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Risoluzione Agenzia Entrate n. 148 del 08.07.2003
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Istanza di interpello - Credito d'imposta per investimenti nelle aree depresse - Articolo 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 148 del 08.07.2003La Direzione Regionale ha trasmesso un'istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, presentata dalla Farmacia ZX del dott. ...... e relativa all'applicazione del credito d'imposta in oggetto.
Esposizione del quesito
L'istante, in data 18 febbraio 2002, ha sottoscritto un atto di compromesso per l'acquisto di due immobili da destinare ad attività commerciale.
Successivamente, in data 5 agosto 2002, ha stipulato l'atto pubblico di compravendita del primo immobile per un importo pari a ... euro più Iva e, in data 27 dicembre 2002, ha stipulato l'atto pubblico di compravendita del secondo immobile per un importo pari a .... euro più Iva.
Ciò premesso, il contribuente chiede se possa beneficiare del credito d'imposta in base al regime automatico previsto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (e successive modifiche e integrazioni) per entrambi gli immobili o, in alternativa, dei benefici previsti dall'articolo 10, comma 3, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 per l'immobile acquistato il 5 agosto 2002.Soluzione interpretativa prospettata
Nessuna soluzione prospettata.Parere dell'Agenzia
L'articolo 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), riorganizzando la complessiva materia del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, ha previsto un sistema di monitoraggio degli aiuti in questione, al fine di controllare i flussi di spesa relativi a tutti gli utilizzi del credito d'imposta, ed ha, altresì, disciplinato l'applicazione dei relativi benefici a decorrere dal 1 gennaio 2003.
Il comma 1, lettera a), del citato articolo 62 ha previsto, tra l'altro, che i soggetti, che "hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati".
A tal fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 gennaio 2003, è stato approvato il modello CVS, utilizzato per l'invio telematico della comunicazione dei dati entro il termine ultimo del 28 febbraio 2003.
Il diritto al contributo si considera conseguito anteriormente all'8 luglio 2002 per gli investimenti che, alla predetta data, risultavano già avviati secondo i criteri specificati nella circolare n. 32/E del 3 giugno 2003.
Al riguardo, la predetta circolare ha precisato che per avvio dell'investimento deve intendersi il momento in cui il soggetto interessato pone in essere comportamenti giuridicamente rilevanti, diretti in modo non equivoco a realizzare l'investimento.
Ciò può risultare da uno o più elementi tra loro coordinati, che diano prova certa dell'inizio dell'effettuazione dell'investimento stesso.
In relazione agli investimenti in beni immobili, tale prova può essere rappresentata, tra l'altro, dall'eventuale registrazione di un contratto preliminare di compravendita.
Dall'esame della documentazione prodotta unitamente alla presente istanza, non risulta alcuna registrazione del predetto atto di compromesso stipulato per l'acquisto dei due immobili.
Né, peraltro, sono individuabili documenti provenienti da terzi che attestino con certezza l'impegno ad acquisire i beni oggetto dell'investimento (ad esempio, certificazioni del servizio postale, scritture relative a movimentazioni bancarie e, in genere, documenti formati o attestazioni provenienti da pubblici ufficiali).
Se il contribuente non è in grado di dimostrare che l'investimento è stato avviato anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, non può beneficiare del credito d'imposta in base al regime automatico di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000.
In relazione alla possibilità di rientrare nel regime agevolativo di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 138 del 2002, con riferimento ad investimenti diversi da quelli avviati anteriormente all'8 luglio 2002, si evidenzia che (in base a quanto disciplinato dal comma 1- bis dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000) tale regime prevede "l'impegno, a pena di disconoscimento dal beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza (omissis)".
Se come sembra dall'esame degli atti, il contribuente ha realizzato tale investimento senza preventiva presentazione dell'istanza non è possibile beneficiare del regime agevolativo di cui al predetto articolo 10.
Si chiarisce, altresì, che la presentazione del modello CVS, inviato dal contribuente al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate è, nel caso in esame, irrilevante.
Infatti, tale modello poteva essere presentato dai contribuenti che hanno conseguito il diritto al credito d'imposta anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, mentre l'istante, non potendo dimostrare l'avvio dell'investimento anteriormente a tale data, non ha conseguito alcun diritto a fruire del bonus secondo il regime automatico di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000.
Conclusivamente, si ritiene - sulla base degli elementi forniti - che il contribuente non possa beneficiare dell'agevolazione prevista dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, se l'investimento non risulta avviato anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, né possa rientrare nel regime agevolativo di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 138 del 2002 se, in relazione a tali investimenti, non è stata presentata alcuna istanza preventiva.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.