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Risoluzione Agenzia Entrate n. 55 del 08.04.2004
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Istanza di interpello. XY S.p.A. - articolo 1 decreto legge del 24 settembre 2002, n. 209 - determinazione del valore minimo delle partecipazioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 55 del 08.04.2004Con istanza d'interpello, concernente la corretta applicazione dell'articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, ad una ipotesi di svalutazione di partecipazione derivante da un accantonamento fiscalmente non deducibile, è stato proposto il seguente
Quesito
XY S.p.A. possiede una partecipazione quasi totalitaria nella Z S.p.A. - già KW S.p.A. - che al 31 dicembre 2002 ha chiuso il proprio esercizio con una perdita di circa 337,6 milioni di euro, determinatasi anche per effetto della imputazione a conto economico di accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili per un importo pari a 146 milioni di euro.
La società istante, al fine di determinare l'importo fiscalmente deducibile della svalutazione della partecipazione ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del TUIR, ha rideterminato il patrimonio netto della controllata Z S.p.A. risultante dall'ultimo bilancio, rettificandolo in aumento per l'importo dell'accantonamento fiscalmente non deducibile al fine di eliminarne gli effetti sulla perdita di esercizio dichiarata, così come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 209 del 2002.
Nel corso dell'esercizio 2003 è previsto il manifestarsi di oneri per circa 128 milioni di euro riferibili ai fondi nei quali sono confluiti i predetti accantonamenti.
Nel bilancio relativo a tale esercizio, destinato a concludersi anch'esso con una perdita stimata in 50 milioni di euro, tali fondi verranno utilizzati a beneficio del conto economico per pari ammontare. Nello stesso bilancio verranno effettuati a carico del conto economico nuovi accantonamenti anch'essi fiscalmente indeducibili per circa 142 milioni di euro.
KW S.p.A. chiede di sapere quali siano le corrette modalità di calcolo del patrimonio netto della propria partecipata al 31 dicembre 2003 da prendere a riferimento come secondo termine di confronto per determinare il valore minimo della partecipazione e conseguentemente l'entità della svalutazione fiscalmente deducibile per quote costanti nell'esercizio 2003 e nei quattro successivi.
Più precisamente, la società istante chiede di sapere se il verificarsi degli oneri e rischi stimati e il conseguente utilizzo del relativo fondo accantonato fiscalmente non deducibile, possa rilevare e con quali modalità per il soggetto partecipante ai fini della determinazione del valore minimo della partecipazione, considerata anche l'esistenza di fondi accantonati in periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore del decreto legge n. 209 del 2002.
Lo schema di seguito proposto può servire a chiarire meglio i termini della questione (per patrimonio netto fiscale si intende quello da prendere come secondo termine del confronto ai fini della determinazione del valore minimo):31 dicembre 2002 31 dicembre 2003 Capitale sociale 405,4 405,4 Perdite a nuovo (0,7) (338,3) Perdita dell'esercizio (337,6) (50) Patrimonio netto 67,1 17,1 Accantonamenti indeducibili 146 146 Accantonamenti indeducibili 142 Patrimonio netto fiscale 213,1 305,1 Con riguardo alla situazione riportata, deve dedursi che il patrimonio netto fiscale andrà a ridursi ulteriormente per effetto della rilevanza che, ai fini della determinazione del valore minimo della partecipazione, assume l'utilizzo del fondo nei termini prima rappresentati.
Considerato, tuttavia che esistono anche fondi accantonati in periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore del decreto legge n. 209 del 2002 per un totale di 1836 milioni di euro, la società istante chiede quale sia il criterio corretto di imputazione dell'utilizzo. E cioè, se l'utilizzo del fondo debba essere prioritariamente imputato alla parte dei fondi corrispondente agli accantonamenti stanziati prima ovvero dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 209 del 2002. Con riferimento all'esempio proposto, nella prima ipotesi l'utilizzo del fondo non inciderebbe sulla determinazione del patrimonio netto fiscale che sarebbe pari a 305,1, mentre nella seconda ipotesi la rilevanza dell'utilizzo determinerebbe un patrimonio netto fiscale di 177,1 (305,1-128)Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
A parere della società istante, l'interpretazione secondo la quale il patrimonio netto finale di riferimento debba essere ogni anno aumentato degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili senza dare rilievo agli eventuali utilizzi che si determinano al verificarsi degli oneri per i quali furono costituiti o, comunque, anche per esuberanza, andrebbe ben oltre le finalità dell'articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 209 del 2002. Secondo tale interpretazione la norma conseguirebbe l'effetto, voluto, di negare alla partecipante la rilevanza fiscale di accantonamenti fiscalmente indeducibili per la partecipata, ma conseguirebbe anche un altro effetto, non voluto, di negare alla partecipante la rilevanza fiscale di componenti negativi di reddito, deducibili per la stessa partecipata al momento del verificarsi degli oneri in previsione dei quali furono stanziati i relativi accantonamenti. Se questa interpretazione venisse confermata l'irrilevanza di tali oneri, ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, deriverebbe solo dal fatto che gli stessi, secondo corretti principi civilistici, sono stati prudenzialmente accantonati. Sarebbero, in tal modo, incentivate politiche di bilancio non corrette che, evitando la contabilizzazione dei necessari accantonamenti, attendono il verificarsi dell'onere al fine di non precluderne la rilevanza fiscale ai fini della svalutazione.
KW S.p.A., inoltre, è del parere che il successivo utilizzo del fondo debba essere prioritariamente imputato alla parte del fondo costituita con l'accantonamento portato in aumento del patrimonio netto finale al 31 dicembre 2002 e quindi dia luogo ad una variazione in diminuzione del patrimonio netto finale di riferimento per la determinazione del valore minimo della partecipazione. La società istante ritiene che questa soluzione è coerente con il fatto che solo a partire dall'esercizio 2002 si è creata una divaricazione tra patrimonio netto fiscale e patrimonio netto civile e quindi, non esistendone altra, il primo utilizzo non può che riguardare tale unica differenza, ovviamente fino a concorrenza.Parere dell'Agenzia delle Entrate
Il meccanismo forfetario di determinazione del valore minimo delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri, ai sensi della lett. b) del comma 3, dell'articolo 61 del TUIR, si basa sul confronto tra due patrimoni netti della società partecipata: quello risultante dal bilancio della partecipata approvato in data anteriore all'acquisto delle partecipazioni e quello risultante dall'ultimo bilancio approvato al momento della valutazione. La percentuale di diminuzione patrimoniale derivante da tale confronto, applicata al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, consente di dare rilievo fiscale alle minusvalenze da valutazione delle partecipazioni, la cui deducibilità fiscale è comunque subordinata alla loro imputazione al conto economico.
Il decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, introduce delle modifiche a tale meccanismo forfetario prevedendo, tra l'altro, che nella determinazione di tale valore minimo, le perdite d'esercizio della società partecipata devono essere rideterminate non tenendo conto degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili.
Più precisamente, il secondo termine del confronto, e cioè il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata, deve essere rideterminato, rettificando in diminuzione la perdita d'esercizio su cui hanno inciso gli accantonamenti a fondi per rischi ed oneri imputati a conto economico e non ammessi in deduzione ai fini della disciplina del reddito d'impresa. Si tratta, com'è noto, degli accantonamenti a rischi ed oneri diversi da quelli espressamente ammessi dalla normativa fiscale e di quelli ammessi, ma stanziati in misura eccedente quella fiscalmente consentita. In questa seconda ipotesi, ovviamente, la rideterminazione riguarderà la sola quota eccedente.
Per quanto concerne la decorrenza temporale, la norma stabilisce che devono essere rideterminate le perdite prodotte dalla società partecipata a partire dall'esercizio in cui si applicano le nuove disposizioni e cioè, come espressamente previsto dalla stessa disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta iniziato dopo il 31 dicembre 2001 e chiuso dopo il 31 agosto 2002.
Pertanto, la disposizione si applica agli accantonamenti fiscalmente non deducibili stanziati dalla società partecipata, con esercizio coincidente con l'anno solare, a partire dall'esercizio 2002.
Ai sensi dell'articolo 61 del TUIR in ciascun periodo d'imposta la società partecipante, che vuole procedere ad una svalutazione, è tenuta a determinare il valore minimo delle partecipazioni tenendo conto delle modifiche apportate al meccanismo di calcolo dal decreto legge n. 209 del 2002. Ne consegue che le perdite della partecipata vanno rettificate ogni anno degli accantonamenti fiscalmente non deducibili. Qualora in un esercizio successivo a quello in cui è stato stanziato il fondo, i rischi e gli oneri stimati si verifichino effettivamente, creando i presupposti per la deducibilità fiscale del costo in capo alla partecipata, si ritiene che tale circostanza possa rilevare anche per la società partecipante ai fini della valutazione del valore minimo della partecipazione anche se ciò non è previsto espressamente dal decreto legge n. 209 del 2002.
In definitiva, così come è consentita la deduzione dei costi effettivamente sostenuti da parte della partecipata anche se non incidono sul risultato economico dell'esercizio in quanto neutralizzati attraverso l'utilizzo del relativo fondo, allo stesso modo tale costo rileva ai fini del meccanismo di calcolo per la determinazione del valore minimo della partecipazione.
Con riferimento alla fattispecie in esame, si precisa che le svalutazioni eventualmente riprese a tassazione nei periodi d'imposta 2002 e 2003, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lett. d) del citato decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344, sono deducibili se realizzate entro il 31 dicembre 2005.
Per quanto concerne il criterio di imputazione dell'utilizzo del fondo agli accantonamenti effettuati nei due diversi regimi (ante e post decreto legge n. 209 del 2002) in assenza di informazioni che consentano alla partecipante di collegare l'evento che ha comportato l'utilizzo del fondo della partecipata ad uno specifico accantonamento effettuato in un esercizio, si ritiene adottabile in via equitativa un criterio di imputazione proporzionale.
Una diversa soluzione sarebbe arbitraria e priva di giustificazione.
Se l'utilizzo venisse interamente riferito alla parte di fondo costituita ante decreto legge n. 209 del 2002 si penalizzerebbe la partecipante che, di fatto, pur in presenza di perdite effettive, sarebbe legittimata ad operare la svalutazione solo dopo aver utilizzato integralmente il fondo rischi ed oneri per un importo pari alla sua consistenza alla data di entrata in vigore del decreto legge citato. Se, invece, l'utilizzo venisse interamente riferito alla parte di fondo costituita in vigenza del decreto legge 209 del 2002, si potrebbe verificare, in presenza di un utilizzo del fondo riferibile ad un accantonamento effettuato prima dell'entrata in vigore del detto decreto, una doppia svalutazione in conseguenza dello stesso componente negativo.
La partecipante potrà ottenere le informazioni necessarie direttamente dal bilancio della partecipata, individuando la misura percentuale di incidenza del fondo rischi ed oneri degli accantonamenti stanziati in vigenza del decreto legge n. 209 del 2002 rispetto alla consistenza complessiva del fondo.
Ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del TUIR, l'utilizzo del fondo stesso, effettuato nell'esercizio 2003, incrementerà nella stessa misura percentuale la perdita d'esercizio della partecipata. Ciò darà luogo ad una variazione in diminuzione del patrimonio netto fiscale.
Nel caso in esame, l'applicazione del criterio proporzionale porterà a rettificare la perdita come schematizzato nella seguente tabella:31 dicembre 2002 31 dicembre 2003 Consistenza del fondo 1836 1850
1836+142-128)Ante d.l. 209/2002 1690 1572,2
(1690-117,8)Post d.l. 209/2002 146 277,8
(146+142-10,2)Accantonamento 146 142 Utilizzo del fondo 128 Percentuale del fondo che rettifica la perdita 0 8
(146/1836)Rettifica della perdita ai sensi del 61, comma 3, del TUIR 146 146 +142- 10,2 Resta fermo che, qualora sia consentito - sulla base dei criteri seguiti normalmente dalla partecipata nell'effettuazione degli accantonamenti - collegare l'evento, che determina l'utilizzo del fondo, ad un accantonamento effettuato dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 209 del 2002, l'intero utilizzo del fondo stesso potrà incrementare la perdita della partecipata ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni. In modo specifico, tale incremento non sarà consentito qualora l'evento si ricolleghi ad accantonamenti effettuati prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 209 del 2002.