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Risoluzione Agenzia Entrate n. 126 del 05.06.2003
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Verbali di inventario della tutela dei minori ed interdetti - Imposta di registro - Parere
Risoluzione Agenzia Entrate n. 126 del 05.06.2003Codesto Ufficio ha richiesto un parere in merito al regime tributario, ai fini dell'imposta di registro, del verbale di inventario dei beni del minore o dell'interdetto, cui è tenuto il tutore nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina (articoli 362 ss. e 424, comma 1 del c. c.).
In proposito, lo stesso ritiene che il processo verbale di inventario tutelare non debba essere sottoposto ad imposta di registro in quanto non può essere inquadrato tra gli "atti dell'autorità giudiziaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente il giudizio..." (articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con d. P. R. 26 aprile 1986, n. 131). Lo stesso Ufficio ritiene che il verbale di inventario non possa essere ricompreso tra "Gli atti pubblici...non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale..." di cui all'articolo 11, parte I, della tariffa dello stesso testo unico, poiché il contenuto degli atti in questione sarebbe di carattere privatistico, sebbene le dichiarazioni in essi contenute possono essere raccolte da pubblici ufficiali. In tal senso sarebbe applicabile l'art. 2 della tabella allegata allo stesso testo unico, concernente gli atti dell'autorità giudiziaria per i quali non vi è obbligo di registrazione.
Al riguardo questa Direzione osserva preliminarmente che l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile (R. D. 30 marzo 1942, n. 318) prevedeva l'esenzione da imposte di bollo e di registro di tutti gli atti della procedura della tutela, compreso l'inventario.
Detta disposizione è da ritenere abrogata per effetto dell'articolo 42 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie): "Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie (...) diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825...".
L'esenzione dall'imposta di bollo è ancora prevista, tuttavia, dall'articolo 13 della Tabella, allegata al d. P. R 26 ottobre 1972, n. 642, che ricomprende tra gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto gli "Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario...".
Il testo unico dell'imposta di registro, invece, non prevede espressamente l'esenzione per questi atti e documenti e, pertanto, con riferimento a tale tributo deve ritenersi abrogata la norma esentativa.
E' necessario, pertanto, valutare in quale categoria di atti, se giudiziari o pubblici, possa essere inquadrato l'inventario, per poi individuare quale sia la disciplina del d.P.R. 131/86 che si rende applicabile.
L'inventario in esame è uno dei c.d. "inventari giudiziali" o previsti obbligatoriamente dalla legge, per la cui redazione occorre rispettare un rigoroso regime di forma e di sostanza (artt. 362 e ss. c.c. e 769 e ss. c.p.c.).
Nonostante sia definito inventario giudiziale, non può essere ricompreso tra gli atti giudiziari di cui all'articolo 8, parte I, della tariffa allegata al testo unico dell'imposta di registro, poiché non è uno degli "Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale, in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio...".
Infatti, per espressa disposizione di legge (art. 363 c. c.) l'inventario è compiuto dal cancelliere presso il quale ha sede il giudice tutelare o da un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare stesso, non per dirimere una controversia, ma per garantire l'integrità del patrimonio dell'incapace da arbitrarie sottrazioni, in previsione della sua futura restituzione.
Ebbene, secondo la prevalente dottrina (Cattaneo G., Digesto delle discipline privatistiche-Sezione civile, UTET; Falzone-Alibrandi, Dizionario Enciclopedico del Notariato, Stamperia nazionale) la qualità di pubblico documentatore del notaio (legge 16 febbraio 1913, n. 89), così come del cancelliere (articolo 57 c. p. c.) attribuisce al verbale di inventario la natura e l'efficacia di atto pubblico, cioè di documento redatto da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede con l'osservanza di precise formalità stabilite dalla legge.
Pertanto, considerata la natura di atto pubblico dell'inventario di tutela, si ritiene che quest'atto sia da ricomprendere tra quelli di cui all'articolo 11 della tariffa, parte I del testo unico dell'imposta di registro e non tra quelli, come sostenuto nella richiesta di parere, di cui all'articolo 2 della tabella allegata allo stesso testo unico, concernente atti dell'autorità giudiziaria per i quali non vi è obbligo di registrazione.
Tra l'altro, un diverso trattamento tributario della stessa tipologia di atto, collegato al solo soggetto che provvede a formarlo, darebbe luogo ad una ingiustificata diversa disciplina fiscale.
Per tutte le considerazioni su esposte la scrivente ritiene che anche i processi verbali di inventario tutelare, indipendentemente dal soggetto che li redige (cancelliere o notaio), vanno sottoposti a registrazione in termine fisso con l'applicazione dell'imposta nella misura fissa di € 129,11 (lire 250.000) ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, parte I, del testo unico dell'imposta di registro.