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Decreto Ministeriale 18 aprile 2001
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Norme sui criteri per l'accreditamento dell'attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Decreto Ministeriale 18 aprile 2001
GU 110 del 14/05/2001IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(Visto...)
Decreta:1. Finalità.
1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 117, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i criteri per l'accreditamento dei soggetti che esercitano l'attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, individuati dall'art. 10, commi 1-ter e 1-quater del decreto legislativo n. 469/1997, così come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera a), della legge n. 388/2000.2. Provvedimenti di accreditamento.
1. Il direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione all'attività di mediazione nonché l'accreditamento per le attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 469/1997, così come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera e) della legge n. 388/2000.
2. Le domande di autorizzazione e di accreditamento debbono essere indirizzate all'autorità competente al rilascio dei provvedimenti di cui al comma precedente.3. Istruttoria e parere della regione.
1. I termini per la conclusione del procedimento sono fissati in novanta giorni, così come previsto dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 469/1997, come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera e), della legge n. 388/2000.
2. Il motivato parere di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 469/1997, così come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera f), della legge n. 388/2000, è richiesto per il solo inizio dell'attività relativamente alla regione in cui è situata la sede centrale ma, non nel caso di apertura di filiali o succursali successive alla sede.
3. I soggetti già accreditati o che hanno in corso la procedura di accreditamento, qualora intendano costituire filiali in regioni diverse da quella nella quale è istituita la sede centrale, comunicano all'autorità di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto nonché alla regione interessata l'ubicazione dei nuovi o ulteriori uffici fornendo contestualmente la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal comma 7, lettera a), dell'art. 10 del decreto legislativo n. 469/1997, così come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera h), della legge n. 388/2000.
4. L'operatività della filiale è consentita dal momento di effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.
5. In caso di apertura di succursali in una regione per la quale è già stato espletato il procedimento di cui al presente articolo, il soggetto interessato comunica unicamente l'ubicazione della succursale stessa all'autorità concedente ed alla regione interessata.4. Requisiti logistici ed operatori.
1. La valutazione degli uffici idonei di cui all'art. 10, comma 7, lettera a), del decreto legislativo n. 469/1997, è effettuata secondo criteri di adeguatezza rispetto allo svolgimento dell'attività di ricerca e selezione del personale nonché di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il numero minimo di operatori di cui al predetto art. 10, è fissato in due unità nella sede centrale ed una nelle eventuali filiali regionali.
3. Nella sede centrale di cui al comma precedente è possibile che uno degli operatori sia sostituito da un componente il consiglio di amministrazione o dell'organo amministrativo, purché questi sia in possesso dei requisiti di professionalità o di studio previsti dal citato art. 10.
4. Gli operatori di cui al precedente comma, possono essere in forza al soggetto che esercita l'attività anche con modalità diverse da quelle dell'assunzione con contratto di lavoro subordinato.5. Ambito del provvedimento.
1. I provvedimenti di cui all'art. 2 del presente decreto consentono lo svolgimento dell'attività su tutto il territoriale nazionale.6. Comunicazioni.
1. Le comunicazioni di cui all'art. 10, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 469/1997, così come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera g), della legge n. 388/2000, sono effettuate nel termine di 30 giorni dall'evento.
2. Anche nel quadro di adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché al fine di procedere ad analisi e monitoraggio delle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale nonché di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, il Ministero del lavoro può richiedere periodicamente ai soggetti esercenti le predette attività l'invio di dati che potrà essere effettuato anche per il tramite delle associazioni di appartenenza.7. Elenchi.
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 469/1997, così come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera e), della legge n. 388/2000, presso la Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un elenco dei soggetti esercenti le attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale. In tali elenchi è riportata la denominazione del soggetto, le sedi presenti sul territorio nonché altri elementi ritenuti di pubblico interesse.
2. Il Ministero del lavoro cura che sia data massima divulgazione agli elenchi di cui al comma precedente anche servendosi della rete internet.8. Rinvio.
1. Ai soggetti che esercitano l'attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 6 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 maggio 1998, in materia di controlli, sanzioni e richieste delle regioni.9. Disposizioni transitorie e finali.
1. Ai sensi dell'art. 117, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i soggetti che attualmente esercitano attività di ricerca e selezione del personale nonché di supporto alla ricollocazione professionale debbono formulare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ai fini della sola continuazione dell'attività nel predetto periodo, apposita domanda contenente la dichiarazione circa il rispetto degli impegni delle condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 469/1997, così come modificati dall'art. 117, comma 3, lettere g) ed h), della legge n. 388/2000.
2. Entro uguale termine di centoventi giorni i soggetti che intendono continuare l'attività di ricerca e selezione nonché di supporto alla ricollocazione del personale dovranno richiedere anche l'accreditamento di cui all'art. 2 del presente decreto.
3. I soggetti che hanno presentato la domanda di accreditamento di cui al precedente comma 2, continuano ad esercitare l'attività legittimamente anche oltre il termine di centoventi giorni ovvero sino alla pronuncia sulla domanda da parte dell'autorità competente.
4. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto si applicano anche ai soggetti che esercitano l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro definita dall'art. 10, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 469/1997, così come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera b), della legge n. 388/2000.
5. L'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 maggio 1998, è abrogato.