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Risoluzione Agenzia Entrate n. 185 del 24.09.2003
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Istanza di interpello - ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondo di Previdenza Complementare per il personale del Banco di XX, Istanza prot. n. Applicazione dell'art. 26-ter del D.P.R. 29 1 settembre 1973, n. 600
Risoluzione Agenzia Entrate n. 185 del 24.09.2003Con l'istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, indirizzata direttamente alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, il Fondo di Previdenza Complementare per il personale del Banco di XX ha chiesto il parere in merito alla corretta applicazione dell'articolo 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ai proventi derivanti dai contratti di capitalizzazione stipulati, a partire dal 1 gennaio 2001, dalle forme di previdenza complementare assoggettate alle disposizioni degli articoli 14 e 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Esposizione del quesito
Il fondo è soggetto all'imposta sostitutiva dell'11 per cento a norma dell'articolo 14-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 124 del 1993. Si tratta, infatti, di una forma a contribuzione definita nella quale sono state individuate le posizioni dei singoli iscritti. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento discende dal rinvio operato dall'articolo 14-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 124 del 1993 all'articolo 14 del medesimo decreto.
Il fondo è quindi soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo le disposizioni del comma 1 dell'articolo 14 che, come noto, impone un calcolo della base imponibile tenendo conto dei valori del patrimonio di fine ed inizio anno, dei contributi versati, delle prestazioni corrisposte e dei trasferimenti da/ad altre forme di previdenza disposti dagli iscritti.
Ciò premesso, il Fondo istante chiede di conoscere se lo specifico criterio di determinazione del risultato della gestione da assoggettare ad imposta sostitutiva dell'11 per cento giustifichi la disapplicazione delle ritenute alla fonte e delle impose sostitutive dovute nella misura del 12,50 per cento sui proventi percepiti dal fondo pensione.
In particolare, vengono chiesti chiarimenti riguardo al regime tributario applicabile ai proventi derivanti da un contratto di capitalizzazione stipulato dal fondo pensione in data successiva al 1 gennaio 2001.Soluzione prospettata dal contribuente
Il Fondo istante ritiene che sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e negli articoli 14 e 14-quater del D.Lgs. n. 124 del 1993, i proventi derivanti dai contratti di capitalizzazione stipulati da un fondo pensione a partire dal 1 gennaio 2001 non siano soggetti alla relativa imposta sostitutiva del 12,50 per cento. Essi devono concorrere, invece, alla formazione del risultato della gestione del fondo assoggettato ad imposta sostitutiva dell'11 per cento a norma dell'articolo 14 dello stesso D.Lgs. n. 124.
La polizza, infatti, è stata stipulata con un'impresa di assicurazione residente nel mese di dicembre 2002 e prevede il pagamento di un rendimento garantito che verrà corrisposto in unica soluzione alla scadenza del contratto.Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Come noto, la disciplina dei fondi pensione in regime di contribuzione definita è stata modificata dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 mediante l'introduzione di criteri di tassazione che sostanzialmente vengono a coincidere con quelli previsti per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari. Sulla base di tali criteri, il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 47 del 2000) ha stabilito che i fondi in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.
Ai fini del calcolo della base imponibile, la predetta disposizione ha previsto che il risultato della gestione è pari alla differenza tra:
- il valore del patrimonio netto del fondo alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonchè dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta;
- il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.
Tale speciale regime ha richiesto un coordinamento con le disposizioni che riguardano la tassazione dei singoli proventi che affluiscono al fondo.
Un'imposizione sostitutiva con l'aliquota dell'11 per cento sul rendimento complessivo del patrimonio appare, infatti, logicamente incompatibile con la tassazione dei singoli componenti che concorrono alla formazione di tale rendimento.
Il coordinamento è avvenuto seguendo la stessa tecnica legislativa adottata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 a proposito dei fondi comuni d'investimento mobiliare di diritto italiano e cioè rendendo non più applicabili le ritenute e le imposte sostitutive dovute sui redditi di capitale nella misura del 12,50 per cento in tutti i casi in cui il sostituto d'imposta o l'intermediario si trovano nella condizione di identificare il fondo pensione-percipiente e, quindi, prevedendo la disapplicazione del prelievo alla fonte.
Si legge, infatti, nella relazione di accompagnamento all'articolo 14 del D.Lgs. n. 47 del 2000 che le norme sulla tassazione dei proventi dei redditi di capitale sono state disciplinate "in conformità alla disciplina dei fondi comuni".
Le ritenute sui redditi di capitale trovano invece applicazione per tutte le fattispecie nelle quali sia prevista l'aliquota del 27 per cento ovvero nel caso in cui il sostituto d'imposta, in ragione della tipologia dei proventi corrisposti, non è in grado di identificare il fondo pensione quale percettore del reddito e disapplicare la ritenuta.
Ciò avviene, ad esempio, per gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari (es. le cambiali finanziarie) emesse da società con azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani, assoggettati a ritenuta alla fonte da parte dell'emittente ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tener conto né della delle caratteristiche soggettive del percipiente né del periodo di possesso del titolo.
La stessa logica, inoltre, è stata seguita per quanto attiene alle imposte sostitutive sui redditi di capitale.
Infatti ai fondi pensione non si applica l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sui dividendi disciplinata dall'articolo 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché quella sugli interessi ed altri proventi dei titoli indicati nell'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (titoli obbligazionari dei c.d. grandi emittenti).
Per contro, l'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota del 27 per cento sui proventi delle obbligazioni estere indicate nell'articolo 2, comma 1-ter, del citato D.Lgs. n. 239 del 1996, in quanto il successivo comma 1-quater menziona espressamente i fondi pensione tra i soggetti che scontano l'imposta con l'aliquota del 27 per cento.
Anche per quanto attiene ai redditi diversi di natura finanziaria il D.Lgs. n. 47 del 2000 ha inteso proporre un regime analogo a quello dei fondi comuni: il fondo pensione non è assoggettato alle imposte previste dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997 e quindi né all'imposta sostitutiva del 27 per cento sulle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), né a quella del 12,50 per cento prevista per le plusvalenze e gli altri differenziali indicati nell'articolo 81, comma 1, lettere da c-bis) a c.quinquies), del TUIR.
La mancata applicazione delle imposte sostitutive sui redditi diversi di natura finanziaria discende dalla circostanza che i fondi pensione, proprio perché assoggettati ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dell'11 per cento (art. 14, comma 1) sul risultato della gestione composto anche da redditi diversi, non possono essere assoggettati né alle imposte sui redditi sostituite (IRPEG ed IRPEF) né alle altre imposte di queste sostitutive, quale è l'imposta disciplinata dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997.
Con la risoluzione n. 15/E del 15 febbraio 2000 è stato, infatti, affermato un importante principio generale in base al quale se una norma non prevede espressamente l'imponibilità di un singolo provento percepito da un fondo pensione (attraverso una ritenuta o un'imposta sostitutiva), tutti gli incrementi di ricchezza del fondo sono tassati esclusivamente attraverso la specifica imposta sostitutiva del fondo e non sono attratti ad altra autonoma forma di imposizione diretta.
In definitiva, se il legislatore ha previsto che il fondo pensione debba essere assoggettato ad una specifica imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, l'applicazione di altri regimi sostitutivi (ritenute e/o imposte sostitutive) sui singoli redditi percepiti è logicamente incompatibile con l'articolo 14 del D.Lgs. n. 124 del 1993, a meno che la legge non disponga espressamente in merito all'imponibilità dei proventi percepiti.
Ciò premesso, con specifico riferimento ai contratti di assicurazione, il D.Lgs. n. 47 del 2000 ha profondamente innovato il relativo regime fiscale. Le modifiche apportate da tale provvedimento si sono rese applicabili, a norma dell'articolo 16 dello stesso decreto, ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Le polizze di capitalizzazione che in tal caso interessano rientrano tra i contratti che producono redditi di capitale imponibili secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, lettera g-quater) del TUIR. Il successivo articolo 42, comma 4, al riguardo, specifica che il reddito è costituito dalla differenza tra il capitale corrisposto dalla compagnia di assicurazione ed i premi versati.
In tale evenienza, trattandosi di un contratto stipulato nel mese di dicembre 2002, ai relativi proventi non si applica più la ritenuta prevista dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, che rimane invece applicabile (secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000) ai proventi derivanti dai contratti stipulati fino al 31 dicembre 2000.
Con l'articolo 14 dello stesso D.Lgs. n. 47 del 2000 è stato, inoltre, introdotto l'articolo 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600 del 1973, a norma del quale è previsto che, per i contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2001, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,50 per cento sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del TUIR.
Al riguardo, la circolare n. 29/E del 20 marzo 2001 ha precisato che l'esplicito riferimento a tale norma, ossia alla fattispecie di redditi di capitale corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, impedisce l'applicazione della stessa disposizione ai proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa, proventi che, per effetto dell'articolo 45, comma 1, del TUIR, non costituiscono redditi di capitale, bensì redditi d'impresa.
Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non dovrà essere applicata la predetta imposta sostitutiva di cui all'articolo 26-ter, comma 1, del D.P.R. n. 600, in quanto essi concorrono alla formazione della base imponibile di altra imposta personale.
Allo stesso modo, nel caso prospettato, ossia qualora il soggetto contraente sia un fondo pensione tenuto a versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul rendimento della gestione maturato in ciascun anno, in assenza di una norma che disponga espressamente in merito all'applicazione del prelievo in capo ai fondi in esame, si concorda nel ritenere che il rendimento della polizza debba essere corrisposto al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento di cui al citato articolo 26-ter, del TUIR e concorrere alla formazione del risultato della gestione assoggettato ad imposta nella misura dell'11 per cento.