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Risoluzione Agenzia Entrate n. 183 del 24.09.2003
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Istanza di Interpello. Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. YH Italia. IRPEG e IVA. Art. 12 Convenzione Italia-Francia e art. 17 del DPR n. 633/72. Corresponsione canoni a società francese
Risoluzione Agenzia Entrate n. 183 del 24.09.2003Con istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'art. 12 della Convenzione Italia-Francia e dell'art. 17, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente
QUESITO
concernente le due seguenti tipologie di "redevances", che la società istante corrisponde alla casa madre francese sulla base di specifici accordi contrattuali:
a) per l'uso del marchio (testata) di una rivista pubblicata in Francia di proprietà della stessa casa madre;
b) per consulenza manageriale ed assistenza amministrava.
Con riguardo alla "redevances" di cui alla lett. a), l'istante, dopo aver precisato che sulla base degli accordi contrattuali stipulati con la casa madre si è impegnata ad evidenziare nelle riviste nazionali il marchio di proprietà della predetta società controllante nei limiti ed alle condizioni risultanti dalla concessione della licenza, chiede di conoscere la corretta applicazione delle norme fiscali, relativamente alle ritenute alla fonte da operare sulle predette somme, in quanto dalle disposizioni convenzionali non emergerebbe con chiarezza se tali somme siano da considerarsi riferibili all'uso di diritti d'autore o all'utilizzo di un marchio.
Viene, inoltre, chiesto di conoscere quali siano le modalità dichiarative e di certificazione, sia nel caso in cui la società istante sia obbligata ad operare la ritenuta, sia che nel caso in cui tale obbligo non sussista.
Con riguardo alle "redevances" di cui alla lett. b), l'istante chiede di conoscere se tali corrispettivi possano essere ricompresi nel campo di applicazione dell'art. 7, par. 3, della convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese.
Da ultimo, vengono chiesti chiarimenti in ordine alla disciplina ai fini IVA applicabile alle predette "redevances".SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE
In ordine alle "redevances" per l'uso del marchio di proprietà della casa madre francese, l'istante ritiene che, trattandosi di "canoni" per la tutela dell'opera letteraria (intesa come "idea" o "impostazione" della rivista riconoscibile attraverso il marchio della società francese), ai sensi dell'art. 12, comma 3, della Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni, non dovrebbe essere operata alcuna ritenuta alla fonte, in quanto il diritto protetto costituirebbe un diritto d'autore.
Con riguardo alle "redevances" relative alla consulenza manageriale ed assistenza amministrativa, che le vengono addebitate dalla casa madre francese, l'istante ritiene che, trattandosi di corrispettivi per consulenza manageriale, le stesse vadano ricomprese nell'ambito di applicazione del par. 3 dell'art. 7 della Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni. La società interpellante ritiene, pertanto, di poter registrare le fatture di addebito delle predette consulenze tra i costi per servizi e di poter effettuare i relativi pagamenti mediante rimessa ordinaria senza applicazione di alcuna ritenuta alla fonte.
Per entrambe le fattispecie, inoltre, l'istante ritiene di poter emettere ai fini IVA autofattura ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, con aliquota al 20%.RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE
Al fine di rispondere al quesito sub a) occorre un esame del contenuto dell'accordo contrattuale intercorrente tra le parti. In particolare, l'art. 1, rubricato "Concessione di licenza", prevede tre distinte tipologie di diritti:
1. una licenza esclusiva in base alla quale la società italiana è autorizzata a pubblicare una edizione nazionale della corrispondente rivista francese e a vendere della pubblicità nell'ambito di tale rivista;
2. una licenza di utilizzo del marchio da utilizzarsi quale titolo dell'edizione nazionale;
3. il diritto di riprodurre e tradurre in lingua italiana nell'edizione nazionale le illustrazioni, fotografie, editoriali della corrispondente rivista francese.
A parere della scrivente, i punti sub 1) e 2) rientrano più propriamente nel concetto di "concessione di marchio", mentre può essere qualificata quale "concessione di diritto di autore", la previsione di cui al successivo punto n. 3).
Ciò che appare decisivo al riguardo non è tanto la circostanza, del tutto formale, che la testata concessa in uso, relativa al nome della rivista pubblicata, sia iscritta in Francia presso l'Institut National de Proprietè Industrielle, quanto invece, aspetti di carattere sostanziale.
Infatti, le pubblicazioni, quali riviste e giornali, sono tutelate dalla legge del 22 aprile 1941 n. 633 relativa alla protezione del diritto di autore. In particolare, il campo applicativo della legge in questione riguarda tutte le opere dell'ingegno "a carattere creativo" (art. 1, primo comma legge n. 633 del 1941). In quest'ambito rientrano anche le cosiddette "opere collettive", tra cui riviste e giornali (vedi artt. 3 e 38 della legge citata). Pertanto, il diritto a tradurre e pubblicare un'opera a carattere creativo, come previsto nel punto sub 3), ben può qualificarsi quale "concessione di diritto di autore".
Al contrario, nessun aspetto di carattere creativo è rinvenibile nei diritti descritti ai punti sub 1) e 2), nei quali si rinviene piuttosto la facoltà a sfruttare a fini commerciali un nome, ".........", che contraddistingue un prodotto editoriale, cioè l'edizione francese della rivista di cui trattasi.
Tenuto conto, quindi, che il contenuto prevalente dell'accordo contrattuale è da ricondursi al concetto di concessione di marchio a fronte di un corrispettivo unitario (vedi art. 3 del contratto), il conseguente trattamento fiscale non può che essere quello di cui al par. 1 dell'art. 12 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni sul reddito, in cui si prevede la tassazione concorrente dello Stato della fonte e dello Stato di residenza del beneficiario, tramite l'applicazione di una ritenuta del 5% sull'importo lordo dei canoni.
Ad una diversa soluzione potrebbe pervenirsi, ove fosse contrattualmente prevista una ripartizione del corrispettivo a fronte della concessione del diritto sub. 1) e 2) da un lato e della concessione dei diritti sub 3) dall'altro. In tal caso, la seconda parte di corrispettivo ricadrebbe nell'ambito dell'art. 12, par. 3, della Convenzione, in cui si prevede la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del beneficiario, mentre la prima andrebbe comunque assoggettata a tassazione concorrente con l'applicazione della predetta ritenuta del 5%.
E' appena il caso di precisare che l'applicazione della ritenuta convenzionale, secondo una costante interpretazione (cfr. ris. n. 68 del 2000), costituisce una facoltà e non un obbligo del sostituto, che il medesimo esercita sotto propria responsabilità e dietro presentazione di una documentazione attestante l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Convenzione (certificazione di residenza rilasciata dalla competente autorità fiscale francese e dichiarazione di essere l'effettivo beneficiario delle somme e di non avere stabili organizzazioni in Italia).
In caso contrario dovrà essere applicata la ritenuta del 30% prevista dall'art. 25, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (la norma citata fa riferimento all'art. 19, n. 9 dell'abrogato D.P.R. n. 597 del 1973, corrispondente ora alla disposizione dell'art. 20, comma 2, lett. c) del Tuir) e alla società francese spetterà il rimborso della differenza intercorrente tra ritenuta interna e ritenuta convenzionale.
Quanto al quesito sub b), si concorda con la tesi del contribuente, secondo cui le somme in questione vanno inquadrate nell'ambito dell'art. 7, terzo paragrafo, della Convenzione Italia-Francia e sono deducibili dal reddito della società istante in quanto tali somme, secondo la descrizione offerta dalla società istante, costituiscono la remunerazione di un servizio di consulenza svolto dalla controllante a favore della controllata.
Infatti, non si tratta del trasferimento di un know-how, generalmente caratterizzato dal carattere di segretezza, alla società istante, che lo utilizzerà per proprio conto, quanto piuttosto della soluzione di particolari problemi, tramite conoscenze specialistiche possedute dalla società che fornisce il servizio di consulenza.
Infine, per quanto riguarda l'Imposta sul Valore Aggiunto, entrambe le fattispecie sub a) e b) ricadono nella previsione di cui all'art. 7, quarto comma, lett. d) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
Infatti, sub a) si ritrova una prestazione di servizio consistente nella concessione di un diritto "relativo ad un marchio" o comunque di un diritto similare (vedi anche art. 3, secondo comma, n. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972, richiamato dall'art. 7, lett. d) citato), mentre sub b), come già evidenziato, si ha la prestazione di un servizio di consulenza. Entrambe le prestazioni, in quanto rese da un soggetto non residente ad un soggetto passivo residente nel territorio dello Stato, saranno imponibili al tributo in Italia e per medesime prestazioni è prevista l'autofatturazione da parte del committente nazionale ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.