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Risoluzione Agenzia Entrate n. 156 del 21.07.2003
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Istanza di interpello - Art. 25-bis del DPR n. 600 del 1973 - Beni ceduti in comodato a promotori finanziari - Società XY SpA
Risoluzione Agenzia Entrate n. 156 del 21.07.2003QUESITO
La società XY S.p.A. fa presente che, al fine di porre in essere l'attività di promozione e collocamento dei propri prodotti, si avvale di una vasta rete di promotori finanziari che, sulla base di contratti di agenzia stipulati ai sensi dell'art. 1742 del codice civile, operano in regime di mandato esclusivo senza rappresentanza.
La società istante, al fine di sviluppare una struttura distributiva capace di esprimere nei confronti della clientela fiduciaria solidità e affidabilità, intende sostenere le spese necessarie a realizzare tale struttura.
In particolare, la società istante intende locare beni immobili, sostenere le spese di ristrutturazione e di allestimento secondo standard omogenei e qualitativamente elevati, dotare gli uffici delle tecnologie operative necessarie a realizzare un sistema informativo operante in tempo reale.
In un secondo momento, l'interpellante intende concedere in uso gratuito ai propri promotori, i beni mobili e immobili, mediante sottoscrizione di contratti di comodato, distinti dal contratto di agenzia e senza alcuna relazione con i risultati raggiunti dal promotore finanziario.
Tutto ciò premesso, la società istante, in qualità di sostituto d'imposta chiede di conoscere se il valore normale corrispondente all'uso gratuito dei beni mobili e immobili ceduti in comodato debba essere assoggettato a ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
La società interpellante ritiene che la concessione in uso gratuito dei locali e dei beni mobili non costituisce provvigione in natura, non configurandosi né come ricavo né come altro componente positivo del reddito d'impresa prodotto dal promotore finanziario.
L'interpellante, pertanto, ritiene di non dover operare alcuna ritenuta ai fini IRPEF sul valore normale corrispondente all'uso gratuito dei beni mobili e immobili oggetto del contratto di comodato.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene di poter condividere la soluzione prospettata dall'interpellante per le seguenti motivazioni.
L'art. 25-bis del DPR n. 600 del 1973 prevede che "i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef o dell'Irpeg dovuta dai percipiente, con obbligo di rivalsa."
La circolare n. 24 del 10 giugno 1983 ha chiarito al riguardo che le provvigioni da assoggettare a ritenuta ai sensi del citato art. 25-bis sono costituite, oltre che dai compensi per l'attività di intermediazione, dagli eventuali sovrapprezzi e da compensi speciali per garanzie prestate, anche dai corrispettivi o proventi in natura e da ogni altro compenso inerente all'attività prestata dal promotore finanziario ivi compresi i rimborsi spese ed escluse le somme ricevute a titolo di rimborso di spese anticipate per conto dei mandanti.
Pertanto, nel caso oggetto dell'interpello, il valore normale corrispondente all'uso gratuito di beni mobili e immobili forniti dal promotore deve ritenersi assoggettato a ritenuta alla fonte di cui all'art. 25-bis del DPR n. 600 del 1973 solo nell'ipotesi in cui tale utilizzo si configuri come provento o compenso ai sensi della citata circolare n. 24 del 1983.
A tal fine è necessario analizzare il contenuto del contratto di comodato e di quello di agenzia, gli obblighi e gli impegni scaturenti per le parti da ciascuno degli anzidetti contratti e il rapporto fra l'uso gratuito dei beni e le prestazioni del promotore finanziario.
Dalla documentazione fornita dalla società istante ad integrazione dell'istanza di interpello risulta quanto segue.
In base al contratto di comodato gravano sul promotore finanziario, in qualità di comodatario, i seguenti obblighi:
- utilizzare i beni esclusivamente per l'esercizio dell'attività di agenzia;
- conservare e custodire i beni con la massima cura e diligenza;
- non destinare i beni in comodato ad un uso diverso dall'esercizio dell'attività di agenzia;
- non cedere neppure temporaneamente l'uso dei beni a terzi con esclusione dei promotori finanziari operanti per il comodante;
- intestarsi i contratti delle utenze relative all'immobile.
La società, in qualità di comodante, ha il diritto di chiedere l'immediata restituzione dei beni, oltre al risarcimento dei danni, nel caso di mancato adempimento da parte del comodatario anche di uno soltanto degli obblighi derivanti dal contratto di comodato.
In base al contratto di agenzia i promotori finanziari assumono l'obbligo di esclusiva nei confronti della società mandante.
Da quanto sopra consegue che l'utilizzo dei beni oggetto del contratto di comodato avviene esclusivamente nell'ambito dell'esercizio dell'attività di agenzia svolta a favore della società comodante.
In sostanza, la società istante, mediante il contratto di comodato, fornisce al promotore finanziario mandatario, limitatamente alla durata del contratto di agenzia, i mezzi necessari ad assolvere al mandato e cioè a collocare esclusivamente i prodotti e i servizi finanziari della società mandante.
Quest'ultima, quindi, per ragioni legate a scelte strategiche aziendali, si fa carico dei costi relativi ai beni necessari all'esercizio dell'attività del promotore finanziario indipendentemente dai risultati del rapporto di intermediazione e corrisponde ai promotori le provvigioni pattuite esclusivamente in relazione ai contratti da questi conclusi.
Ne deriva che l'uso gratuito dei beni mobili e immobili concessi dalla società istante ai promotori finanziari non costituisce né un'anticipazione della provvigione né una integrazione della stessa, mancando qualsiasi relazione sinallagmatica tra l'uso gratuito dei beni e prestazioni rese.
Pertanto, ricorrendo le condizione sopra descritte, la società interpellante non è tenuta ad operare le ritenute di cui all'art. 25-bis del DPR n. 600 del 1973 sul valore normale corrispondente all'uso gratuito dei beni forniti con contratto di comodato, in quanto tale utilizzo non assume nel caso di specie rilevanza reddituale.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello, presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.