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Risoluzione Agenzia Entrate n. 180 del 15/09/2003
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Istanza di interpello - XY Snc - Agevolazione c.d. ''Tremonti-bis'' di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383
Risoluzione Agenzia Entrate n. 180 del 15/09/2003La società XY S.n.c. ha inoltrato a questa Direzione centrale un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa all'applicazione dell'agevolazione "Tremonti-bis" di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Esposizione del quesito
La società istante ha acquisito, mediante contratto di locazione finanziaria stipulato in data 16 gennaio 2001, un bene mobile nuovo (gru applicata su un autocarro), usufruendo per tale bene della detassazione del reddito di cui all'articolo 4 della citata legge n. 383 del 2001 (c.d. agevolazione "Tremonti-bis).
La società fa presente che, in data 4 settembre 2002, ha subito il furto della predetta gru (nonché dell'autocarro su cui la stessa era montata) e che intende fruire della predetta agevolazione anche per il periodo d'imposta 2002.
A tal fine, ritiene corretto non considerare il furto quale causa di decadenza dell'agevolazione fruita per il periodo d'imposta 2001, né computarlo come disinvestimento per la determinazione dell'agevolazione del periodo d'imposta 2002, senza scomputare, quindi, dall'investimento agevolabile per il 2002 il valore del bene rubato.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante evidenzia che, nell'ambito della disciplina agevolativa in questione, i casi in cui si ha il disinvestimento e la conseguente revoca dell'incentivo fiscale fanno riferimento a situazioni in cui la dismissione del bene agevolato dipende dalla "volontà espressa dall'imprenditore".
Pertanto, il furto del bene non determina la revoca dell'agevolazione e la conseguente proporzionale rideterminazione dell'imposta per l'esercizio 2001.
Per le medesime ragioni, secondo l'istante, il valore normale del bene rubato non deve essere computato in diminuzione dell'investimento agevolabile per l'anno 2002.Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'agevolazione "Tremonti-bis" di cui alla legge n. 383 del 2001 prevede la detassazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo in seguito alla realizzazione, su tutto il territorio nazionale, di investimenti in beni strumentali nuovi, purché effettuati successivamente al 30 giugno 2001 e fino a tutto il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge (25 ottobre 2001).
Ai fini della spettanza dell'incentivo fiscale in questione, si ricorda, preliminarmente, che, secondo quando precisato nella circolare n. 90 del 17 ottobre 2001, gli investimenti agevolabili si considerano effettuati secondo i criteri di cui all'articolo 75 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), vale a dire alla data della consegna o spedizione, per i beni mobili, e della stipulazione dell'atto, per i beni immobili..
Pertanto, con riferimento all'investimento descritto dalla società istante, il bene mobile, acquisito in locazione finanziaria e fatturato in data 16 gennaio 2001, poteva essere considerato agevolabile solo se la consegna o la spedizione si sono verificati successivamente al 30 giugno 2001.
Tanto premesso, in merito a quanto richiesto nella presente istanza di interpello, si ritiene che, conformemente a quanto prospettato dal contribuente, il furto del bene agevolato non costituisca causa di revoca dell'agevolazione, dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario.
Come noto, la disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 6, della legge n. 383 del 2001 prevede la revoca del beneficio fiscale nel caso in cui i beneficiari "cedano a terzi o destinino i beni oggetto dell'agevolazione a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta in caso di beni immobili".
Tale disposizione antielusiva, prevista al fine di garantire - quantomeno nel medio periodo - la stabilità e la durevolezza degli investimenti oggetto dell'agevolazione, fa riferimento a situazioni in cui il soggetto beneficiario estromette volontariamente (e anticipatamente rispetto ai tempi minimi previsti) i beni agevolati dal regime d'impresa. La norma vuole, in altri termini, escludere dall'agevolazione investimenti a carattere temporaneo, realizzati al solo fine di fruire della detassazione del reddito.
Nel caso prospettato dal contribuente, comprovato dalla denuncia di furto alle autorità competenti, la fuoriuscita del bene dal regime di impresa, proprio perché indipendente dalla volontà (elusiva) del beneficiario, non comporta l'applicazione della norma di cui all'articolo 4, comma 6, della citata legge n. 383.
Diverse sono, invece, le considerazioni da rilevare con riferimento alla determinazione dell'investimento agevolabile per l'anno 2002. Il meccanismo di calcolo dell'agevolazione, al fine di evitare che siano agevolati investimenti di mera sostituzione, prevede che il volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta debba essere diminuito del valore dei disinvestimenti dello stesso periodo, come precisato, peraltro, nella richiamata circolare n. 90 del 2001.
L'ammontare di tali disinvestimenti deve essere calcolato con riferimento al corrispettivo dei beni ceduti ovvero al valore normale per i beni destinati, a diverso titolo, a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e prescindendo dalla causa che ha determinato la fuoriuscita del bene stesso dal regime d'impresa.
Un bene strumentale (anche non agevolato) che fuoriesce dal regime d'impresa in seguito ad un furto deve essere considerato nel calcolo dell'ammontare dei disinvestimenti del periodo d'imposta, per evitare che, senza la necessaria nettizzazione, vengano agevolati investimenti di mera sostituzione
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ......, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001.