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Risoluzione Agenzia Entrate n. 14 del 11.02.2004
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Istituzione delle codifiche per il versamento da dichiarazione riservata delle addizionali comunali e regionali - Articoli 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Art. 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
Risoluzione Agenzia Entrate n. 14 del 11.02.2004L'articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, consente di definire secondo le modalità di cui agli articoli 8, comma 4, e 9, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003.
Ad integrazione delle risoluzioni nn. 43 e 45 del 27 febbraio 2003, al fine di consentire la presentazione ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle dichiarazioni integrative in forma riservata, si istituiscono le codifiche di seguito indicate.Prospetto I - Art. 8 della legge 289 del 2002
RIGO
DESCRIZIONE
CODIFICA G 14 bis Addizionale comunale 2002 8095 Prospetto II - Art. 8 della legge n. 289 del 2002
RIGO DESCRIZIONE CODIFICA G 26 bis Addizionale comunale 2002 trattenuta dal sostituto 8096 Prospetto II-bis - Art. 8 della legge n. 289 del 2002
G 26 ter Addizionale regionale 2002 8097 G 26 quater Addizionale regionale 2002 trattenuta dal sostituto 8098 Prospetto III - Art. 9 della legge n. 289 del 2002
RIGO DESCRIZIONE CODIFICA G39 bis Addizionale comunale 2002 8099 Prospetto III bis- Art. 9 della legge n. 289 del 2002
G42 Addizionale regionale 2002 8100
Con riferimento alle modalità di compilazione dei prospetti di versamento, fermo restando quanto già specificato nelle istruzioni relative alla redazione della dichiarazione riservata, si precisa che sono escluse la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997, e la rateazione del versamento.
Per il versamento delle addizionali regionali e comunali il codice regione ed il codice comune devono essere esposti nelle apposite colonne della "Sezione Regioni" e della "Sezione Tributi locali".