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Risoluzione Agenzia Entrate n. 128 del 06.06.2003
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Cessioni di gas - Applicazione dell'aliquota IVA ridotta a norma del punto n. 103), Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 128 del 06.06.2003La società ZX S.p.A. (di seguito "Società") ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione del n. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce un'aliquota Iva ridotta del 10 per cento sulle forniture di gas.
Quesito
La Società, attiva nel settore degli idrocarburi e del gas naturale, esercita l'attività di ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi, la costruzione e l'esercizio delle condotte per il relativo trasporto, la lavorazione, lo stoccaggio ed il commercio degli stessi.
In applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che impone la separazione contabile e societaria nell'ambito delle diverse attività svolte dalle imprese del gas naturale, la Società ha provveduto ad organizzare la propria struttura societaria come segue:
1. attività di trasporto, effettuata tramite la rete di distribuzione primaria di proprietà della YJ S.p.a.;
2. attività di distribuzione, effettuata tramite la rete di distribuzione secondaria posseduta da XY S.p.a.;
3. attività di vendita, esercitata dalla WZ S.p.a.;
4. attività di stoccaggio, esercitata dalla JK S.p.a..
Alla luce delle modifiche normative operate dal citato decreto legislativo n. 164 del 2000, che ha liberalizzato il mercato interno del gas in attuazione alla direttiva n. 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, è stato chiesto di chiarire se la disposizione di cui all'ultima parte del n. 103) della citata Tabella A, Parte III, possa applicarsi a tutte le cessioni di gas effettuate dai soggetti operanti nell'ambito del sistema delle reti di trasporto, distribuzione, stoccaggio e trasformazione del gas, considerato che i relativi impianti ed in particolare quelli per l'attività di stoccaggio, sono collegati in modo diretto con le reti di distribuzione primaria e secondaria.Interpretazione
La questione posta dall'istante si inserisce nel contesto del mercato interno del gas, la cui normativa negli ultimi anni ha subito notevoli mutamenti.
Con il recepimento della citata direttiva n. 98/30/CE, infatti, si è proceduto a distinguere, nella filiera produttiva del gas, le diverse attività finalizzate alla distribuzione del gas stesso presso l'utente finale per il consumo.
Ad opera dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 164 del 2000 dette attività sono state distinte in:
- importazione, esportazione e coltivazione di gas;
- trasporto e dispacciamento, effettuato attraverso la rete di distribuzione primaria;
- distribuzione, effettuata tramite le reti di gasdotti locali;
- acquisto e vendita all'ingrosso;
- stoccaggio, operato al fine di far fronte al consumo invernale ed a livelli eccezionali di domanda.
E' stato, inoltre, previsto che nell'ambito di ciascuna attività possano operare una pluralità di soggetti, in concorrenza tra loro, in modo da portare maggior efficienza al mercato.
Dal punto di vista del processo economico di circolazione del gas, è da rilevare che si è passati da una fase in cui si realizzavano solo due transazioni (importatore/coltivatore-distributore e distributore-consumatore), ad una più complessa, in cui alle figure del produttore e del distributore si è aggiunta quella del "cliente grossista", il quale effettua un'attività di mera intermediazione tra il produttore e l'utente finale.
Questo operatore, infatti, privo di una propria rete di distribuzione, vende all'utilizzatore una certa quantità di gas acquistata dal produttore, il quale provvederà alla consegna del medesimo secondo le modalità indicate dal grossista stesso ed in relazione all'ubicazione dell'impianto destinatario della fornitura.
Passando ad esaminare la questione posta dall'istante relativa al trattamento delle cessioni effettuate tra i vari soggetti operanti nel mercato del gas, è da rilevare che l'ultima parte del n. 103) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, comprende, tra le operazioni soggette all'aliquota del 10 per cento, quelle relative al "gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati".
Al riguardo, la risoluzione n. 64 del 14 marzo 2003 ha chiarito che l'aliquota del 10 per cento trova applicazione con riferimento anche alle cessioni effettuate nei confronti di grossisti-intermediari, non dotati di una propria rete distributiva, che a loro volta provvedono alla successiva rivendita; ciò in quanto, anche in questa ipotesi, trattasi di gas destinato ad essere immesso nella rete di distribuzione per essere successivamente erogato all'utilizzatore finale.
Per motivazioni analoghe, sono da farsi rientrare nella fattispecie sopra citata tutte le operazioni di cessione di gas effettuate anche nei confronti degli altri operatori del mercato in relazione all'esercizio della loro attività, ad esclusione, in ogni caso, di quelle rese nei confronti di utilizzatori finali.
Infatti, il tenore letterale dell'ultima parte del n. 103), che specifica che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, il gas deve essere immesso nelle reti di distribuzione "per essere successivamente erogato" al consumatore finale, riconduce nella fattispecie agevolata ogni altra cessione di gas avvenuta in un momento antecedente a tale erogazione, gas destinato ad essere immesso ovvero già immesso nella rete di distribuzione primaria o secondaria.
In tale ottica sono, quindi, da assoggettare all'aliquota del 10 per cento anche le cessioni effettuate nei confronti di grossisti, ma concernenti gas consegnato in un impianto sito lungo la cosiddetta "dorsale" della rete di distribuzione primaria.
Giova, infine, ricordare che, in linea generale, alle cessioni di gas effettuate nei confronti degli utenti finali si applica l'imposta ad aliquota ordinaria del 20 per cento, fatto salvo quanto stabilito nella seconda parte del citato n. 103) della Tabella A, Parte III, la quale prevede l'assoggettamento ad aliquota del 10 per cento delle forniture "di gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili".
Al riguardo si coglie l'occasione per confermare quanto precisato nella risoluzione n. 26 del 19 marzo 1985, la quale ha chiarito che le imprese utilizzatrici che appartengono ai settori sopra citati, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, devono inviare alle imprese fornitrici apposita richiesta scritta, valida fino a revoca, contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge e di utilizzare il gas nell'esercizio dell'impresa estrattiva o manifatturiera.