-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 225 del 18.12.2003
-
Istanza di interpello - Articolo 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Chiusura delle liti fiscali pendenti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 225 del 18.12.2003Con istanza presentata all'Ufficio locale e pervenuta alla Direzione Regionale in data 22 agosto 2003, è stato posto un quesito concernente la possibilità di accedere alla chiusura delle liti fiscali ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003).
Esposizione del quesito
L'istante, con separati ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale, aveva impugnato due avvisi di accertamento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e del contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale rispettivamente per gli anni 1993 e 1994, contenenti la rettifica dei redditi derivanti dalla sua partecipazione alla società in nome collettivo XY.
Più precisamente, la rettifica dei redditi di partecipazione era conseguente all'accertamento ai fini dell'Ilor per i medesimi periodi d'imposta a carico della società partecipata. Infatti, a norma dell'art. 5, comma primo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Gli avvisi di accertamento ai fini dell'Ilor sono stati impugnati dalla società con ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale ed il relativo giudizio si è concluso con la sentenza di rigetto, appellata dalla società. In ordine alla predetta lite, pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002, la società si è avvalsa della definizione prevista dall'art. 16 della predetta legge.
Con riguardo alle controversie instaurate dall'odierno istante avverso gli avvisi di accertamento ai fini dell'Irpef e del CSSN, la Commissione adita, previa riunione delle cause, ha pronunciato in data 10 aprile 2001 la sentenza, depositata con il seguente dispositivo: "... la commissione in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, dispone che il reddito di partecipazione venga determinato in conseguenza del reddito definitivamente determinato per la società, e che l'eventuale conseguente sanzione a carico del socio venga dall'Ufficio rideterminata nella misura minima edittale in conseguenza al D. Lgs. n. 471/97".
La predetta sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione sia da parte del contribuente che dell'Ufficio.
L'istante chiede di conoscere se, al pari della società, può definire ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 la propria posizione debitoria nei confronti dell'erario.Soluzione interpretativa prospettata
L'istante ritiene di "avere il diritto a ricorrere allo stesso trattamento riservato alla società dall'art. 16 della Legge 289/02 e pertanto intende proporre istanza di condono versando il 50% dell'accertato decurtato dell'importo già versato quale terzo dovuto sull'intero debito".Risposta della Direzione
Questa Direzione centrale ritiene non corretta la soluzione indicata dal contribuente. Nel caso prospettato, infatti, non può trovare applicazione l'art. 16 della legge n. 289 del 2002, per carenza del presupposto rappresentato dalla pendenza della lite.
Infatti, a norma del citato art. 16, comma 3, lett. a), per lite pendente deve intendersi quella "avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato".
Nel caso di specie, alla data del 29 settembre 2002, invece, la sentenza della Commissione tributaria provinciale, depositata l'8 maggio 2001, era già passata in giudicato per decorrenza del termine d'impugnazione.
Inoltre, nessun rilievo può assumere la circostanza che, alla data del 29 settembre 2002, risultasse pendente la controversia instaurata dalla società avverso gli avvisi di accertamento ai fini Ilor, della quale - peraltro - non era parte processuale il socio.
Infatti, l'impugnazione avente ad oggetto l'accertamento del reddito d'impresa delle società di persone e quella avente ad oggetto l'accertamento del reddito di partecipazione dei soci danno luogo a liti distinte sotto il profilo processuale, suscettibili di autonoma definizione.
In tal senso si è già espressa l'Amministrazione finanziaria con la circolare del 21 febbraio 2003 n. 12/E, al paragrafo 11.5, e, successivamente, con la circolare del 28 aprile 2003 n. 22/E, al paragrafo 12.10.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza pervenuta alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001 n. 209.