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Risoluzione Agenzia Entrate n. 227 del 18.12.2003
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Rendite liquidate dallo Stato XY ai lavoratori italiani per invalidità sofferta a seguito di attività lavorativa in miniera - esenzioni fiscali
Risoluzione Agenzia Entrate n. 227 del 18.12.2003Sono stati chiesti a questa Agenzia chiarimenti circa il trattamento fiscale da applicare alle rendite liquidate dallo Stato XY ai lavoratori italiani che abbiano prestato la propria opera nelle miniere di carbone del............., contraendo la malattia professionale.
In particolare, è stato chiesto di conoscere l'esatta interpretazione dell'articolo 145, comma 92, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui prevede, per le suddette rendite, l'equiparazione ai fini fiscali alle rendite Inail.
Il citato comma 92, più precisamente, stabilisce che i redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del............., e per i quali sia stata riscontrata la malattia professionale, siano sottoposti allo stesso trattamento fiscale previsto per le rendite erogate dall'Inail a seguito di infortuni sul lavoro e di malattie professionali.
Prevede cioè che i menzionati redditi di pensione estera siano esclusi dalla formazione del reddito complessivo del soggetto, e che non vengano, pertanto, assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Anteriormente all'entrata in vigore della norma richiamata, il soppresso Dipartimento delle Entrate aveva chiarito, con la risoluzione n. 39 del 3 marzo 1997, che le prestazioni erogate dagli Enti previdenziali esteri a seguito di malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l'interessato dell'attitudine al lavoro per tutta la vita sono equiparate alle rendite Inail in quanto finalizzate a reintegrare il danno alla salute o alla integrità fisica subito dal lavoratore.
Sulla base della citata risoluzione, quindi, il beneficio ivi previsto spetta a tutti quei lavoratori che abbiano cessato di lavorare a causa di una malattia professionale che abbia loro impedito lo svolgimento della prestazione lavorativa, a prescindere dalla durata della predetta prestazione.
Tutto ciò premesso, questa Agenzia ritiene che l'articolo 145, comma 92, della legge n. 388 del 2000, non incida sulle conclusioni di cui alla risoluzione n. 39 del 3 marzo 1997, ricavabili dai principi generali in materia di IRPEF.
Il comma 92 dell'art. 145 della legge n. 388 del 2000 prevede, infatti, l'equiparazione dei redditi di pensione estera alle rendite Inail, per i minatori che abbiano lavorato per almeno venti anni nelle miniere di carbone del..................e che abbiano contratto la malattia professionale, senza richiedere anche il requisito del pregiudizio dell'inabilità lavorativa permanente.
La nuova previsione agevolativa, dunque, si aggiunge al beneficio già riconosciuto dalla richiamata risoluzione, stabilendo che sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo del soggetto, non solo i redditi di pensione estera erogati a coloro che abbiano lavorato nelle miniere di carbone del................., contraendo una malattia professionale invalidante, ma anche i redditi di pensione estera erogati nei confronti di coloro che abbiano contratto una malattia professionale non invalidante, purchè abbiano lavorato nelle miniere di carbone del................per almeno venti anni.
Anche in questo caso, infatti, alle pensioni di invalidità, per effetto dell'art. 145, comma 92, della l. n. 388 del 2000, deve essere riconosciuto carattere non reddituale, ma risarcitorio, ricollegabile alla natura particolarmente usurante dell'attività svolta dai minatori del..............