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Risoluzione Agenzia Entrate n. 157 del 21.07.2003
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Istanza di interpello - contratti di diritto privato a tempo determinato per l'attribuzione di incarichi di docenza - Imposta di bollo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 157 del 21.07.2003Con istanza di interpello, concernente il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo dei contratti di diritto privato per l'attribuzione di incarichi di docenza e professionali, l'Università ha esposto il seguente
QUESITO
L'interpellante fa presente che "il regolamento recante la nuova disciplina dei professori a contratto di cui al decreto ministeriale n. 242/98 ... consente agli atenei ... la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, con studiosi o esperti ... aventi ad oggetto l'attribuzione di incarichi di docenza per l'attivazione di insegnamenti ufficiali ... afferenti ai diversi corsi di laurea e/o di diploma universitari".
Chiede, pertanto, di sapere "se i suddetti contratti rientrino tra gli atti e documenti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell'articolo 25 della tabella, allegato B, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642".
Precisa, inoltre, che conferisce incarichi professionali per l'affidamento di compiti di consulenza tecnica scientifica e fiscale, mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato per i quali è richiesto il pagamento dell'imposta di bollo di Euro 10,33 (marche).
In proposito l'istante chiede se anche questa tipologia contrattuale possa ritenersi esente dall'imposta di bollo ai sensi del richiamato articolo 25.
L'Università riferisce di aver già presentato apposito interpello alla Direzione Regionale, la quale si è espressa sostenendo che non sono soggetti all'imposta di bollo sia l'atto che il conferimento degli incarichi di docenza per supplenza mentre, sono soggetti all'imposta di bollo sia l'atto che il conferimento degli incarichi professionali aventi ad oggetto l'affidamento di compiti di consulenza tecnica, scientifica e fiscale.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Università non ha fornito alcuna soluzione interpretativa.RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La scrivente con riferimento all'attribuzione di incarichi di docenza di cui all'articolo 114 del DPR 11 luglio 1984, n. 382 condivide la conclusione della Direzione Regionale circa l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo.
In proposito, ritiene utile precisare che le supplenze sono conferite con contratto di diritto privato (articolo 1 del decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242) non soggetto all'imposta di bollo perché riconducibile all'articolo 25 della tabella allegata al citato DPR n. 642 del 1972, che esenta in modo assoluto da tale imposta i contratti di lavoro e di impiego, sia individuali che collettivi, di qualsiasi specie ed in qualunque forma redatti, senza che assuma alcun rilievo la qualità del datore di lavoro o la natura della prestazione convenuta (cfr. ris. n. 36 del 5 febbraio 2002).
Con riferimento all'iter procedurale di attribuzione degli insegnamenti (articolo 2 del decreto ministeriale n. 242 del 1998), la scrivente precisa che le domande di partecipazione alla procedura di selezione pubblica e i documenti allegati alle stesse sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi della nota 2 all'articolo 3 della tariffa allegato A, parte prima, annessa al DPR n. 642 del 1972 (modificata dall'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28) che prevede: "per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale ... o di assunzione in servizio anche temporanea ... l'imposta non è dovuta".
Anche i contratti a tempo determinato di conferimento di incarichi professionali aventi ad oggetto l'affidamento di compiti di consulenza tecnica, scientifica e fiscale sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell' articolo 25 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972, per i motivi precedentemente esposti.
A parere della scrivente, l'attività di consulenza, conferita dall'Università, qualora assuma carattere ricorrente e non episodico è riconducibile ai rapporti di collaborazione continuativa e coordinata.
Infatti, la Cassazione civile, Sezione Lavoro, ha affermato che l'attività di consulenza, che non si esaurisca in episodiche prestazioni professionali, si configura come rapporto di collaborazione continuativa e coordinata ai sensi dell'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile (sentenza n. 4030 del 15 aprile 1991).
La risposta di cui alla presente risoluzione, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.