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Risoluzione Agenzia Entrate n. 179 del 15.09.2003
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Istanza d'interpello - Credito d'imposta per investimenti nelle aree depresse - Articolo 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388 - SOCIETA' XY
Risoluzione Agenzia Entrate n. 179 del 15.09.2003Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è stato esposto il seguente
Quesito
La XY s.n.c. (di seguito, in breve, "la Società") si è costituita a seguito di atto di donazione indivisa da parte del padre a favore dei due figli.
L'impresa donata aveva maturato un credito d'imposta in base al regime automatico di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (e successive modifiche e integrazioni) per un importo pari a 3.078,00 euro, mai utilizzato dal donatore nella propria attività.
L'istante, chiede se il suddetto credito possa essere utilizzato dalla Società costituitasi a seguito della donazione.Soluzione interpretativa prospettata
Il contribuente ritiene che il credito d'imposta in esame possa essere utilizzato dalla Società in quanto i beni agevolati vengono trasferiti in un contesto generale di donazione d'azienda.
L'istante precisa, inoltre, che la donazione riguarda l'intero complesso aziendale che, peraltro, non ha subito alcuna modifica.Parere dell'Agenzia
Il comma 7 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 prevede, tra l'altro, che il credito d'imposta per i nuovi investimenti in aree svantaggiate sia rideterminato "se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dimessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione".
La circolare 9 maggio 2002, n. 38, al punto 10.2, ha chiarito che tali disposizioni intendono contrastare la cessione dei beni oggetto di agevolazione, nel presupposto che le cessioni stesse siano motivate da finalità elusive. Ha, inoltre, precisato che l'impresa non decade automaticamente dal beneficio qualora trasferisca i beni agevolati in un contesto più generale di riorganizzazione aziendale.
Con riguardo all'operazione di donazione in esame si evidenzia che essa non costituisce necessariamente causa di rideterminazione del credito d'imposta come, peraltro, precisato nella risoluzione del 6 giugno 2003 n. 129/E.
Infatti, se in seguito all'operazione di donazione viene mantenuta la destinazione dei beni all'originaria struttura produttiva (per tutto il periodo di "sorveglianza" stabilito della citata norma antielusiva) la titolarità del diritto a fruire del contributo rimane in capo al soggetto nei confronti del quale tale diritto era sorto; egli non dovrà, pertanto, rideterminare il credito d'imposta maturato e già utilizzato e potrà utilizzare il bonus maturato e non ancora utilizzato per compensare eventuali debiti tributari e previdenziali inerenti la propria posizione giuridica.
Passando a considerare l'ulteriore profilo del trasferimento del bonus maturato dal donante in capo alla nuova Società costituitasi a seguito della donazione si esprimono le seguenti considerazioni.
Il credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, ha natura soggettiva: esso infatti matura esclusivamente in capo al soggetto che effettua l'investimento e la sua fruibilità non può essere ceduta a terzi per effetto di disposizioni realizzative.
Il trasferimento della titolarità del bonus si realizza unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, in seguito al verificarsi dell'operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati; ciò, ad esempio, nei casi di fusione (cfr. circolare del 9 maggio 2002, n. 38), successione per decesso dell'imprenditore individuale (cfr. risoluzione del 26 giugno 2003, n. 140), scissione (cfr. risoluzione del 30 giugno 2003, n. 143).
Nel caso in esame, l'operazione di donazione coinvolge due distinti soggetti giuridici che rimangono tali anche successivamente alla donazione stessa.
Ciò considerato si ritiene, quindi, che il credito d'imposta maturato e non utilizzato non possa essere trasferito in capo alla Società costituitasi a seguito della donazione.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.