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Risoluzione Agenzia Entrate n. 52 del 26.03.2004
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Istanza d'interpello - Credito d'imposta per investimenti nelle aree depresse - Articolo 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 52 del 26.03.2004La Direzione Regionale ha trasmesso un'istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, presentata dal Sig. X e relativa all'applicazione del credito d'imposta in oggetto.
Quesito
L'istante ha restituito il credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che precedentemente aveva utilizzato nel periodo di sospensione degli utilizzi, in particolare per compensare delle somme nel mese di novembre 2002.
Ciò premesso, il contribuente, volendo nei prossimi mesi compensare il suo credito residuo nella misura del 49% ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2003, chiede se tale comportamento sia da considerarsi legittimo.Soluzione interpretativa prospettata
L'istante ritiene conforme alle norme in esame il suo comportamento.Parere dell'Agenzia
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 12 novembre 2002, n. 253, in vigore dal 13 novembre 2002 al 31 dicembre 2002, prevedeva che "i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 (...) sospendono la fruizione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la riprendono a decorrere dal 31 marzo 2003 (...)".
Successivamente l'articolo 62, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 2002 n. 289 ha stabilito che "i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 (...) sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003 (...)".
Come risulta dal tenore letterale delle citate norme, l'istante non poteva utilizzare il credito d'imposta nel periodo di sospensione e, pertanto, la compensazione dell'imposta effettuata nel mese di novembre 2002 è da considerarsi illegittima.
Ciò considerato, il contribuente, avendo già restituito il bonus illegittimamente utilizzato in compensazione, verserà gli interessi del 2,75 annuo, ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, conformemente a quanto stabilito dalla circolare del 18 aprile 2001, n. 41/E, maturati dalla data in cui ha effettuato l'indebita compensazione a quella in cui ha restituito il bonus, nonché le sanzioni previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, conformemente a quanto stabilito dalla circolare del 18 aprile 2001, n. 41/E in relazione al recupero del bonus fruito illegittimamente.
A tal fine l'istante effettuerà il suddetto versamento con il modello di pagamento "F24" indicando:
- l'importo degli interessi maturati nella colonna "importi a debito versati" con il codice tributo "6747" e l'anno d'imposta 2002;
- la sanzione dovuta nella colonna "importi a debito versati" con il codice tributo "8911" e l'anno d'imposta 2002.
Si fa presente, peraltro, che il contribuente, qualora avesse ricevuto formale comunicazione dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a versare i predetti interessi e la sanzione dovuta (circostanza quest'ultima non evidenziata nell'istanza di interpello), effettuerà i citati versamenti indicando nel modello di pagamento "F24" gli stessi codici tributo indicati nella comunicazione ricevuta o, ad ogni modo, potrà rivolgersi al predetto Ufficio.
Si ritiene opportuno evidenziare, peraltro, che il contribuente ha la possibilità di regolarizzare i versamenti dovuti beneficiando della disciplina contenuta nell'articolo 9-bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, in materia di sanatorie fiscali.
Tale disciplina si rende applicabile, infatti, anche al caso in esame poiché, come chiarito nella circolare del 25 marzo 2003, n. 18/E, l'indebita compensazione effettuata dal contribuente mediante presentazione del modello F24 è, ai fini della predetta regolarizzazione, assimilabile all'omesso versamento dell'imposta.
Tutto ciò premesso, si evidenzia che, per ragioni di equità, il bonus illegittimamente utilizzato nel periodo di sospensione e successivamente restituito potrà essere utilizzato dal contribuente per effettuare future compensazioni, secondo i limiti di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 2 aprile 2003 e dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2003.
In relazione ai limiti di utilizzo si chiarisce che, per effetto della restituzione e solo a partire da quel momento, il bonus indebitamente utilizzato diventa nuovamente fruibile e, quindi, incrementa l'ammontare complessivo del bonus spettante, indicato nel quadro B, sezione I, rigo 4 del modello CVS, ai sensi del citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002.
Su tale maggior valore deve calcolarsi il limite di utilizzo originariamente stabilito nel 10 per cento, per l'anno 2003, e nel 6 per cento, per gli anni successivi, dall'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 2 aprile 2003.
Si evidenzia, peraltro, che, come successivamente previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2003, la misura massima dell'utilizzazione, per il solo anno 2003, può essere altresì determinata nel 49 per cento del credito d'imposta complessivamente maturato (sia utilizzato sia non utilizzato) al 31 dicembre 2002, comprensivo ovviamente della quota di bonus indebitamente utilizzata.
Al riguardo si riporta il seguente esempio.Esempio - Utilizzazione del credito in seguito alla restituzione del bonus indebitamente fruito nel periodo di sospensione
Si ipotizzano i seguenti casi:Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Credito indebitamente utilizzato e restituito (a) Credito ancora da utilizzare Sez. I Quadro B rigo 4 mod.CVS (b) Maggior credito spettante Sez. I Quadro B rigo 4 mod.CVS (a+b) Credito maturato al 31/12/02 (c) Credito fruibile dal 10/04/03 Limite del 10%* (10% di (a+b)) (d) Limite del 49%** (49% di c) (e) Caso A 10 110 120 100 12 49 Caso B 49 51 100 100 10 49 Caso C 50 440 490 100 49 49 Caso D 70 430 500 100 50 49 * - Limite previsto dal D.M. 2 aprile 2003
** - Limite previsto dal D.M. 6 agosto 2003
Il contribuente potrà utilizzare la maggiore somma tra quelle indicate nella colonna 5.Ciò chiarito, l'effettivo utilizzo nell'anno 2003 e seguenti deve rispettare le regole ed i limiti sopra indicati, tenendo conto anche di altri eventuali utilizzi.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.