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Risoluzione Agenzia Entrate n. 181 del 18.09.2003
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Istanza di interpello. Trattamento Iva applicabile alle prestazioni di medicina del lavoro rese da una società di servizi
Risoluzione Agenzia Entrate n. 181 del 18.09.2003Con istanza d'interpello, concernente l'applicazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Ministero XY, chiede di conoscere se le prestazioni acquisite da una società di servizi per il servizio di medicina del lavoro rientrano fra le prestazioni sanitarie esenti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 18.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante ritiene che i servizi in questione rientrino nella previsione di esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, n. 18), e, di conseguenza, di aver operato correttamente liquidando al netto dell'Iva una fattura relativa ai servizi in questione con la quale si assoggettava regolarmente l'operazione ad imposta.Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'istanza di interpello risulta inammissibile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento sull'esercizio del diritto di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, approvato con il decreto del Ministro delle finanze n. 209 del 26 aprile 2001, poiché proposto dopo che l'istante ha posto in essere un comportamento fiscalmente rilevante.
Si ritiene, comunque, opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000.
L'articolo 10, primo comma, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esenta dall'Iva "le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza".
E' da rilevare, inoltre, che l'articolo 6, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, ha dato un'interpretazione autentica di tale norma ricomprendendo nella fattispecie in questione anche le prestazioni mediche rese dal medico competente, nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Al riguardo, si ritiene che la norma appena citata abbia carattere oggettivo e che, pertanto, le prestazioni in questione siano da ricondurre al trattamento di esenzione indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le fornisce.
Sono esenti da imposta, quindi, anche le prestazioni rese da società di servizi che si avvalgono della collaborazione di medici abilitati.
Infatti l'articolo 17, comma 5, della citata legge n. 626 del 1994 prevede, al riguardo, che il medico competente possa operare in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti (...);
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro".
Nel caso rappresentato, quindi, sulle prestazioni rese dalla società di servizi, in materia di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro di cui alla citata legge n. 626 del 1994, è da applicarsi il regime di esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, n. 18) citato.La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.