-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 161 del 30.07.2003
-
Istanza di interpello - Progettazione di dettaglio per la costruzione di navi - Articolo 8-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - XY S.r.l.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 161 del 30.07.2003La Direzione Regionale ha trasmesso un'istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, presentata dalla XY S.r.l. (di seguito, in breve, "la Società") e relativa all'esatta applicazione dell'articolo 8-bis, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Esposizione del quesito
La Società istante redige progetti di dettaglio per la costruzione di navi sulla base di un contratto di subappalto stipulato con il Consorzio Z, di cui essa è socia ed a cui fattura le proprie prestazioni.
Il consorzio, a propria volta, come appaltatore principale è titolare di un contratto per la progettazione di dettaglio delle navi concluso con la T S.p.A.
In particolare, la T S.p.A., acquisito l'ordine di costruzione di una nave da un armatore, appalta la progettazione di dettaglio della stessa al Consorzio Z. Quest'ultimo si limita ad affidare ai consorziati (tra i quali la Società) le varie fasi di progettazione, fatturando poi al committente principale le prestazioni realizzate dai consorziati stessi.
Ciò premesso, l'interpellante chiede di conoscere se la propria attività di progettazione di dettaglio, svolta in base ad un contratto di subappalto, possa essere considerata parte integrante della fase di costruzione della nave e sia quindi non imponibile ai fini IVA in base a quanto previsto dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 633 del 1972.Soluzione interpretativa prospettata
L'interpellante ritiene che i servizi di progettazione, prestati in base ad un contratto di subappalto, possiedano i requisiti per usufruire della non imponibilità IVA ai sensi della disposizione da ultimo citata, in quanto riguardano servizi strettamente ed inscindibilmente legati alla costruzione di navi, "necessari, come mezzo a fine, per la costruzione della stessa".
Inoltre, l'istante fa presente che la progettazione viene svolta in presenza di ordini già confermati da parte di un armatore e nell'ambito di un progetto generale già realizzato, collocandosi così nella fase di materiale costruzione della nave.Parere dell'Agenzia
La fattispecie relativa al quesito prospettato nel presente interpello, trova disciplina legislativa nel comma 1 dell'articolo 8-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.
In particolare, la lettera e) del citato articolo assimila alle cessioni all'esportazione, con la conseguente applicazione del regime di non imponibilità ai fini IVA, "le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi (...) di cui alle lettere a), b) e c) (...)" del medesimo articolo (escluse, di conseguenza, le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50).
Al riguardo, coerentemente con quanto affermato nella risoluzione del 18 aprile 1986 n. 356560, si precisa che il concetto di "costruzione ... delle navi" ricomprende tutte le prestazioni necessarie, come mezzo a fine, per la costruzione delle navi stesse, a prescindere da particolari requisiti soggettivi degli assuntori dei lavori o dagli schemi contrattuali posti in essere per la realizzazione dell'opera.
Nell'istanza è specificato che l'attività di progettazione di dettaglio, svolta dalla società istante, ha la finalità di definire i particolari costruttivi della nave (ad esempio stabilire la collocazione dei singoli impianti, dei quadri elettrici, delle tubazioni di aria, acqua etc.), e si colloca nella fase di realizzazione materiale dell'opera finale.
Inoltre, l'attività descritta è svolta dalla Società solo dopo che l'armatore ha ordinato la costruzione della nave all'appaltatore principale.
Da quanto sopra deriva che l'attività di progettazione di dettaglio, realizzata dalla Società, si colloca all'interno della fase di costruzione della nave, costituendo parte integrante della stessa. Non osta all'applicazione del regime di non imponibilità la circostanza che la società istante realizzi tale progettazione di dettaglio in base ad un contratto di subappalto.
Si ritiene, pertanto, che l'attività svolta dalla Società rientri a pieno titolo fra le operazioni non imponibili ai fini IVA, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 633 del 1972, concordandosi, in tal modo, con la soluzione interpretativa proposta dall'istante.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.