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Risoluzione Agenzia Entrate n. 135 del 23.06.2003
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Istanza di interpello. Applicazione dell'Iva ai contributi erogati dal Ministero del lavoro per la realizzazione di "azioni di sistema" di cui al P.O.N. Ob. 3
Risoluzione Agenzia Entrate n. 135 del 23.06.2003Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiede di conoscere il trattamento da riservare, agli effetti dell'Iva, ai contributi erogati, tramite il Ministero stesso, dalla Commissione europea, a valere sul Fondo Sociale Europeo, e dal Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, relativamente ai Programmi Operativi Nazionali Ob. 3 ed Ob. 1 concernenti azioni di sistema tendenti a migliorare la gestione e l'utilizzo dei fondi comunitari.
In particolare, si chiede di chiarire se i contributi in questione siano da assoggettare ad Iva, anche se in esenzione per la parte strettamente riferita ad azioni formative, ovvero se siano da considerare cessioni di denaro, interamente fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Inoltre, riguardo all'ipotesi che il beneficiario sia costituito sotto forma di Associazione temporanea di scopo (ATS) o di Associazione temporanea di imprese (ATI), si chiede che venga chiarito quale sia il trattamento Iva dei passaggi di fondi tra il capofila e gli associati.Soluzione prospettata dal contribuente
Il Ministero istante ritiene che l'erogazione dei contributi in questione ha un valore tipicamente sovventorio e non corrispettivo.
Essa cioè non rappresenta la prestazione contrattuale pecuniaria del soggetto committente-acquisitore di un servizio; i contributi, pertanto, non rilevano agli effetti dell'Iva.
Per quanto concerne il caso dell'ATS o dell'ATI beneficiaria dei contributi, l'istante è del parere che i trasferimenti di fondi tra capofila ed associati non sono attratti nel campo di applicazione dell'Iva, atteso che i rapporti fra tali soggetti sono regolati da un mandato con rappresentanza conferito dagli associati al capofila.Parere dell'Agenzia delle Entrate
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in forza delle decisioni della Commissione europea n. 2079 del 21 settembre 2000 e n. 635 del 22 marzo 2001, con una serie di avvisi pubblici ha avviato una procedura concorsuale di diritto pubblico per l'erogazione di fondi comunitari e nazionali a favore di soggetti interessati alla realizzazione di progetti rientranti nelle "azioni di sistema" di cui al Programma Operativo Nazionale Ob. 3.
Con gli interventi finanziari in questione si vogliono intraprendere azioni volte al "trasferimento di buone pratiche", rappresentate da metodologie, modelli organizzativi, strumenti e prodotti che favoriscono la qualificazione del sistema formativo, nonché l'integrazione tra i sistemi dell'istruzione, dell'università, della formazione professionale e del lavoro.
Inoltre, si intende contribuire a sviluppare e a consolidare il sistema della formazione continua attraverso la definizione di azioni sperimentali nell'ambito delle politiche volte al mantenimento e alla crescita dell'occupazione, nonchè all'aumento della competitività dei sistemi produttivi.
Destinatari dei finanziamenti in esame sono organismi pubblici e privati, Associazioni temporanee di imprese e Associazioni temporanee di scopo, i quali possono presentare proposte progettuali sottoposte alla valutazione di un'apposita commissione istituita presso il Ministero istante.
A seguito dell'esame delle proposte presentate, detta commissione redige una graduatoria che indica i progetti ammessi ai finanziamenti, graduatoria che viene successivamente approvata con decreto ministeriale e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Sono, quindi, emanati specifici atti di concessione del contributo, predisposti unilateralmente dal Ministero istante, nei quali sono riepilogati i termini, le condizioni e le modalità di concessione del finanziamento.
Il contributo sarà, infine, erogato con un anticipo iniziale, pagamenti intermedi ed un saldo finale da corrispondere solo a seguito di esito positivo delle verifiche amministrative e contabili sul rendiconto generale delle spese.
In tal modo delineati i meccanismi di erogazione dei contributi da parte del Ministero del lavoro, è da rilevare che si è in presenza di fattispecie del tutto analoga a quella trattata nella risoluzione n. 183/E dell'11 giugno 2002, la quale trova quindi piena applicazione anche per il caso in esame.
Infatti, i contributi esaminati sono erogati per il perseguimento di una finalità di carattere generale, che è quella di sostenere i principali processi di riforma e di innovazione nel campo delle politiche del lavoro e della formazione, garantendo ad esse una diffusione omogenea sul territorio nazionale.
Nella fattispecie in commento non vi è, in sostanza, alcuna corrispettività tra le attività poste in essere dall'ente beneficiario per l'attuazione del progetto ed i contributi ricevuti che assicurano la copertura di tutte le spese sostenute, nonchè dei costi di funzionamento relativi alla gestione del programma.
Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, si conferma che anche i contributi sopra esaminati non si pongono in un rapporto sinallagmatico fra Ministero erogante e soggetto beneficiario ed hanno, invece, natura di movimentazioni finanziarie previste dall'articolo 2, terzo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; i medesimi, conseguentemente, per la carenza del presupposto oggettivo, sono fuori del campo di applicazione dell'Iva.
Occorre ora analizzare la questione del trattamento Iva da riservare ai trasferimenti di fondi tra il capofila e gli associati qualora il soggetto beneficiario sia un'Associazione temporanea di scopo (ATS) ovvero un'Associazione temporanea di imprese (ATI).
Al riguardo, dalla documentazione prodotta dal Ministero istante risulta che gli associati, al fine di realizzare in modo ottimale il progetto, concordano fra loro la ripartizione delle competenze, degli ambiti di attività e delle quote di finanziamento relative a ciascun associato.
Nel contempo i medesimi conferiscono al capofila un mandato speciale con rappresentanza per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dai rapporti con l'ente erogante in relazione al progetto presentato.
Ne consegue che, qualora il capofila provvede ad incassare il contributo anche in nome e per conto degli associati, dovrà rilasciare all'ente concedente le ricevute emesse dai singoli associati.
E' pacifico infatti che, sulla base del mandato con rappresentanza conferito al capofila, tutti gli effetti giuridici derivanti dai rapporti instaurati con l'ente erogante ricadono in modo immediato ed automatico direttamente sugli associati stessi.
Pertanto l'eventuale passaggio di fondi dal capofila agli associati costituirà una mera movimentazione finanziaria non soggetta ad Iva ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.