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Risoluzione Agenzia Entrate n. 228 del 18.12.2003
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Ritenute alla fonte sugli interessi corrisposti a cooperativa titolare di conto corrente bancario - Art. 26, comma 4, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 ed art. 6 del DL 15 aprile 2002, n. 63
Risoluzione Agenzia Entrate n. 228 del 18.12.2003La Cooperativa XY a r.l., nel formulare il quesito oggetto dell'istanza d'interpello in esame, ha richiamato l'art. 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, il quale reca disposizioni sul trattamento tributario delle società cooperative.
In particolare, la cooperativa interpellante ha fatto presente che, in forza del comma 4 dell'anzidetto art. 6, per i due periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001, non si applica, fra l'altro, l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche recata dall' art. 10 del DPR 29 settembre 1973, n. 601.
Ciò premesso, la cooperativa istante ha chiesto di conoscere se le ritenute sugli interessi di conto corrente bancario corrisposti alle cooperative agricole che fruiscono del regime transitorio di cui all'art. 6, comma 4, del citato DL n. 63 del 2002 siano da considerare operate a titolo d'acconto ai sensi dell'art 26, commi 2 e 4, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e se, in tal caso, le stesse possano essere utilizzate totalmente o parzialmente a scomputo di qualsiasi imposta dovuta.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
A parere dell'istante, a seguito delle modifiche apportate al regime tributario delle società cooperative dall'art. 6 del DL n. 63 del 2002, le ritenute sugli interessi attivi di conto corrente corrisposti ad una cooperativa agricola debbono essere considerate effettuate a titolo d'acconto e possono, pertanto, essere utilizzate, totalmente o in misura proporzionale all'utile soggetto a tassazione, a scomputo di qualsiasi imposta a debito.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai fini della soluzione del quesito si rappresenta quanto segue.
L' articolo 26, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, dispone, fra l'altro, che " l'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti a titolari di conti correnti e di depositi (...)".
Il comma 4 dello stesso articolo individua la funzione della anzidetta ritenuta in relazione alla natura del percettore delle somme in argomento.
In particolare, tale comma elenca espressamente i soggetti nei cui confronti la ritenuta di cui trattasi è applicata a titolo d'acconto. Fra tali soggetti vengono indicati le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
La ritenuta è, invece, applicata a titolo d'imposta "nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso" diverso da quelli specificatamente individuati dal comma in argomento.
Fra i "soggetti esenti" di cui al citato art. 26, comma 4, la circolare n. 150/E del 20 maggio 1995 ha ricondotto "le società cooperative esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 29 settembre 1973, n. 601", precisando che conseguentemente le stesse "devono essere sottoposte, relativamente ai premi ed altri frutti su depositi e conti correnti bancari e postali e su obbligazioni e titoli similari, a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ai sensi dell'art. 26, quarto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600".
Il regime tributario delle società cooperative è stato recentemente modificato dall'art. 6 del DL n. 63 del 2002, al fine di un progressivo adeguamento ai principi comunitari.
In particolare, il comma 4 del richiamato articolo 6, "in attesa di un più compiuto riordino del trattamento tributario delle società cooperative e loro consorzi, in coerenza con la generale riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile", detta disposizioni transitorie valide "per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001".
La lettera a) del comma 4 in argomento limita l'applicazione dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte che prevede l'esclusione dal reddito imponibile delle somme destinate a riserva indivisibile, al 39 per cento di quanto residua dopo l'accantonamento della quota degli utili destinata alla riserva minima obbligatoria (la quale resta, comunque, esclusa dalla tassazione).
La successiva lett. b) del citato comma 4 stabilisce che, relativamente alle cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi, è elevata al 60 per cento la quota di utile netto annuale non soggetta a tassazione.
Per quanto concerne le cooperative agricole e di piccola pesca ed i loro consorzi, il medesimo comma 4, lett. c), prevede, inoltre, che "non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, limitatamente alle precedenti lettere a) e b), e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (...)".
Come precisato con circolare n. 53/E 18 giugno 2002, l'esenzione recata dall'art. 10 del DPR n. 601 del 1973 non si applica sulle quote di utili netti annuali da assoggettare a tassazione in base alle lett. a) e b) del comma 4, dell'anzidetto art.6. Le disposizioni di cui all'art. 10 del DPR n. 601 citato continuano, invece, ad applicarsi sulla quota di imponibile derivante dalle variazioni fiscali apportate al risultato di esercizio ai sensi dell'art. 52 del TUIR.
Dalla ricostruzione normativa operata consegue che le cooperative agricole assoggettate al regime transitorio di cui all'art. 6 del Dl n. 63 del 2002, in quanto non sono destinatarie dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 10 del DPR n. 601 del 1973, non sono riconducibili tra "i soggetti esenti" di cui al comma 4 dell'art. 26 del DPR n. 600 del 1973.
Da quanto sopra rappresentato si ritiene che nei confronti della cooperativa agricola istante, quale soggetto di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) del TUIR, le ritenute sugli interessi di conto corrente bancario, nel periodo di applicazione del regime transitorio richiamato, devono essere effettuate a titolo d'acconto.
Le predette ritenute verranno interamente scomputate dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dall'istante, secondo le regole generali, in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui il provento soggetto a ritenuta d'acconto concorre a formare il reddito.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello, presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del DM 26 aprile 2001, n. 209.