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Risoluzione Agenzia Entrate n. 54 del 26.03.2004
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Istanza d'interpello - Art. 30 del DPR n. 600 del 1973 - Manifestazioni a premi. Ritenuta alla fonte su premi in natura: determinazione base imponibile
Risoluzione Agenzia Entrate n. 54 del 26.03.2004QUESITO
L'Associazione Italiana ..... - associazione di categoria aderente a Federchimica e a Confindustria chiede di conoscere quale sia la base imponibile su cui applicare la ritenuta alla fonte di cui all'art. 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, nel caso di premi in natura assegnati a seguito di manifestazioni a premio.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
L'Associazione istante ritiene che la base imponibile su cui applicare la ritenuta alla fonte di cui all'art. 30 del DPR n. 600 del 1973, nel caso di premi in natura assegnati a seguito di manifestazioni a premio, sia pari al prezzo d'acquisto del premio sostenuto dal promotore, quale risulta dalla documentazione registrata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o assoggettato ad imposta sostitutiva.
Il prezzo è da assumersi, secondo l'interpellante, al netto dell'IVA o dell'imposta sostitutiva qualora il prezzo d'acquisto non sia assoggettato ad IVA.
L'istante richiama, a sostegno della soluzione prospettata, la risoluzione n. 294928 del 26 settembre 1986, nella parte in cui questa precisa che l'imponibile della cessione del premio costituente base per l'applicazione dell'IVA nello scambio tra fornitore e promotore della manifestazione, rappresenta anche la base su cui applicare la ritenuta alla fonte.
L'istante richiama, inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione n. 3671 del 29 aprile 1997, nella parte in cui la Corte afferma che senza uno specifico disposto legislativo "un prelievo fiscale non può costituire in tutto o in parte base imponibile per un nuovo prelievo di analoga natura."
Nel caso di premi assegnati a propri dipendenti l'istante fa salva l'applicazione dell'art. 48 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si osserva preliminarmente che l'istanza di interpello è da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, e dell'art. 3, comma 1, lett. b), del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
Come precisato al punto 2.1 della circolare n. 50/E del 31 maggio 2001, rileva ai fini dell'ammissibilità dell'interpello la condizione che lo stesso sia riferibile a casi concreti e personali e, pertanto, "ne deriva che eventuali esigenze proprie - ad esempio - di associazioni di categoria o di enti rappresentativi di interessi diffusi che intendano conoscere l'interpretazione di norme applicabili da parte dei propri associati o rappresentati, potranno essere soddisfatte nell'ambito della più generale attività di consulenza giuridica o assistenza al contribuente".
Si ritiene, quindi, opportuno procedere alla trattazione del quesito, fornendo un parere nell'ambito della consulenza giuridica disciplinata dalla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, non produttivo degli effetti giuridici tipici dell'interpello.
L'art. 30, comma 1, del DPR n. 600 del 1973 assoggetta a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa, i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'art. 6 del TUIR, i premi comunque diversi da quelli su titoli, le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità e i premi derivanti da concorsi a premio, da pronostici e scommesse.
Lo stesso art. 30, comma 1, esclude dall'ambito di applicazione della ritenuta da esso prevista i "casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte".
In sostanza, nell'ipotesi in cui il premio rientri in una categoria reddituale per la quale altre disposizioni già prevedono l'applicazione di una ritenuta alla fonte, quest'ultima viene applicata secondo le disposizioni della categoria reddituale di appartenenza.
Ne deriva, quindi, che qualora le operazioni o i concorsi a premio siano rivolti dalla ditta promotrice a favore, ad esempio, dei propri lavoratori dipendenti, dei commissionari, procacciatori d'affari, agenti o rappresentanti di commercio e dei venditori a domicilio, sui premi ad essi assegnati deve essere operata la ritenuta alla fonte con obbligo di rivalsa, prevista dalle rispettive disposizioni (articoli 23 e 25-bis del DPR n. 600 del 1973), anziché la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con facoltà di rivalsa di cui all'art. 30 del DPR n. 600 del 1973.
Qualora, invece, le manifestazioni a premio siano rivolte, ad esempio, ad esercenti attività commerciale, sia all'ingrosso che al minuto, sui premi ad essi assegnati deve essere operata la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta di cui all'art. 30 del DPR n. 600 del 1973 (cfr. circolare n. 335/E del 31 dicembre 1997).
Riguardo alla base imponibile su cui deve essere operata la ritenuta alla fonte stabilita dall'art. 30 in argomento, la circolare n. 69/E del 7 marzo 1997 ha precisato che "la base imponibile della suddetta ritenuta è costituita dal valore normale complessivo dei premi assegnati, determinato ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi".
In base all'art. 9, comma 3, del TUIR "Per valore normale, (...) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore".
A tal riguardo si chiarisce che i criteri di determinazione del valore normale fissati dal citato art. 9 del TUIR devono riferirsi, nel caso di specie, al beneficiario del premio, quale percettore del reddito in natura.
Pertanto, non rileva il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato al promotore della manifestazione a premio, ma quello che verrebbe praticato, secondo i cennati criteri, al vincitore del bene o servizio.
La definizione di valore normale fornita dall'art. 9 è analoga a quella recata dall'art. 14 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 per la determinazione della base imponibile ai fini IVA.
Quanto sopra chiarito, si precisa quindi che il valore normale del premio deve assumersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (cfr. anche circolare n. 32/E del 12 aprile 2002).
In sintesi, la base imponibile per l'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'art. 30 del DPR n. 600 del 1973, nelle ipotesi di manifestazioni a premio con corresponsione di premi in natura, è costituita dal valore normale del bene o del servizio, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, con riferimento al beneficiario del premio, al netto dell'IVA.