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Risoluzione Agenzia Entrate n. 166 del 01.08.2003
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Istanza di interpello - ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondazione XY. Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, partecipazione di controllo nella banca conferitaria ad una SGR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 166 del 01.08.2003Con istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, presentata alla scrivente Direzione Centrale, la Fondazione XY ha chiesto il parere dell'Agenzia delle Entrate in merito alla corretta interpretazione ed applicazione di talune disposizioni contenute nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in particolare degli articoli 12, comma 3 e 25, comma 1-bis.
Esposizione del quesito
La Fondazione XY chiede di conoscere la corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, concernenti la dismissione delle partecipazioni di controllo detenute dalle Fondazioni bancarie nella società bancaria conferitaria.
In particolare l'articolo 12, comma 3, del predetto decreto legislativo prevede che le fondazioni cessino di fruire delle agevolazioni previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 12 e perdano la natura di ente non commerciale se, successivamente al 31 dicembre 2004 (termine così prorogato dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143), siano ancora in possesso della partecipazione di controllo nella società bancaria conferitaria. La nozione di controllo cui fare riferimento in tali fattispecie è quella desumibile dall'articolo 6 dello stesso decreto legislativo.
Sostanzialmente, solo le fondazioni che abbiano effettuato la dismissione nei termini previsti continuano ad usufruire del particolare regime previsto dalle sopra citate disposizioni agevolative: le fondazioni sono qualificate come enti non commerciali e fruiscono della riduzione dell'IRPEG alla metà ai sensi dell'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601.
L'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2001) ha introdotto all'articolo 25 del decreto legislativo n. 153 del 1999 il comma 1-bis che prevede per le Fondazioni la possibilità, in alternativa alla dismissione da effettuare nei termini di cui sopra, di affidare la partecipazione di controllo nelle società bancarie conferitarie ad una società di gestione del risparmio (SGR), scelta nel rispetto delle procedure competitive, che la gestisca in nome proprio, secondo criteri di professionalità e indipendenza.
La dismissione deve, in ogni caso, essere realizzata non oltre il terzo anno successivo al 31 dicembre 2004.
L'affidamento ad una SGR della partecipazione di controllo viene esplicitamene previsto dal predetto comma 1-bis come modalità alternativa "al fine del rispetto di quanto previsto al comma 1" dello stesso articolo.
Secondo quanto previsto dal successivo comma 3 del citato articolo 25, la mancata effettuazione di tale adempimento entro il termine previsto comporta che la dismissione venga effettuata non più dalla fondazione stessa bensì da parte dell'Autorità di vigilanza, sentita la fondazione interessata, anche mediante un apposito commissario.
Il contribuente istante domanda, quindi, se, alla luce della situazione normativa sopra illustrata, l'affidamento della partecipazione di controllo ad una SGR "integri oppure no la perdita del possesso" di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo di cui sopra o, comunque, consenta il mantenimento della qualifica di ente non commerciale e delle altre connesse agevolazioni fiscali.Soluzione prospettata dal contribuente
Alla luce di una interpretazione sistematica delle norme, il contribuente istante ritiene che il trattamento tributario di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 153 del 1999 continui ad applicarsi anche qualora la fondazione bancaria affidi la partecipazione di controllo nella società conferitaria ad una SGR entro i termini previsti.Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
L'articolo 11, comma 13, della legge n. 448 del 2001 (che ha introdotto il comma 1-bis dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 153 del 1999) prospetta l'affidamento della partecipazione di controllo ad una SGR come modalità alternativa alla dismissione della partecipazione di controllo. La norma, tuttavia, non richiama direttamente il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 153 del 1999, il quale, come noto, sanziona la "conservazione del possesso" della partecipazione con la perdita della qualifica di ente non commerciale e delle altre agevolazioni previste nei precedenti commi 1 e 2.
In sostanza, il comma 1-bis dell'articolo 25, pur non facendo riferimento esplicito al trattamento tributario previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 153 del 1999, indica l'affidamento ad una SGR quale possibile alternativa alle modalità di adempimento dell'onere di dismissione della partecipazione di controllo.
L'interpretazione sistematica delle norme esaminate, anche alla luce dei principi informatori della materia tributaria, induce a ritenere che la citata disposizione abbia inteso costituire, con l'affidamento ad una SGR, una modalità "pienamente" alternativa alla vera e propria cessione della partecipazione di controllo, che permette, pertanto, di conseguire tutti gli effetti per questa esplicitamente previsti.
Infatti, qualora si giungesse alla contraria conclusione (cioè che l'affidamento ad una SGR non consentirebbe comunque il mantenimento dello status di ente non commerciale e delle altre agevolazioni fiscali previste), alle fondazioni che abbiano optato per l'affidamento della partecipazione a una SGR sarebbero applicabili tutte le "sanzioni" previste in caso di mantenimento del pieno controllo.
Appare evidente che in tal caso la fondazione, pur adottando una procedura prospettata dalla legge come rimedio alla "conservazione del possesso", subirebbe una penalizzazione sostanzialmente identica a quella prevista per le fondazioni che non perdono in alcun modo il controllo sulla società conferitaria.
Attesa l'infondatezza della tesi appena richiamata che - se accolta - renderebbe priva di significato la norma in commento, si ritiene che nel caso di affidamento della partecipazione ad una SGR, entro i termini e secondo le modalità previste, la fondazione mantenga lo status di ente non commerciale e, con esso, il diritto a beneficiare delle relative agevolazioni tributarie.
Rimane fermo che la partecipazione di controllo deve comunque essere dismessa entro il termine triennale di cui all'articolo 25, comma 1-bis del decreto legislativo n. 153 del 1999, ossia entro il 31 dicembre 2007.