-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 177 del 28.08.2003
-
Sospensione dell'operatività del codice tributo ''6737''ed istituzione del codice tributo ''6768'' da utilizzare con il modello ''F 24''
Risoluzione Agenzia Entrate n. 177 del 28.08.2003Il comma 4 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha previsto l'ulteriore proroga al 30 giugno 2003 delle disposizioni in materia di agevolazioni fruibili con credito d'imposta per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, già prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002 dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
L'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, stabilisce che le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze che accerta il raggiungimento dei limiti di spesa, per l'anno in corso alla medesima data di pubblicazione.
Pertanto, considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2003, è stato accertato, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'avvenuto raggiungimento, per l'anno 2003, del limite di spesa relativo al suddetto credito d'imposta, pari a Euro 4.131.655, iscritto nell'unità previsionale di base (u.p.b.) 6.1.2.15 - al capitolo 3857 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, si sospende l'operatività del codice tributo in oggetto.
Contestualmente, per consentire ai contribuenti, che si sono avvalsi della compensazione oltre il limite temporale stabilito o per importi superiori a quanto effettivamente spettante, di effettuare il versamento di quanto indebitamente fruito in compensazione, si istituisce il seguente codice tributo:- "6768" denominato "Maggior credito d'imposta utilizzato - Credito d'imposta per le reti di teleriscaldamento - Art. 8, comma 10, lett. f), l. n. 448/1998"
Le somme indebitamente fruite possono essere versate con il codice tributo sopra menzionato esponendo nella colonna "importi a debito versati", l'importo del credito d'imposta da restituire maggiorato degli interessi maturati.
Nella colonna "anno di riferimento" dovrà essere indicato l'anno in cui è maturato il credito.