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Risoluzione Agenzia Entrate n. 49 del 23.03.2004
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Credito di imposta per le società sportive che operano nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2 - Art. 4, comma 200 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n.350. Istituzione codici tributo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 49 del 23.03.2004L'articolo 4, comma 200, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede la concessione di un credito di imposta alle società sportive che operano nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, le quali, nel periodo di imposta 2004, incrementano il numero dei giovani sportivi che siano cittadini dei paesi membri dell'Unione europea di età compresa tra i quattordici e i ventidue anni assunti con contratto di lavoro dipendente.
Al fine dell'utilizzazione del predetto credito, esclusivamente in compensazione come specificato dal comma 202 del citato articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- 6777, denominato: "Credito di imposta in favore delle società sportive per l'anno 2004 - Art. 4, comma 200, legge 24/12/2003, n. 350";
- 6778, denominato: "Credito di imposta in favore delle società sportive per l'anno 2005 - Art. 4, comma 200, legge 24/12/2003, n. 350".
Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello di versamento "F24", si fa presente che i suddetti codici-tributo sono esposti nella colonna "importi a credito compensati" della "Sezione Erario" del modello, con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno in cui si effettua la compensazione, espresso nella forma "AAAA".
Per evitare possibili errori nel loro utilizzo, da parte dei soggetti interessati, il codice tributo "6778" istituito, sarà attivato in relazione al periodo in cui il credito di imposta potrà essere fruito.