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Risoluzione Agenzia Entrate n. 205 del 03.11.2003
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Istanza di interpello - Articolo 7 del D.lg. 21 novembre 1997, n. 461. Deducibilità dal risultato di gestione degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito
Risoluzione Agenzia Entrate n. 205 del 03.11.2003Con l'istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed indirizzata direttamente alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, la WX S.p.A. ha chiesto il parere in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al fine di conoscere se le spese sostenute per il deposito e la custodia di attività finanziarie siano qualificabili quali oneri o commissioni relative al patrimonio gestito e se quindi possano computarsi in diminuzione del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva del 12, 50 per cento.
Esposizione del quesito
La società istante, quale società di gestione del risparmio (S.G.R.) ha posto in essere un contratto di gestione individuale del portafoglio titoli di pertinenza di una Fondazione Bancaria che ha contestualmente optato per il regime del risparmio gestito ex articolo 7 del citato D.lgs. n. 461 del 1997.
Gli strumenti finanziari e le liquidità affidate in gestione alla S.G.R. sono depositati in un apposito conto titoli aperto a nome della Fondazione presso una banca depositaria. Il contratto di deposito, stipulato direttamente dalla Fondazione con la banca depositaria, precisa che sono a totale carico della Fondazione, fra l'altro, le spese sostenute per il deposito e la custodia del patrimonio.
La società istante propone istanza di interpello al fine di conoscere se dette spese di deposito e custodia possano rientrare nella previsione normativa dell'articolo 7 del D.lg. n. 461 del 1997, come species del più ampio genus degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito, oppure se le medesime spese debbano considerarsi non deducibili dal risultato di gestione.Soluzione prospettata dal contribuente
L'interpellante sostiene che possano farsi rientrare nel novero delle commissioni e degli oneri relativi al patrimonio gestito di cui all'articolo 7, comma 4, del D.lgs. n. 461 del 1997 tutti quelli che, in via diretta o indiretta, siano ad esso riconducibili in base a criteri di inerenza, quindi anche le commissioni di deposito, custodia ed amministrazione. Pertanto, secondo l'istante, queste ultime possono computarsi in diminuzione del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva del 12, 50 per cento.Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Il regime fiscale del cosiddetto "risparmio gestito", disciplinato dall'articolo 7 del D.lgs. n. 461 del 1997 si applica, a seguito di opzione rilasciata dall'investitore non esercente attività di impresa, con riferimento ai redditi di capitale (art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR) e ai redditi diversi di natura finanziaria (art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del TUIR) relativi alle masse patrimoniali affidate in gestione.
Il suddetto regime prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato di gestione maturato, determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 del D.lgs. n. 461 del 1997.
Il comma 2 dello stesso articolo 7 precisa che i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione sono determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82 del TUIR, rispettivamente, per i redditi di capitale ed i redditi diversi di natura finanziaria.
Si deve pertanto avere riguardo alla disciplina contenuta nei predetti articoli al fine verificare se per taluni oneri sia prevista la deduzione nella determinazione dei singoli redditi.
Per quanto attiene ai redditi di capitale, l'articolo 42, comma 1, del TUIR prevede che il reddito è determinato senza alcuna deduzione; da ciò consegue che, anche per quanto riguarda i redditi di capitale maturati nella gestione di patrimoni, nessuna deduzione dal reddito può essere riconosciuta.
Per i redditi diversi di natura finanziaria, invece, l'articolo 82 del TUIR prevede, al comma 5, che essi si determinano al netto di "ogni onere inerente alla loro produzione". Tali sono gli oneri sostenuti per produrre plusvalenze, minusvalenze, differenziali positivi e negativi e cioè quelli relativi all'acquisizione e al disinvestimento delle attività finanziarie produttive di redditi diversi, tra cui ad esempio: le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa (cfr. circolare n. 165/E del 24 giugno 1998, par. 2.3.2). Qualora invece non si tratti di oneri relativi all'acquisto o alla vendita di attività finanziarie, essi non potranno essere computati ai fini della determinazione delle relative plusvalenze e minusvalenze. E' il caso degli oneri corrisposti in relazione ai servizi di custodia o amministrazione dei titoli e degli altri strumenti finanziari, come confermato nella citata circolare n. 165/E del 1998 (par. 3.3.4.).
Occorre tuttavia tener presente che, dal valore del risultato di gestione possono essere dedotti, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 del D.lgs. n. 461 del 1997, "gli oneri e le commissioni relative al patrimonio gestito".
In merito la circolare n. 165/E del 1998 ha chiarito, con riferimento particolare alla determinazione del risultato della gestione (par. 3.4) che si può tenere conto delle commissioni di gestione, di quelle relative alla negoziazione e dell'eventuale imposta di successione e donazione, con esclusione in ogni caso degli interessi passivi sostenuti per finanziare le operazioni della gestione.
Al riguardo, si precisa che l'elencazione contenuta nella richiamata circolare è meramente esemplificativa degli oneri e delle commissioni deducibili, dovendosi ritenere tali gli oneri e le commissioni comunque riconducibili alla gestione del patrimonio in base a criteri di inerenza.
Possono dunque rientrare fra gli oneri deducibili anche le spese di deposito, custodia ed amministrazione, relative ad un contratto stipulato con un soggetto diverso dalla S.G.R., qualora si tratti di oneri funzionali ad un servizio reso a favore del patrimonio gestito. Infatti la locuzione adottata dal legislatore "oneri e commissioni relative al patrimonio gestito" consente di ritenere deducibili non solo le spese per servizi di custodia e deposito presso la SGR, ricomprese tra le "commissioni di gestione" - cui fa riferimento la circolare n. 165/E - ma anche le eventuali commissioni dovute ad una banca presso la quale vengano depositate le attività affidate in gestione.
Pertanto, anche gli oneri sostenuti per il deposito e la custodia, se relativi al patrimonio gestito, possono essere computati in diminuzione del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva del 12, 50 per cento.