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Risoluzione Agenzia Entrate n. 187 del 30/09/2003
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Enti locali - obbligo di certificazione dei corrispettivi relativi alle attività di intrattenimento e di spettacolo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 187 del 30/09/2003L’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI – ha chiesto di conoscere se gli enti locali sono obbligati a certificare i corrispettivi relativi alle attività di intrattenimento e di spettacolo attraverso i titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate di cui al decreto 13 luglio 2000 e ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate 23 luglio 2001 e 22 ottobre 2002.
A parere dell’Associazione istante gli enti in questione (regioni, province, comuni e loro consorzi, comunità montane ecc..), in quanto esonerati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. qq) del DPR 21 dicembre 1996, n. 696 dall’obbligo di certificazione previsto dall’art.12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non sono altresì obbligati all’emissione dei titoli di accesso “quantomeno per le attività spettacolistiche assoggettate ad IVA”.
Al riguardo si osserva che il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e il successivo DPR 30 dicembre 1999, n. 544 hanno introdotto modalità di certificazione peculiari delle prestazioni relative alle attività di intrattenimento e di spettacolo.
L’art. 6 del decreto legislativo n. 60 del 1999 ha sostituito l’art. 6 del DPR 26 ottobre 1972, n. 640 il quale nell’attuale formulazione sancisce, in via generale, l’obbligo per chiunque organizzi attività di intrattenimento di rilasciare il titolo d’accesso mediante appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate conformi al modello approvato con decreto ministeriale.
Ai fini IVA lo stesso decreto legislativo n. 60, art.18, ha integrato il DPR 26 ottobre 1972, n. 633 con l’introduzione dell’art. 74–quater, rubricato “Disposizione IVA per le attività spettacolistiche”, il quale, fermo restando l’assoggettamento all’IVA delle attività spettacolistiche secondo i criteri ordinari, detta una disciplina peculiare relativamente al momento impositivo, all’accertamento e ad alcune specifiche agevolazioni nonché alle modalità di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni spettacolistiche.
Per quanto riguarda in particolare le modalità di certificazione, il citato art. 74–quater stabilisce che le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al DPR n. 633, incluse le operazioni ad esse accessorie e le operazioni eseguite in abbonamento, devono essere certificate con il rilascio del titolo di accesso emesso mediante gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Lo stesso art. 74–quater individua, peraltro, gli elementi essenziali del titolo di accesso.
Il DPR n. 544 del 1999 disciplina esattamente gli obblighi degli esercenti attività di intrattenimento (titolo I) e quelli degli esercenti attività di spettacolo (titolo II), individuando espressamente i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione del titolo di accesso (es. soggetti che non esercitano attività d’impresa e che organizzano occasionalmente attività d’intrattenimento) e quelli ai quali è consentito certificare i corrispettivi, in alternativa all’emissione del titolo di accesso, con modalità ordinarie, mediante il rilascio della ricevuta o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi, integrati con le indicazioni dell’art. 74–quater del DPR n. 633 (es. contribuenti minori).
I titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate costituiscono, pertanto, il sistema di certificazione proprio del settore degli intrattenimenti e dello spettacolo, il cui ambito di applicazione è specificatamente e autonomamente disciplinato sia sotto il profilo oggettivo sia relativamente ai soggetti destinatari e agli eventuali esoneri e agevolazioni.
Pertanto, le disposizioni recate dal DPR n. 696 del 1996 citato, in particolare quelle dell’art. 2 di detto decreto che prevedono specifici esoneri, non si estendono agli obblighi di certificazione per le attività di intrattenimento e di spettacolo.
A tal proposito si fa presente che per le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerate dalla certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. hh) del DPR n. 696, il DPR 13 marzo 2002, n. 69 ha confermato che l’anzidetto esonero si riferisce solo alle cessioni e prestazioni diverse da quelle di intrattenimento e di spettacolo. I corrispettivi pagati per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche sono soggetti a certificazione attraverso i titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate o in alternativa attraverso i titoli d’ingresso disciplinati dal medesimo decreto.
Come precisato con circolare n. 34/E del 27 giugno 2003 le associazioni sportive di cui trattasi rimangono assoggettate all’obbligo di certificazione dei corrispettivi con i titoli di accesso emessi mediante gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, ad eccezione, per espressa previsione normativa (art. 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388), delle attività di intrattenimento svolte a favore dei soci.
La stessa circolare n. 34/E del 2003 – ribadendo l’indirizzo espresso con circolare n. 165/E del 7 settembre 2000 – ha chiarito, relativamente alle associazioni sportive dilettantistiche in argomento, che “l’art. 2, comma 1, lett. hh, del citato DPR n. 696 del 1996 esonera tali soggetti dall’obbligo di certificare ‘le cessioni e le prestazioni poste in essere" diverse da quelle di intrattenimento e di spettacolo.
Per quanto riguarda lo spettacolo viaggiante, al quale si richiama l’Associazione istante a sostegno della tesi dell’applicabilità dell’esonero previsto dal DPR n. 696 alle prestazioni spettacolistiche svolte dagli enti locali, si fa presente in primo luogo che a favore di tale settore è espressamente stabilita l’alternatività fra la certificazione mediante titoli di accesso e quella con ricevuta fiscale o scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, integrati con le indicazioni dell’art. 74-quater del DPR n. 633, qualora i soggetti operanti nel settore di cui trattasi abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 25.822, 84 euro.
Per le piccole e medie attrazioni, indicate nell’art.2, comma 1, lett. tt) del DPR n. 696 del 1996, l’esonero dal sistema alternativo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale, in quanto alternativo rispetto a quello mediante l’emissione del titolo d’accesso, comporta di fatto la possibilità di fruire dell’esonero da qualsiasi certificazione fiscale.
Da quanto sopra precisato discende che l’esonero previsto dall’art. 2, comma 1, lett. qq) del DPR n. 696 riguarda le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane e dagli altri enti individuati dallo stesso articolo, diverse da quelle di intrattenimento e di spettacolo.
I medesimi soggetti, pertanto, quando ricorrono le condizioni di cui al DPR n. 640 del 1972 e dell’art. 74-quater del DPR n. 633 del 1972 nonché del DPR n. 544 del 1999, in assenza di una specifica ed espressa esclusione normativa, sono soggetti alle generali modalità di certificazione dei corrispettivi proprie delle attività di intrattenimento e di spettacolo, con l’emissione dei titoli di accesso mediante gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.