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Risoluzione Agenzia Entrate n. 142 del 27.06.2003
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Istanza di interpello. XX s.a.s. Credito d'imposta ex articolo 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 142 del 27.06.2003Quesito
Con nota del 2 dicembre 2002, la Direzione Regionale ha trasmesso alla scrivente l'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla società XX s.a.s., riguardante il credito d'imposta ex articolo 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388.
In particolare, l'istante chiede se può fruire dell'agevolazione in base al regime automatico vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 con riferimento ad un investimento costituito da un fabbricato uso ufficio da realizzare in economia.
A tal fine precisa che l'atto di acquisto del terreno edificabile, su cui realizzare il fabbricato oggetto dell'investimento, è stato stipulato in data 29 luglio 2002, ma la stipula del contratto preliminare ed il ricevimento della fattura per i lavori di escavazione eseguiti dal proprietario del terreno risalgono al 16 aprile 2002.Soluzione interpretativa proposta dall'istante
L'istante è del parere che l'investimento rientri tra quelli agevolabili secondo la normativa in vigore prima del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138. Pertanto, ritiene di poter calcolare il credito d'imposta nella misura del 18% (aree Centro-Nord) su tutto l'investimento, anche se sostenuto, in parte, successivamente.Parere della Direzione
L'articolo 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), riorganizzando la complessiva materia del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, ha previsto un sistema di monitoraggio degli aiuti in questione, al fine di controllare i flussi di spesa relativi a tutti gli utilizzi del credito d'imposta, ed ha, altresì, disciplinato l'applicazione dei relativi benefici a decorrere dal 1 gennaio 2003.
Il comma 1, lettera a), del citato articolo 62 ha previsto, tra l'altro, che i soggetti, che "hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati". A tal fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 gennaio 2003, è stato approvato il modello CVS, utilizzato per l'invio telematico della comunicazione dei dati entro il termine ultimo del 28 febbraio 2003.
Il diritto al contributo si considera conseguito anteriormente all'8 luglio 2002 per gli investimenti che, alla predetta data, risultavano già avviati secondo i criteri specificati nella circolare n. 32/E del 3 giugno 2003.
Al riguardo, la predetta circolare ha precisato che per avvio dell'investimento deve intendersi il momento in cui il soggetto interessato progetta l'investimento e, di conseguenza, pone in essere comportamenti giuridicamente rilevanti, diretti in modo non equivoco a realizzare l'investimento stesso.
Emerge, in altre parole, la necessità di collegare, in modo preciso e rigoroso, il momento dell'avvio dell'investimento con il verificarsi del primo atto che comprovi, senza alcun dubbio, l'inizio della realizzazione dell'investimento.
Ciò può risultare da uno o più elementi tra loro coordinati, che diano prova certa dell'inizio dell'effettuazione dell'investimento.
Tale prova dovrà essere fornita con riferimento alla diversa natura dell'investimento oggetto di agevolazione:
a) per gli investimenti che comportano l'acquisizione di beni mobili, la prova dell'inizio della realizzazione dell'investimento coincide con la data di conclusione del contratto, quale risulta:
- dal contratto stesso, se presentato per la registrazione;
- dal versamento di acconti effettuati tramite bonifici bancari riconducibili al contratto concluso tra le parti;
- dalla negoziazione di assegni che siano inequivocabilmente riferibili all'investimento contemplato dal contratto;
- da documenti provenienti da terzi, che attestino con certezza l'impegno ad acquisire il bene oggetto dell'investimento (ad esempio, certificazioni del servizio postale, scritture relative a movimentazioni bancarie e, in genere, documenti formati o attestazioni provenienti da pubblici ufficiali);
b) per avvio dell'investimento in beni immobili valgono gli stessi criteri elencati con riferimento ai beni mobili, precisando che, in tal caso, potrà assumersi come data di avvio dell'investimento anche l'eventuale registrazione di un contratto preliminare di compravendita;
c) nel caso di investimenti realizzati mediante prestazioni di terzi, la prova dell'avvio, oltre che dagli eventi precedentemente elencati, potrà desumersi:
- dalla conclusione del contratto comprovante "l'avvio della realizzazione dell'investimento":
- da qualunque altro elemento materiale che provi in modo non equivoco l'avvio dell'investimento (ad esempio, l'apertura di un cantiere);
d) per gli investimenti realizzati in economia l'"avvio" si ha nel momento in cui, sulla base di documenti o scritture contabili certe, si considerano sostenute, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le spese imputate al valore del bene in corso di realizzazione.
Nel caso in cui l'investimento richieda il preventivo acquisto del terreno su cui realizzare il bene, la prova certa potrebbe essere fornita, ad esempio, dal fatto che il contratto di acquisto del terreno risulta registrato anteriormente all'8 luglio 2002 o che sia stato versato, entro tale data, l'acconto del prezzo di acquisto risultante da bonifici, movimentazioni bancarie etc., che siano inequivocabilmente riferibili all'investimento in esame (cfr: risoluzione del 28 gennaio 2003, n.16).
Alle stesse condizioni (bonifici bancari, movimentazioni bancarie, etc., inequivocabilmente riferibili all'operazione), il pagamento della fattura dei lavori di escavazione del terreno può assumere valore probatorio.
Con riferimento al caso in esame, in base a quanto dichiarato nell'istanza, il contratto preliminare di acquisto del terreno su cui edificare il fabbricato, sottoscritto dall'istante il 16 aprile 2002 ma non registrato, non può di per sé comprovare l'avvio dell'investimento dal momento che non può dimostrare con certezza l'epoca dell'assunzione dell'impegno.
A tal fine, potrebbe invece assumere rilevanza probatoria la caparra confirmatoria di 5.164,57 euro, che l'istante dichiara di aver rilasciato a favore della controparte contestualmente alla stipula del suddetto contratto preliminare e pagata mediante assegno bancario.
Lo stesso dicasi per la fattura di 39.607,37 euro relativa ai lavori di escavazione, progettazione e realizzazione OO.UU. primaria e secondaria eseguiti nel lotto dal proprietario del terreno, pagata in data 22 aprile 2002 sempre mediante assegno bancario.
Al riguardo, con risoluzione del 9 maggio 2003, n.102, si è già chiarito che se dalla documentazione delle movimentazioni bancarie risulta in modo inconfutabile che gli assegni con cui sono stati effettuati i pagamenti:
a) siano stati negoziati prima dell'8 luglio 2002;
b) siano riferibili inequivocabilmente all'acquisto del terreno e ai lavori di sistemazione dello stesso, necessari per la realizzazione del bene oggetto del credito d'imposta; l'investimento in esame può considerarsi avviato prima della predetta data e che, quindi, allo stesso si applichi la disciplina contenuta nella lettera a), primo comma, dell'articolo 62, della citata legge n. 289 del 2002.
Si ricorda che, con riferimento agli investimenti avviati prima dell'8 luglio 2002, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2003, ha consentito la ripresa degli utilizzi, a decorrere dal 10 aprile 2003, nella misura massima del 10 per cento per l'anno 2003 e del 6 per cento per gli anni successivi.
Infine, occorre far presente che, nel caso contrario in cui il contribuente non fosse in grado di dimostrare, sulla base delle indicazioni fornite dall'amministrazione finanziaria, che l'avvio dell'investimento sia precedente all'otto luglio 2003, l'investimento stesso sarebbe assoggettato alle disposizioni introdotte dal decreto legge n. 138 del 2002, così come modificate dalla legge di conversione dell'otto agosto 2002, n. 178.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.