-
Decreto ministeriale 23 gennaio 2001
-
Disposizioni in materia di depenalizzazione dei reati minori, da adottare ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
Ministero delle finanze
Decreto ministeriale 23 gennaio 2001
GU 48 del 27/02/2001IL MINISTRO DELLE FINANZE
(Visto...)
Decreta:Art. 1. - Individuazione degli uffici del Dipartimento delle entrate
L'ufficio destinatario del rapporto relativo alle violazioni in materia di valori di bollo, depenalizzata a norma dell'art. 42 del decreto legislativo n. 507 del 1999, è la direzione regionale delle entrate, ovvero la Direzione delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.Art. 2. - Individuazione degli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
L'ufficio destinatario del rapporto relativo alle violazioni in materia di commercio abusivo di liquori e droghe, depenalizzate a norma dell'art. 53 del decreto legislativo n. 507 del 1999, è la Direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.Art. 3. - Ambito temporale di applicazione
Gli uffici individuati con i precedenti articoli 1 e 2, applicheranno le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dall'art. 100 del decreto legislativo n. 507 del 1999, anche per le violazioni commesse prima del 15 gennaio 2000, data dell'entrata in vigore del decreto legislativo stesso, qualora il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.