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Risoluzione Agenzia Entrate n. 155 del 21.07.2003
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Istanza di interpello - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - IVA - Legge 6 dicembre 1991, n. 394. - D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696
Risoluzione Agenzia Entrate n. 155 del 21.07.2003Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio - ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione, alla gestione delle riserve naturali statali, del regime fiscale ed amministrativo, previsto dall'art. 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina fiscale delle entrate dell'Ente parco e delle agevolazioni fiscali previste a favore dello stesso.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Dipartimento in questione ritiene non vi siano dubbi sulla possibilità di applicazione delle disposizioni normative di cui al richiamato art. 16 della legge n. 394 del 1991 non solo agli enti parco, ma anche alle riserve naturali statali.
La stessa disposizione, infatti, a parere dell'interpellante, avrebbe carattere ricognitivo di previsioni già operanti nell'ambito dell'ordinamento con estensione generale.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di dare una corretta soluzione al quesito formulato con l'interpello in questione, occorre preliminarmente richiamare la normativa di riferimento.
La legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 prevede il riconoscimento ufficiale, da parte dello Stato, delle aree naturali protette rispondenti a determinati requisiti e detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle stesse.
La diversa qualificazione delle aree protette dipende dai criteri di gestione e dalle diverse finalità istitutive.
La stessa legge in esame individua, come categorie principali nella gestione di aree protette, i parchi, nazionali e regionali, le riserve naturali, le aree e le riserve marine, i monumenti naturali, i biotopi ed, infine, le oasi e i rifugi naturali. Il territorio protetto del parco è articolato in vari livelli di protezione al cui interno possono essere incluse anche le riserve naturali statali.
La legge definisce, altresì, gli strumenti preposti alla gestione e alla realizzazione del parco. Il soggetto preposto alla gestione è l'ente parco, che ai sensi dell'art. 9 della stessa legge 394 ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto a vigilanza del Ministero dell'ambiente.
Per le riserve naturali, invece, il relativo decreto istitutivo, di cui all'art. 8, comma 2, della legge quadro in questione, determina i confini della riserva e l'organismo di gestione, precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il regolamento attuativo.
Non vi è dubbio insomma che il regime dell'"Ente parco" non è sovrapponibile a quello delle "riserve naturali".
Ciò premesso, si osserva che il comma 1 dell'art. 16 prevede un'elencazione delle entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi.
Il comma 2, del medesimo articolo 16, dispone la non applicazione della normativa per la disciplina del commercio alle attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché alle prestazioni di servizi direttamente esercitate dall'Ente parco.
Infine, il comma 3, per quanto concerne l'aspetto fiscale, dispone che " le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 (effettuate dall'Ente parco) sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'art. 24 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 1 del DPR 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso di registratori di cassa".
Alla luce di quanto sopra, in merito all'opportunità di estendere l'agevolazione in argomento, propria dell'Ente parco, anche alle riserve naturali statali, la scrivente osserva che la disposizione in esame è norma agevolativa che impone una stretta interpretazione; conseguentemente deve essere esclusa la possibilità di applicazione della stessa in ambiti ed a soggetti diversi da quelli espressamente menzionati.
Ciò premesso, si ritiene opportuno ricordare, ad ogni buon fine, il contenuto della risoluzione n. 141 dell'8 settembre 1998, che, in relazione ad un quesito posto da un Ente parco regionale, in merito all'obbligo di certificazione dei corrispettivi a mezzo scontrino fiscale (registratori di cassa) o ricevuta fiscale, ha affermato: "L'articolo 2, comma 1, lett. qq), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, esonera dall'adempimento in esame, le operazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, dalle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dagli Enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica a norma di legge o di statuto."
A sostegno delle argomentazioni addotte la predetta risoluzione ha altresì evidenziato che "per questi ultimi soggetti, le modalità di gestione previste dalle norme concernenti la contabilità pubblica obbligatoria, in virtù del carattere particolarmente rigoroso delle relative procedure, renderebbero superflua ogni forma di controllo fiscale dell'attività economica svolta. L'Ente in parola, pertanto, potrà usufruire dell'esonero previsto dal citato decreto, sempreché venga appurata la circostanza che il medesimo sia obbligato a norma di legge o di statuto alla tenuta della contabilità pubblica".
In conclusione, nel confermare l'indirizzo espresso con le risoluzioni n. 141 dell'8 settembre 1998, n. 94 del 26 giugno 2000, n. 149 del 4 ottobre 2001, la scrivente ritiene che alle riserve naturali statali si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2, comma qq) del D.P.R. n. 696 del 1996, sempreché le stesse siano qualificate enti e siano obbligate alla tenuta della contabilità pubblica a norma di legge o di statuto.