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Risoluzione Agenzia Entrate n. 220 del 05.12.2003
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Elenco Paesi Terzi che possono avvalersi dell'identificazione diretta
Risoluzione Agenzia Entrate n. 220 del 05.12.2003Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimento in merito all'applicabilità del sistema di identificazione diretta ai fini IVA, previsto dal nuovo art. 35-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ai soggetti di Paesi Terzi.
L'articolo citato, infatti, è stato introdotto in attuazione delle disposizioni della Direttiva 2000/65/CE che ha eliminato l'obbligo per i soggetti passivi non residenti di altri Stati membri di nominare un rappresentante fiscale ai fini IVA. Pertanto, in alternativa alla nomina di detto rappresentante, i soggetti non residenti che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato, hanno ora facoltà di identificarsi direttamente con le modalità previste dall'art. 35-ter di cui sopra.
L'art. 35-ter, comma 5, citato, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21, par. 2, lett. b) della VI Direttiva, come modificato dalla Direttiva 2000/65/CE, prevede testualmente che "possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalla direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/1977/CEE del 19 dicembre 1977 e del regolamento CEE n. 218 del 1992".
Pertanto, mentre per gli operatori residenti nei Paesi dell'Unione europea il predetto sistema è immediatamente operativo, per quelli residenti in Paesi terzi occorre l'ulteriore condizione che vengano stipulati con il Paese in questione accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito comunitario. Tuttavia, allo stato attuale, non risultano conclusi accordi aventi tale finalità tra Italia e Paesi terzi.
Da quanto precede si ricava che al momento nessun contribuente di Paese terzo può utilizzare il predetto sistema di identificazione di cui all'art. 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.