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Risoluzione Agenzia Entrate n. 191 del 01.10.2003
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Istanza di interpello - art. 11, legge 27-7-2000, n. 212 - W S.p.A - liquidazione coatta amministrativa - concordato fallimentare ai sensi dell'art. 214 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (L.F.) - individuazione del momento di chiusura del periodo d'imposta di cui all'articolo 125, comma 2, TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 191 del 01.10.2003Con istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la W S.p.A. ha esposto il seguente
QUESITO
A seguito del decreto-legge 17 luglio 1992, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, con il quale l'Y è stato soppresso e posto in liquidazione, la W S.p.A, quale appartenente al gruppo Y, con decreto del Ministero del Tesoro del 22 febbraio 1996, è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Con provvedimento del 13 agosto 1996 il Tribunale di X ha dichiarato lo stato di insolvenza della medesima. Successivamente, ai sensi dell'articolo 214 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (L.F.), la società istante è stata ammessa alla procedura di concordato fallimentare.
Ciò premesso, la W S.p.A chiede di conoscere l'esatta applicazione, nel caso concreto, dell'articolo 125, comma 2, del TUIR, secondo cui nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito d'impresa "relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi è stato esercizio provvisorio" è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti".
In particolare l'interpellante chiede di sapere come debba correttamente individuarsi, nella fattispecie, il momento di chiusura del periodo d'imposta di cui al citato art. 125, comma 2, del TUIR e quale sia, conseguentemente, il termine per la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
L'istante è del parere che la liquidazione coatta amministrativa abbia termine esclusivamente ai sensi dell'art. 213 L.F. Pertanto, il periodo d'imposta di cui al citato articolo 125, comma 2, del TUIR, può ritenersi chiuso solo con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, o, in alternativa, con l'emanazione del provvedimento di revoca o abrogazione dell'originario decreto di liquidazione coatta amministrativa.
Ne consegue che fino a tale momento la società in questione non è obbligata a presentare la dichiarazione ai fini delle imposte dirette.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 213 L.F. non prevede un formale provvedimento di chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. In particolare, ai sensi dell'articolo 213 L.F. la procedura si compie decorso il termine di venti giorni dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale del bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori.
Come è noto, i successivi articoli 214 e 215 L.F., seppure non espressamente, prevedono il concordato fallimentare quale modalità di cessazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa alternativa a quella stabilita dall'articolo 213 L.F. In tal caso, infatti, il concordato fallimentare si configura come l'accordo tra debitore e creditori che, nel rispetto della par condicio creditorum e sotto il controllo di legalità e convenienza dell'autorità giudiziaria, è volto ad evitare la prosecuzione della complessa procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Ciò trova del resto conferma nel tenore letterale dell'articolo 215 L.F., secondo cui in caso di risoluzione o annullamento del concordato "si riapre la liquidazione amministrativa".
Sul punto la scrivente si è già pronunciata con circolare 17 aprile 2000, n. 77, con riferimento all'ipotesi di mancato pagamento dell'importo indicato in fattura a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose (articolo 26, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972).
La circolare n. 77 del 2000, infatti, rileva che la liquidazione coatta amministrativa ha un suo preciso termine di chiusura ai sensi dell'articolo 213 L.F. Tuttavia, la sopra citata circolare evidenzia che per l'individuazione del presupposto dell'infruttuosità della procedura di concordato fallimentare "occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato stesso (art. 130 e 131), atteso che solo da tale momento discendono in modo definitivo gli effetti sia sostanziali che processuali di quest'ultimo. Le suesposte conclusioni devono estendersi alla procedura di concordato a seguito di liquidazione coatta amministrativa, pur prendendo atto delle specifiche peculiarità di tale procedura".
Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie, il momento di chiusura del periodo d'imposta di cui al citato art. 125, comma 2, del TUIR, debba correttamente individuarsi ai sensi dell'articolo 131 L.F. nel passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato.
Ne consegue che da tale momento decorre il termine di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette da parte della società istante.
La risposta di cui alla presente nota, richiesta con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del citato D.M. n. 209 del 2001.