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Risoluzione Agenzia Entrate n. 58 del 09.04.2004
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Istanza di interpello - aliquota Iva applicabile ai servizi di macellazione delle carni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 58 del 09.04.2004Con istanza d'interpello, concernente l'aliquota Iva applicabile ai servizi di macellazione delle carni è stato proposto il seguente
Quesito
La S.r.l. KX, esercente l'attività di macellazione e trasformazione delle carni, chiede chiarimenti circa l'esatta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16, terzo comma, del D.P.R. 633/72 e del D.L. 30/09/1997, n. 328, convertito dalla legge 29/11/1997, n. 410, in riferimento all'aliquota IVA da applicare ai servizi di macellazione.Soluzione prospettata
Secondo la società istante, trattandosi "di attività inerente il processo di trasformazione delle carni" che saranno soggette a sezionamento e trasformazione da parte dei macellai, l'aliquota IVA da applicare al servizio di macellazione offerto dovrà essere del 10%. A tale conclusione il contribuente giunge in considerazione di quanto precisato nella circolare n. 43 del 6/12/72, in cui si chiarisce che cosa s'intende per produzione.Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'art. 16, terzo comma, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che "Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili".
Con circolare n. 43 del 6/12/1975, a seguito delle modifiche che furono apportate all'art. 16 dal DPR 23 dicembre 1974, n. 687, l'amministrazione precisò che il citato art. 16, è sempre applicabile a prescindere dal fatto che il prestatore del servizio fornisca o meno le materie occorrenti alla produzione del bene. Nella medesima circolare fu inoltre chiarito che "per produzione deve intendersi non solo la trasformazione della materia in prodotto finito o semilavorato, ma anche tutte le altre operazioni, anche di perfezionamento, compiute, qualunque sia la veste del committente, nelle varie fasi attraverso le quali essa si realizza".
Ciò precisato, con riferimento alla fattispecie in esame si osserva che i servizi di macellazione si concretizzano nell'abbattimento di bestie e nelle connesse operazioni di scuoiamento, squartamento e sezionamento, necessarie a rendere gli animali vivi appartenenti alle varie specie, in carni atte al consumo umano.
Tale procedimento, in base al quale si passa dalla "materia prima" (animale), ad un prodotto finito, costituito dalle carni e dalle parti commestibili degli animali, rappresenta ad avviso della scrivente una fase del ciclo produttivo della carne.
Ne consegue che se la società istante rende una prestazione di tal genere, finalizzata alla produzione di beni (carni), la prestazione stessa rientra necessariamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 16, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972.
Pertanto, ai sensi del citato articolo, detti servizi di macellazione sono da assoggettare all'aliquota ridotta del 10%, di cui al n. 3) e seguenti, della Tabella A allegata al Dpr. 633/72 Terza parte, al pari delle cessioni di carni.
E' opportuno precisare, tuttavia, che qualora la società, oltre ai servizi di macellazione, offra anche i servizi sanitari, tali servizi devono essere assoggettati ad aliquota ordinaria del 20%, non essendo questi ultimi annoverabili tra le operazioni di produzione che, ai sensi del citato articolo 16, comma 3, del DPR 633/72 seguono la stessa aliquota applicabile alla cessione del bene prodotto.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.