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Risoluzione Agenzia Entrate n. 127 del 06.06.2003
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IRPEG. Art. 76, comma 7-bis, del T.U.I.R. Spese derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori a fiscalità privilegiata
Risoluzione Agenzia Entrate n. 127 del 06.06.2003Quesito
La Confederazione, rappresentata in atti dal prof. avv....., ha richiesto chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 76, commi 7-bis e 7-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi, alle aziende esercenti l'attività marittima e, in particolare, alla possibilità di riconoscere che determinate tipologie di operazioni tipicamente afferenti l'esercizio dell'attività marittima, elencate in una tabella allegata alla suddetta istanza, siano da considerare come rispondenti al requisito dell'effettivo interesse economico, necessario ai fini della disapplicazione della norma in oggetto.Parere
L'art. 76, comma 7-bis, del T.U.I.R. stabilisce che "non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati".
L'individuazione di detti Stati o territori è stata effettuata con D.M. del 23 gennaio 2002, pubblicato sulla G.U n. 29, serie generale, del 4 febbraio 2002.
Il successivo comma 7-ter prevede che "le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. ... La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti".
In sintesi, per superare la previsione di indeducibilità dei costi in esame, l'impresa residente ha l'onere di:
- indicare detti costi nella dichiarazione dei redditi;
- provare la ricorrenza di almeno una delle condizioni previste al citato comma 7-ter (svolgimento in via prevalente di attività economica effettiva da parte dell'impresa estera, ovvero rispondenza dell'operazione a un effettivo interesse economico e dimostrazione anche della sua concreta esecuzione).
Per quanto riguarda la condizione concernente l'effettivo interesse economico dell'operazione, la scrivente ritiene possibile, in relazione a determinati settori, individuare in astratto specifiche operazioni tipicamente afferenti l'esercizio dell'attività d'impresa, per le quali si può ritenere in via generale ed astratta soddisfatto il predetto requisito, in ragione del loro obiettivo collegamento con l'oggetto dell'impresa che le pone in essere.
In particolare, per le imprese che operano nel settore della navigazione marittima è consentito riscontrare con il predetto criterio l'effettiva connessione di determinate operazioni con l'attività tipica.
A tal fine è stato predisposto, con il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un elenco delle predette operazioni, riportato nella Tabella allegata alla presente circolare.
Tale ricognizione si rivela particolarmente utile in sede di accertamento, in quanto vale ad affermare in astratto l'interesse economico delle imprese del settore della navigazione ad utilizzare i beni o servizi come sopra predeterminati, fatta salva in ogni caso la potestà dell'Amministrazione finanziaria di riscontrare in concreto, avuto riguardo alla specificità della posizione oggetto di accertamento, l'effettiva sussistenza dell'interesse economico assunto in via presuntiva mediante inserimento in Tabella della singola operazione.
Considerato che la norma in questione subordina la deducibilità dei costi anche alla circostanza che l'operazione abbia avuto concreta esecuzione, grava altresì sull'impresa residente l'onere di dimostrare che le operazioni in discorso siano state realmente effettuate, attraverso l'esibizione della relativa documentazione.
La effettività dell'operazione può essere dimostrata esibendo la documentazione doganale di importazione ed ogni altro elemento di prova documentale imposto dalla normativa o dalla prassi di settore (ad esempio: contratto di fornitura ovvero ordine di acquisto; fattura del fornitore; eventuale autofattura della società residente per l'estrazione della merce dal deposito IVA; documentazione attestante il pagamento del bene acquistato).
Infine, è opportuno precisare, specialmente per le transazioni commerciali con imprese estere appartenenti allo stesso gruppo economico, che l'impresa residente dovrà comunque dimostrare la congruità dei prezzi praticati in conformità al disposto dell'art. 76, comma 5, del Tuir secondo cui "i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, ... se ne deriva aumento del reddito".TABELLA
Tipologie di costi e operazioni tipicamente connesse allo svolgimento dell'attività marittima:
A. Operazioni di acquisto, noleggio e locazione navi;
B. Operazioni relative alla gestione della nave:
b.1 oneri per l'acquisto di provviste di bordo, inclusi carburanti e lubrificanti, nonchè dotazioni di bordo e di pezzi di rispetto;
b.2 oneri di manutenzione e riparazione navi;
b.3 oneri di intermediazione marittima, nonché per commissioni e senserie relative alla nave e al carico;
b.4 diritti per il transito di canali nonché oneri connessi allo scalo nei porti, quali spese di imbarco e sbarco e di agenzia, corrispettivi per la fruizione di servizi di rimorchio, ormeggio e pilotaggio e diritti e tasse portuali;
b.5 oneri assicurativi e fronte dei rischi connessi alla gestione tecnica della navigazione, quali quelli diretti a coprire i cosiddetti "corpo e macchine" nonché a fronte di rischi ricollegabili alle responsabilità dell'impresa di trasporto marittimo, quali quelli derivanti dai rapporti con i "Protection and Indemnity Clubs";
b.6 oneri per attività di consulenza nonché di perizia tecnica prestata relativamente al bene-nave:
b.7 oneri per l'attività di reclutamento e di gestione amministrativo-contabile del personale marittimo da parte di soggetti diversi dell'impresa marittima.
C) Operazioni relative alla gestione dei container:
c.1 oneri per l'acquisto e noleggio dei container;
c.2 oneri per manutenzione di container;
c.3 oneri per assicurazione di container;
c.4 oneri per il trasporto, movimentazione e sosta di container
D) Operazioni relative al trasporto passeggeri:
d.1 oneri di effettuazione del servizio di ristorazione e del servizio alberghiero di bordo,
d.2 oneri relativi ad attività di trasferimento dei passeggeri da o per i luoghi d'imbarco e sbarco nonché attività aventi ad oggetto l'organizzazione di escursioni, di soggiorno a terra e di trasferimento dei passeggeri dalle località in cui fa scalo la nave alle località oggetto di escursioni;
d.3 oneri relativi all'organizzazione di attività di intrattenimento di bordo, ivi compresa la gestione di casinò, saloni di bellezza, negozi e servizi fotografici;
d.4 oneri di acquisto di materiale sanitario;
d.5 oneri correlati alla vendita di biglietti di trasporto, quali le commissioni di agenzia.