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Risoluzione Agenzia Entrate n. 132 del 10.06.2003
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Istanza di interpello - Articoli 1 e 2 del D.Lgs 1 aprile 1996, n. 239. Regime degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari emessi da un'azienda speciale trasformata in S.p.A.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 132 del 10.06.2003Con l'istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed indirizzata alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, la Z S.p.A., ha chiesto il parere in merito alla corretta interpretazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
Esposizione del quesito
In data 19 ottobre 2000, ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2002 [2000 - n.d.r.], n. 267 (Testo Unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali), il Consiglio Comunale di ....., ha deliberato la trasformazione dell'azienda speciale di trasporto pubblico locale urbano "Z" in società per azioni, scindendo contestualmente la medesima in due società denominate rispettivamente Z S.p.A. e K S.p.A..
L'Z S.p.A., l'interpellante, le cui azioni sono interamente detenute dal Comune di ..... e non sono ammesse a quotazione in nessun mercato regolamentato, intende emettere un prestito obbligazionario, nel rispetto ed alle condizioni previste dalle norme vigenti dettate dal Codice Civile e dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo Unico in materia bancaria e creditizia.
Il suddetto prestito rientrerebbe tra quelli emessi da una società per azioni non quotata, la cui disciplina fiscale è contenuta nell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e nell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 239 del 1996.
L'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede l'applicazione della ritenuta alla fonte nella misura del 27 per cento ridotta al 12,50 per cento qualora il prestito obbligazionario abbia una scadenza non inferiore a 18 mesi e preveda un tasso di rendimento effettivo all'emissione contenuto entro limiti quantitativi individuati dallo stesso comma 1.
L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 239 del 1996 stabilisce che la predetta ritenuta del 12,50 per cento non trova applicazione sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche ed enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge.
La società interpellante evidenzia che gli orientamenti interpretativi resi noti dall'Amministrazione finanziaria non hanno chiarito se quest'ultima disciplina debba applicarsi anche ai prestiti obbligazionari emessi da una società per azioni risultante dalla trasformazione di un'azienda speciale posseduta da un Comune, alla stregua degli altri enti pubblici economici a carattere nazionale trasformati in S.p.A.
Con riferimento al caso concreto prospettato, si chiede dunque se trovi applicazione la disciplina contenuta all'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 239 del 1996, ovvero le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, e quindi se debba o meno applicarsi la ritenuta del 12,50 per cento sui proventi derivanti dalle obbligazioni che la Z S.p.A. intende emettere.Soluzione prospettata dal contribuente
L'interpellante ritiene che la Z S.p.A., sulla base di un'interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni contenute nell'articolo 114 del D.Lgs n. 267 del 2002 [2000 - n.d.r.] e dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 239 del 1996, rientri a pieno titolo tra gli enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge e che pertanto ai prestiti obbligazionari da essa emanati vadano applicate le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 239 del 1996.
In particolare, si sostiene che sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi dalla stessa non debba applicarsi la ritenuta del 12, 50 per cento, di cui all'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973. La stessa ritenuta va invece applicata, in base a quanto precisato nello stesso articolo 1 del D.Lgs. n. 239 del 1996, alle eventuali emissioni di cambiali finanziarie effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 11 del citato Testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia.Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
L'individuazione della disciplina fiscale applicabile all'emissione di un prestito obbligazionario da parte di una azienda speciale comunale, trasformata in società per azioni, presuppone la corretta individuazione della qualificazione giuridica del soggetto emittente.
L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 239 del 1996 prevede, infatti, che la ritenuta del 12, 50 per cento di cui all'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, non si applica agli interessi ed agli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da "enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge".
Sono generalmente denominati enti pubblici economici quegli enti pubblici che operano nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi e che svolgono attività prevalentemente o esclusivamente economiche, secondo il criterio dell'obiettiva economicità.
L'articolo 115 del D.lgs. n. 267 del 2002 [2000 - n.d.r.] definisce l'azienda speciale ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. L'ente locale ne approva lo statuto, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali dell'azienda, esercita la vigilanza su di essa, ne verifica i risultati di gestione.
Per le predette caratteristiche è generalmente riconosciuta la natura pubblica delle aziende speciali, quali enti strumentali degli enti locali.
Inoltre, il comma 4 dello stesso articolo 115 del D.lgs. n. 267 del 2002, precisa che l'azienda deve informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed inoltre è tenuta all'obbligo del pareggio di bilancio da perseguirsi attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
Pertanto, come già rilevato dalla scrivente nella risoluzione del 5 ottobre 2001, n. 153/E, le predette caratteristiche consentono di qualificare l'azienda speciale che svolge attività di impresa, quale ente pubblico economico.
Occorre altresì considerare che, ai sensi dell'articolo 115 del D.lgs. n. 267 del 2002 [2000 - n.d.r.], i comuni possono, con atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali. Quindi la trasformazione dell'azienda speciale comunale in una società per azioni, avviene in base ad una precipua disposizione di legge.
Da quanto sopra esposto consegue che alla società istante debba riconoscersi lo status di "ente pubblico economico trasformato in società per azioni in base a disposizione di legge".
Conseguentemente, con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti dai prestiti obbligazionari emessi dalla medesima società, opera la disciplina contenuta agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996, che prevede, in luogo della ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, l'applicazione di una imposta sostitutiva, con le modalità e alle condizioni previste nello stesso decreto legislativo.