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Risoluzione Agenzia Entrate n. 165 del 31.07.2003
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Case di cura private - Trattamento remunerazioni erogate dall'Ente Regione - Art. 75, comma 2, lett. b) del Tuir
Risoluzione Agenzia Entrate n. 165 del 31.07.2003A migliore specificazione di quanto riferito a codesta Associazione con nota del 13 marzo 2003, prot. n. 15461, si comunica quanto segue
QUESITO PROSPETTATO
Il prezzo delle prestazioni sanitarie rese dalle Case di Cura associate (retta di degenza e accessori) è determinato da apposite convenzioni, nel caso di pazienti assistiti dal Sistema Sanitario Nazionale, o dalla libera contrattazione, se i ricoverati pagano in proprio.
Il rimborso di tali prestazioni, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che ha introdotto il nuovo sistema di remunerazione detto di "accreditamento", è attualmente effettuato sulla base della singola prestazione e non, come previsto dal regime precedente, in relazione alle giornate di effettiva degenza.
In altri termini, l'attuale sistema di remunerazione si basa sul "raggruppamento omogeneo di diagnosi" (R.O.D.), inteso come classe di trattamento sanitario che comporta mediamente un consumo di risorse ospedaliere omogeneo. In base a tale meccanismo, pertanto, patologie diverse, ma tali da richiedere uno stesso impegno economico, sono riunite in un unico gruppo (il R.O.D. appunto) e, per tutte le prestazioni connesse alle patologia rientranti in tale gruppo, è riconosciuto lo stesso rimborso, che la Regione eroga indipendentemente dalle giornate di degenza.
Con specifico riferimento alla Regione........, quest'ultima, per l'anno 2002, ha emanato due delibere al fine di determinare le tariffe per l'attività di assistenza ospedaliera, specialistica, ambulatoriale, nonchè per le prestazioni ospedaliere di riabilitazione post-acuzie e di lungodegenza medica rese dalle Case di Cura.
Più in dettaglio, il sistema di finanziamento sopra descritto, prevede lo stanziamento di un budget annuale, ossia di un fondo complessivo destinato dalla Regione a tutte le strutture erogatrici dei servizi sanitari, pubbliche e private, presenti sul territorio regionale.
La Giunta Regionale del....., con apposita delibera, ha stabilito che la remunerazione delle prestazioni sanitarie resa dai soggetti erogatori debba calcolarsi a consuntivo; in particolare, le aziende erogatrici delle prestazioni, in adempimento alla delibera per l'anno 2002, fatturano, in acconto, l'80 per cento delle prestazioni rese ai residenti della Regione......
Successivamente (nella prassi anche dopo due anni dal momento di effettuazione della prestazione sanitaria), sulla base di un complesso rapporto tra il budget determinato dalla Regione......... per sostenere la spesa sanitaria nell'anno di riferimento e il volume delle prestazioni complessivamente erogate, il medesimo ente pubblico, tramite apposito decreto, definisce la remunerazione effettiva da riconoscere alle singole prestazioni, operando un conguaglio per differenza rispetto a quanto precedentemente fatturato.
Poiché l'approvazione del bilancio d'esercizio delle Case di Cura precede l'adozione del suddetto decreto, l'associazione istante chiede quale sia l'esercizio di competenza nel quale assoggettare a tassazione le remunerazioni delle prestazioni erogate per l'attività di assistenza ospedaliera, specialistica, ambulatoriale, nonché per le prestazioni ospedaliere di riabilitazione post-acuzie e di lungodegenza medica rese dalle Case di cura nel corso dell'anno 2002.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il quesito concerne la corretta applicazione del principio di competenza espresso dall'art. 75, comma 2, lett. b) del Tuir, secondo cui, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, i corrispettivi delle prestazioni di servizio si considerano conseguiti alla data in cui le stesse sono ultimate.
Tale regola di imputazione temporale trova conferma nei corretti principi contabili secondo i quali i componenti positivi e negativi vanno imputati al reddito del periodo d'imposta in cui la prestazione è resa e fatturabile, indipendentemente dal momento in cui risale la percezione o il pagamento del corrispettivo connesso.
In particolare, l'articolo 75, comma 1, del Tuir, ai fini dell'individuazione dell'esercizio di competenza, richiede il concorso di due distinti requisiti:
1) la certezza dell'esistenza dei componenti di reddito;
2) l'oggettiva determinabilità dell'ammontare della prestazione
Nell'ipotesi in cui, nell'esercizio di competenza, i componenti reddituali non presentino i requisiti della certezza dell'esistenza e dell'oggettiva determinabilità dell'ammontare, la loro rilevanza fiscale deve essere rinviata al periodo d'imposta in cui tali condizioni si verificano.
Tanto premesso in via generale, è questione fattuale, legata al concreto atteggiarsi del rapporto con la Regione, stabilire in concreto l'ammontare delle remunerazioni chieste in pagamento al menzionato Ente che, in considerazione della loro obiettiva incertezza o indeterminabilità oggettiva, possano eventualmente non concorrere alla formazione del reddito nell'esercizio in cui le relative prestazioni sono state ultimate. Sotto tale aspetto la questione prospettata, non evidenziando profili connessi alla interpretazione delle norme tributarie, è suscettibile di apprezzamento esclusivamente nella diversa, eventuale fase di accertamento.
Alla luce di tale puntualizzazione deve essere letta l'affermazione riportata nella richiamata nota, secondo cui le Case di Cura in tanto potranno assoggettare a tassazione (nell'esercizio di ultimazione delle prestazioni) soltanto l'80 per cento della remunerazione chiesta in pagamento alla Regione, in quanto - alla stregua delle complessive disposizioni disciplinanti il regime di accreditamento con l'Ente Regione - sussista una obiettiva incertezza in ordine alla possibilità di ottenere in pagamento il restante 20 per cento.
Le Case di Cura, quindi, nell'esercizio in cui effettuano le prestazioni sanitarie ai residenti nella Regione....., possono fiscalmente rilevare solo l'80 per cento delle corrispondenti remunerazioni richieste sempreché risulti comprovata la circostanza, asserita nella richiesta di parere, per cui non vi è "alcuna certezza, né con riferimento all'an, né tanto meno del quantum del conguaglio" che effettivamente conseguiranno per tali prestazioni.