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Risoluzione Agenzia Entrate n. 6 del 03.02.2004
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Istanza di interpello XZ S.p.a. Articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Individuazione del gruppo assicurativo e delle attività ausiliarie svolte nell’ambito del gruppo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 6 del 03.02.2004Quesito
La società XZ S.p.a. fa parte di un gruppo societario controllato da un soggetto non residente (la società di diritto lussemburghese AB S.A.).
Il gruppo predetto (la cui struttura è riportata all’Allegato 1) comprende, oltre all’istante, le seguenti società:
- XZ Assicurazioni S.p.a.;
- XZ Service S.p.a.;
- XZ Viaggi S.r.l.;
- CQ S.p.a.
La società XZ Assicurazioni S.p.a. esercita esclusivamente attività di carattere assicurativo, mentre la società CQ S.p.a. svolge prevalente attività di agente di assicurazione. Tra le diverse società appartenenti al gruppo intercorrono, a seguito della stipula di specifiche pattuizioni contrattuali, i rapporti commerciali di seguito descritti:
1) servizio di “Centrale operativa” - reso da XZ Service S.p.a. a XZ Assicurazioni S.p.a. e XZ S.p.a.- consistente nella ricezione delle chiamate degli assicurati e nell’organizzazione degli interventi garantiti dalla compagnia assicurativa, a favore degli assicurati stessi, in funzione delle polizze emesse;
2) servizi intercompany per la gestione di costi comuni (housing, costi telefonici, costi di formazione del personale comune), resi da parte di società di volta in volta diverse;
3) servizio di elaborazione dei preventivi telefonici - reso dalla XZ Service S.p.a. alla XZ Assicurazioni S.p.a. - avente ad oggetto l’elaborazione e la consegna ai potenziali clienti della compagnia assicurativa di preventivi telefonici predisposti in tempo reale dalla XZ Service S.p.a. sulla base di istruzioni e tabelle predisposte dalla compagnia;
4) servizi di intermediazione commerciale - resi dalla CQ S.p.a. alla XZ Service S.p.a. e alla XZ S.p.a. - consistenti nella promozione dell’attività delle due società nei confronti dei clienti di CQ stessa;
5) servizi di centrale operativa viaggi - resi da XZ Viaggi S.r.l. alla XZ Assicurazioni S.p.a. - comprendenti prenotazione viaggi completi, booking aerei ed hotel, informazioni turistiche per i clienti (banche, aziende automobilistiche, editori ed altri “direzionali”).
Con riferimento al particolare regime di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto previsto dall’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, l’istante chiede :
– se il gruppo descritto possa essere considerato un “gruppo assicurativo”, così come richiamato dall’articolo 6, comma 3, lettera a), della legge n. 133 del 1999;
– se i servizi sopra descritti, prestati da società del gruppo a società controllate, controllanti o controllate dalla stessa controllante, ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile, possano essere considerati resi nell’ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all’articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e siano pertanto esenti dall’imposizione IVA.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Le società istanti ritengono di costituire un gruppo assicurativo, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera a), della legge n. 133 del 1999.
Sostengono altresì che i servizi descritti nell’istanza, resi nell’ambito del gruppo stesso, possano essere considerati quali servizi ausiliari e siano pertanto esenti da IVA.Parere dell’Agenzia
L’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ha introdotto una particolare disciplina di esenzione dall’IVA per “le prestazioni di servizi, rese nell’ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all’articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”, che siano effettuate da società appartenenti al gruppo bancario, così come definito dall’articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei confronti di altre società appartenenti al gruppo stesso.
Il comma 3 dell’articolo 6 in esame prevede inoltre che “l’esenzione prevista al comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:
a) a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile”.
La disposizione in esame intende evitare che ostacoli di natura fiscale si frappongano a processi di razionalizzazione delle strutture societarie, realizzati tramite l’affidamento a società appartenenti al gruppo di segmenti della gestione in origine curati dalle stesse banche o assicurazioni al proprio interno (c.d. outsourcing).
Dalla lettera della norma emerge che due sono i requisiti necessari che debbono contemporaneamente sussistere affinché le prestazioni di servizi fruiscano dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.
Il primo, di carattere soggettivo, richiede che sia verificata l’appartenenza delle società ad uno dei gruppi previsti dall’articolo 6, nello specifico caso un gruppo assicurativo.
Al riguardo, si ritiene che l’intento del comma 3, lettera a), dell’articolo 6 citato sia esclusivamente quello di chiarire che la società prestatrice dei servizi ausiliari deve rientrare in una delle situazioni previste dai primi due commi dell’articolo 2359 c.c., e cioè di controllo di diritto, di controllo di fatto ovvero di controllo esercitato in virtù di particolari vincoli contrattuali.
Si ritiene, di conseguenza, che tale ampia previsione non delimiti il perimetro del gruppo assicurativo, ma che sia necessario desumere tale concetto dalle disposizioni normative in materia di assicurazioni.
In particolare, è da rilevare che la legge 9 gennaio 1991, n. 20, all’articolo 4, prevede che “le imprese e gli enti assicurativi non possono assumere partecipazioni di controllo in altre società quando queste esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese di assicurazione dall’articolo 5, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, e dall’articolo 4, comma 2, della legge 22 ottobre 1986, n. 742.
La connessione tra l’attività assicurativa e quella esercitata dalla società controllata può risultare da un programma di attività richiesto dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) alla società controllante”.
Ulteriore elemento da considerare è la finalità che anima l’articolo 6 della legge n. 133 del 1999. Come chiarito, tra le altre, dalla risoluzione 23 ottobre 2001, n. 164, la norma in commento è volta ad evitare che i soggetti legittimati a recuperare solo parzialmente l’imposta assolta a monte, per effetto delle limitazioni imposte dal meccanismo del pro rata, subiscano una penalizzazione quando affidano all’esterno la fornitura di servizi ausiliari per l’espletamento della propria attività.
L’intendimento è, pertanto, quello di impedire che i soggetti in questione sopportino il maggior costo conseguente all’indetraibilità, totale o parziale, dell’IVA relativa ai servizi acquisiti, rispetto a quanto si verificherebbe se la prestazione fosse prodotta all’interno della stessa impresa.
La complessiva valutazione degli elementi esposti induce a ritenere che l’esenzione prevista dall’articolo 6 in esame sia applicabile, oltre che alle società esercenti attività assicurativa, esclusivamente alle società esercenti quelle attività connesse che sono consentite anche alle imprese di assicurazione, per le quali si verifichino le situazioni di controllo di cui al primo e secondo comma dell’articolo 2359 c.c.
Con riferimento allo specifico caso illustrato nell’istanza di interpello, pertanto, le considerazioni precedentemente esposte indurrebbero a ritenere che il “gruppo assicurativo”, ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della legge n. 133 del 1999, sia composto dalla XZ Assicurazioni S.p.a. e dalla XZ Service S.p.A.
E’, quindi, con riferimento a tale ambito ristretto che è necessario verificare la sussistenza del secondo requisito, di carattere oggettivo, e cioè che le prestazioni di servizi rese da una società all’altra abbiano carattere ausiliario.
Intervenendo sul tema, la risoluzione 25 giugno 2002, n. 208, ha chiarito che, in mancanza di una specifica definizione di attività ausiliaria, occorre far riferimento al disposto dell’articolo 59, comma 1, del D. lgs. n. 385 del 1993, che in ambito bancario individua quelle attività “che hanno carattere ausiliario dell’attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi informatici”.
La genericità del riferimento normativo ha indotto a sostenere che la nozione di ausiliarietà deve essere intesa in un più ampio ambito, che comprenda anche qualsivoglia attività finalizzata ad agevolare ed integrare l’operatività istituzionale delle società del gruppo.
In ogni caso, deve trattarsi di attività che si distinguono da quella principale propria, ponendosi in un rapporto non di mero mezzo a fine, ma in termini più lati di attività servente e collaterale di quella principale.
Trattando della problematica con riferimento all’ambito assicurativo, l’ISVAP ha affermato che “… a scomporre il ciclo economico dell’attività assicurativa, vi si individuano essenzialmente le seguenti fasi:
- una fase assuntiva, consistente nella stipula dei contratti, con inerente acquisizione dei premi;
- una fase gestoria……;
- una fase liquidativa, nella quale l’evento dedotto nel contratto assicurativo viene accertato per definire l’an e il quantum della prestazione assicurativa.
……Parrebbe eccessivo trarre dall’ormai diffuso fenomeno dell’outsourcing la conseguenza che qualsiasi attività, anche quella essenziale e caratterizzante il ciclo operativo dell’impresa assicurativa, come ad esempio l’accertamento del danno e la liquidazione del risarcimento a seguito di sinistro, possa – qualora venga svolta da una società esterna – definirsi non più necessaria ed indispensabile, ma semplicemente ausiliaria di quella assicurativa” (ISVAP, Quaderno n. 8, Temi di diritto assicurativo, Rassegna dei contributi di studio del servizio legale nel 1999).
Dall’analisi della particolare fattispecie illustrata, si desume che l’attività principale della società XZ Assicurazioni S.p.a. è riconducibile al servizio di assicurazione assistenza di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in base al quale “esercita attività assicurativa nel ramo assistenza l’impresa che si obbliga, dietro pagamento di un premio, a mettere ad immediata disposizione dell’assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.
L’aiuto può consistere in prestazioni in danaro od in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite anche mediante utilizzazione di personale ed attrezzature di terzi.”
Alla luce di tale previsione normativa, si ritiene che i servizi di “Centrale operativa” di cui al punto 1) della fattispecie esposta, consistenti nella ricezione delle chiamate degli assicurati e nell’organizzazione degli interventi che la compagnia assicurativa è tenuta ad effettuare in funzione delle polizze emesse, non possano essere considerati servizi ausiliari, ma costituiscano, secondo la definizione dell’ISVAP, un’attività essenziale e caratterizzante il ciclo operativo della XZ Assicurazioni S.p.a..
Si evidenzia, ad ulteriore conferma della rilevanza di tale attività, che nel caso specifico il servizio di “Centrale operativa” è svolto dalla stessa XZ Assicurazioni S.p.a.
XZ S.p.a., infatti, ha affittato alla XZ Assicurazioni S.p.a. (con il contratto allegato sub 4 e registrato in data 23 dicembre 1996) il ramo d’azienda esercente l’attività di prestazione dei servizi di “Centrale operativa” a favore di imprese di assicurazione, riservandosi di continuare tale attività nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazioni .
Come si rileva ai punti n. 3 e 4 delle premesse al contratto d’affitto d’azienda, la XZ Assicurazioni S.p.a. ha stipulato tale negozio “in funzione dello sviluppo della propria attività” ed “alla luce dei vantaggi che (le) possono derivare … dalla gestione in proprio della Centrale Operativa.”
In definitiva, si reputa che tale attività rientri nel “core business” della XZ Assicurazioni S.p.A., e che per questo motivo non possa fruire dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista per le attività aventi carattere ausiliario, di cui all’articolo 6 della legge n. 133 del 1999.
Si concorda, invece, con la soluzione prospettata dall’istante per quanto riguarda il servizio di elaborazione dei preventivi telefonici per i potenziali clienti della compagnia assicurativa, di cui al punto 3) della fattispecie rappresentata dall’istante, reso dalla XZ Service S.p.a. alla XZ Assicurazioni. Si ritiene che tale attività, servente e collaterale rispetto alla principale attività assicurativa, sia connotata dal requisito dell’ausiliarietà.
Tali prestazioni, pertanto, essendo rese nell’ambito del gruppo assicurativo, potranno godere del regime di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 6 della legge n. 133 del 1999.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della ……., viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.ALLEGATO 1)