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Risoluzione Agenzia Entrate n. 188 del 30.09.2003
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Istanza d'interpello - Articolo 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Agevolazione per investimenti in aree svantaggiate - X Y Srl
Risoluzione Agenzia Entrate n. 188 del 30.09.2003La Direzione Regionale ha trasmesso un'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla X Y S.r.l. concernente l'applicazione del credito d'imposta disciplinato nell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Quesito
X Y S.r.l., esercente l'attività di elaborazione elettronica dei dati, intende acquistare un immobile da adibire a sede sociale ed operativa. Tale immobile, più precisamente, rappresenta una frazione, "indipendente ed autonoma", di un opificio industriale, acquistato dalla società cedente nel settembre 2001 ed inattivo dal 1998.
In merito al suddetto immobile si fa presente che la società cedente:
a) non ha mai utilizzato l'opificio;
b) intende procedere ad una radicale trasformazione dell'intero complesso immobiliare, escludente il mero adattamento, con la finalità di variare la destinazione d'uso da opificio industriale ad attività terziarie, direzionali e commerciali;
c) ha dichiarato che l'importo complessivo dei lavori di ristrutturazione sarà prevalente rispetto al valore di acquisto del bene;
d) non ha fruito, per il medesimo immobile, dell'agevolazione di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Ciò premesso, la Società istante ha chiesto di sapere se, per l'investimento in esame, possa usufruire del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni.Soluzione prospettata
L'istante ritiene, alla luce di quanto stabilito con le circolari n. 41/E del 18 aprile 2001 e n. 38/E del 9 maggio 2002, di poter fruire delle agevolazioni di cui al più volte citato articolo 8.Parere dell'Agenzia delle Entrate
Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono agevolabili gli acquisti di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Come chiarito nella circolare 90/E del 17 ottobre 2001 (paragrafo 3.3), "può essere considerato nuovo, per il terzo acquirente, anche un fabbricato strumentale acquistato da un'impresa di costruzioni che prima della cessione abbia operato sullo stesso interventi di radicale trasformazione; ciò a condizione che gli interventi non costituiscano mero adattamento della struttura alle caratteristiche di una eventuale nuova categoria catastale e che l'importo complessivo dei lavori sia comunque prevalente rispetto al costo di acquisto dell'immobile da parte del cedente, il quale è tenuto ad attestare la sussistenza dei suddetti requisiti".
Con la circolare n. 38/E del 9 maggio 2002 (domanda 6.4) è stato, inoltre, precisato che l'assimilazione tra immobile strumentale nuovo ed immobile strumentale sottoposto ad interventi di radicale trasformazione è altresì subordinata alla circostanza che il cedente attesti di non aver fruito della stessa agevolazione per il medesimo immobile.
Con riferimento al caso in esame, la società istante ha fatto presente di voler acquistare solo parte di un immobile, più precisamente, una parte, "indipendente ed autonoma" risultante dalla ristrutturazione e successivo frazionamento di un opificio industriale.
Conseguentemente, si ritiene che, nel caso in questione, la società istante possa fruire delle agevolazioni di cui al citato articolo 8 a condizione che dimostri il possesso del requisito della "novità" in ordine all'immobile effettivamente acquistato.
Più precisamente, la prevalenza del costo di ristrutturazione su quello d'acquisto deve essere valutata con riferimento all'immobile per il cui acquisto si chiede l'agevolazione, in quanto parte distinta rispetto alle restanti quote in cui è stato frazionato l'opificio industriale.
Quanto alla modalità da utilizzare per valutare la suddetta prevalenza si ritiene che la stessa possa essere dimostrata attraverso apposita attestazione da parte del soggetto cedente, ovvero tramite idonea perizia asseverata, dalle quali emerga, sulla base di criteri oggettivi, la ripartizione dei costi d'acquisto e ristrutturazione imputabili alla frazione di immobile in esame.
Si ricorda, infine, che l'articolo 62, comma 1, lettera e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 impone in capo ai soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1 gennaio 2003 l'obbligo di inviare apposita istanza preventiva, contenente le indicazioni di cui al comma 1bis del più volte citato articolo 8, al Centro operativo di Pescara.
Più in particolare, tale istanza deve contenere l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima ed esporre gli investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta, con riferimento all'anno di presentazione dell'istanza ed ai due immediatamente successivi.
Si sottolinea, peraltro, che, ai sensi della successiva lettera f) del predetto articolo 62, l'utilizzo del contributo in esame è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e nei limiti di utilizzazione minimi e massimi pari rispettivamente al 20 e 30 per cento nell'anno di presentazione e al 60 e 70 per cento nell'anno successivo.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale, è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.