3, del DPR 633/72, concernenti il possesso di una partecipazione superiore al 50% del capitale fin dall'inizio dell'anno solare precedente: (nel caso specifico fin dal 1 gennaio 2002).
A seguito della citata operazione di fusione, XY possiede una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale dal 1 gennaio 2002, sicuramente per tutte le società per le quali tale possesso si realizzava in capo a Y, mentre, per le società per le quali il possesso si realizzava a tale data in capo a X Assicurazioni , XY subentra nel possesso per effetto della fusione.
XY intende attivare l'IVA di gruppo per l'anno 2003 includendo anche quelle società nelle quali il possesso di una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 73 citato sussistevano in capo alla X.
Nel caso specifico l'area di consolidamento comprenderebbe, tra l'altro, anche la compagnia Z Assicurazioni nella quale la X Assicurazioni possedeva una partecipazione superiore al 50% già al 1 gennaio 2002, tuttora partecipata da XY con analoga quota.
Ciò premesso, viene chiesto di sapere se risulta possibile l'applicazione della particolare procedura della liquidazione "di gruppo" anche alle società già controllate ai fini IVA dalla X Assicurazioni SpA.Soluzione interpretativa prospettata
A parere della società istante, la duplice condizione della qualificata partecipazione al capitale (oltre il 50%) e della durata temporale di tale partecipazione (dall'inizio dell'anno solare precedente) ricorre nel caso de quo con riguardo anche al possesso delle partecipazioni da parte della X Assicurazioni (incorporata).
In accordo con i principi civilistici che regolano l'istituto della fusione è noto, prosegue l'istante, che la società incorporante assume anche agli effetti dell'IVA la natura di successore a titolo universale subentrando in tutti i diritti ed obblighi della società incorporata, compresi quelli inerenti alla liquidazione IVA di gruppo.
La natura dell'operazione consente nel caso specifico di comprendere nell'area di consolidamento IVA anche le società partecipate della incorporata, tenuto conto che la loro esclusione non può essere motivata da particolari preoccupazioni di cautela fiscale.
La sussistenza dei requisiti di legge, conclude la società istante deve ritenersi soddisfatta anche per le partecipazioni detenute ante-fusione dalla società incorporata e nelle quali l'incorporante, per effetto della fusione stessa, è subentrata fin dalla originaria data in cui X Assicurazioni S.p.A. le ha acquisite.Parere dell'Agenzia delle Entrate
La soluzione proposta dalla società istante è ispirata al principio generale secondo cui nella fusione, continuando l'esercizio dell'attività in capo alla società incorporante, la medesima subentra nei rapporti giuridici relativi al precedente complesso aziendale incorporato.
In effetti nella fusione per incorporazione, che rimane pur sempre un'operazione neutrale sia ai fini delle imposte sui redditi che in relazione all'IVA, la società risultante dalla fusione subentra, di regola, nelle c.d. posizioni giuridiche soggettive relative all'incorporata che, di fatto, si estingue.
Peraltro, mentre ai fini delle imposte dirette la neutralità fiscale dell'operazione si realizza attraverso la continuità dei valori di libro, ai fini delle imposte indirette detta neutralità implica che gli obblighi procedurali relativi all'IVA "di gruppo" si trasferiscano "ope legis" al nuovo soggetto incorporante in presenza delle condizioni di cui all'articolo 2 del D.M. 13 dicembre 1979.
Nella disciplina prevista dal suddetto decreto, l'Amministrazione Finanziaria pone a carico del soggetto controllante gli obblighi relativi alle liquidazioni ed ai versamenti dell'IVA di gruppo nonché tutti gli altri adempimenti consequenziali. In tal modo si è inteso, nella disciplina nazionale, non dare pieno riconoscimento giuridico e fiscale al soggetto passivo costituito dal gruppo di società legate da rapporti economico-finanziari, ma di recepire in termini più ristretti il principio enunciato al riguardo dalla direttiva comunitaria 17 maggio 1977, n. 388, preservando comunque la piena autonomia giuridica e fiscale delle società interessate.
La particolare cautela fiscale che la norma pone in "subiecta materia", soprattutto in relazione al rispetto dei requisiti e delle formalità richiesti per partecipare al consolidato "di gruppo", è motivata dalla preoccupazione di evitare che determinati soggetti solo occasionalmente "transitino" all'interno del gruppo per poi fuoriuscirne all'ottenimento dei benefici fiscali connessi alla particolare procedura.
Nel caso de quo, tuttavia, non sembrano sussistere incertezze al riguardo atteso che la società incorporata già usufruiva della particolare procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo insieme alle proprie controllate, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla norma ed in considerazione altresì del fatto che la descritta operazione straordinaria non sembra una fusione "di comodo" ma attuata, invece, nell'ottica della lecita pianificazione fiscale di gruppo.
La scrivente è del parere quindi, per quanto sin qui rilevato, che XY SpA possa attivare per l'anno 2003 la particolare procedura di liquidazione prevista dall'art. 73 del DPR n.633/72 per l'IVA di gruppo anche per quelle società nelle quali era la società incorporata X Assicurazioni a possedere una partecipazione superiore al 50% già al 1 gennaio 2002.
Per tali società infatti già esistevano i requisiti di legge tali da consentire alla ex controllante X Assicurazioni SpA di avvalersi della particolare procedura di liquidazione dell' l'IVA di gruppo e, quindi, a seguito della descritta operazione di fusione per incorporazione, tale facoltà si trasferisce ipso iure in capo alla società incorporante atteso che ad essa si trasferiscono a titolo universale tutti i diritti e gli obblighi che in precedenza facevano già capo alla società incorporata.