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Risoluzione Agenzia Entrate n. 24 del 01.03.2004
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Quesito riguardante il trattamento IVA degli aggi spettanti ai concessionari per la riscossione dei ruoli scaduti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 24 del 01.03.2004L'Ascotributi ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento IVA da riservare agli aggi previsti dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ed ha formulato il seguente
Quesito
Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, l'attività del concessionario per la riscossione è remunerata ordinariamente con un compenso a carico dell'ente creditore per il quale viene effettuato il servizio di riscossione.
La medesima norma, nel terzo comma, prevede che il suddetto compenso sia parzialmente a carico del debitore del ruolo se questi non provvede ad effettuare il pagamento nei termini temporali indicati nella cartella esattoriale.
Ciò premesso, l'associazione istante ha chiesto di conoscere quale sia il trattamento, agli effetti dell'IVA, cui sottoporre la quota di aggio a carico del debitore dei ruoli scaduti non aventi carattere tributario, quali, ad esempio, le "entrate patrimoniali dei comuni e di altri enti locali, i contributi volontari ai consorzi, le quote associative ad ordini professionali, le quote associative di altri enti".Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999, dispone che "l'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo; l'aggio è pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio (...)" con decreto ministeriale.
Il comma tre, dello stesso articolo, prevede inoltre che "l'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore in misura non superiore al 4,65 per cento della somma iscritta a ruolo; la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore. L'aggio a carico del debitore è dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di pagamento e la sua misura è determinata con il decreto previsto dal comma 1".
Come prescritto dalla suddetta norma, il decreto interministeriale 4 agosto 2000 ha fissato la misura dell'aggio spettante ai concessionari per ciascun ambito territoriale, prevedendo, all'art. 96, che la quota a carico del debitore sia pari al 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo.
Dal tenore letterale del comma 1 del citato art. 17 si evince che l'aggio dovuto dall'ente creditore costituisce il corrispettivo di una specifica prestazione di servizi resa dal concessionario, soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Appare chiaro che il titolo giuridico della corresponsione di tale compenso risiede nel rapporto sinallagmatico intrattenuto tra l'ente creditore ed il concessionario medesimo, relativamente al servizio di riscossione dei ruoli.
Come già rappresentato, l'art. 17 del d. lgs. n. 112 del 1999 prevede nel terzo comma che una parte del suddetto compenso venga fatta gravare sul debitore del ruolo, quando il pagamento è effettuato oltre le scadenze indicate nella cartella.
La ratio di tale norma è di indurre il debitore ad effettuare il pagamento entro certi termini temporali indicati nel documento di riscossione a tutela degli interessi dell'ente creditore; infatti, come si evince dal "preambolo" del sopra citato decreto interministeriale, "(...) l'aggio a carico del debitore" è stato determinato "nella misura massima consentita, al fine di incentivare il tempestivo adempimento da parte del debitore e contenere quindi il fenomeno della morosità".
In relazione all'ipotesi di ritardato pagamento della cartella esattoriale si osserva che il legislatore, anche quando stabilisce l'addebito al soggetto moroso di una quota dell'aggio, effettua sempre un espresso riferimento alla remunerazione ordinariamente spettante al concessionario; pertanto, è da ritenersi che la quota di aggio a carico del debitore moroso non rappresenta che una parte di tale remunerazione, versata dal debitore medesimo al concessionario a favore dell'ente creditore.
Dalla norma si evince, infatti, che il legislatore abbia voluto incidere finanziariamente sul debitore in mora imponendogli il versamento di una parte dei compensi complessivamente dovuti dall'ente creditore al concessionario per la sua attività, al fine di tenere indenne l'ente creditore del pregiudizio sofferto per il ritardo nell'incasso del ruolo.
Per le considerazioni esposte, è da ritenersi che il versamento di tale quota di aggio da parte del debitore sia una mera movimentazione finanziaria, non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972.
L'incasso di tale somma da parte del concessionario, infatti, sarà successivamente, in sede di rendicontazione, posto a credito dell'ente insieme all'importo iscritto a ruolo riscosso.
Il compenso complessivamente spettante al concessionario, comprensivo quindi della quota a carico del debitore moroso, sarà trattenuto al momento di riversare all'ente quanto incassato. E' in tale momento che si individua il pagamento dell'ente al concessionario da assoggettare regolarmente ad IVA.
Resta fermo che nel caso prospettato dall'istante, che concerne la riscossione di entrate a carattere non tributario (entrate patrimoniali dei comuni, contributi volontari ai consorzi, quote associative ad ordini professionali, altre quote associative), l'IVA sui relativi aggi si applica in misura ordinaria, non ricorrendo le condizioni di esenzione previste dall'art. 10, n. 5), del D.P.R. n. 633 del 1972, per le "operazioni relative alla riscossione dei tributi" (così, la risoluzione ministeriale n. 25 del 5 febbraio 2003).