-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 51 del 23.03.2004
-
Istituzione di codici tributo per il versamento, tramite modello ''F 24'', delle somme di cui all'art. 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni - Art. 2, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
Risoluzione Agenzia Entrate n. 51 del 23.03.2004L'articolo 2, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede che le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La lite si considera in ogni caso pendente qualora alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Al fine di consentire il versamento delle somme dovute, che avviene con le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, si istituisce il seguente codice tributo da utilizzare per i tributi il cui pagamento è ordinariamente effettuato con il modello "F24":
- "8106" denominato: "Definizione delle liti fiscali pendenti- Articolo 16, comma 1, legge n. 289/2002 e articolo 2, comma 49, legge 24/12/2003, n. 350";
Nella compilazione del modello "F 24", i codici tributo sopra istituiti devono essere esposti nella "Sezione Erario", con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno in cui si effettua il versamento.