-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 67 del 04.05.2004
-
Indennità di navigazione e di volo del personale della sezione aerea della Guardia di Finanza, applicabilità dell'art. 51, comma 6 del TUIR, anche alle mensilità aggiuntive
Risoluzione Agenzia Entrate n. 67 del 04.05.2004Con nota del 26 febbraio 2003, codesto Garante del Contribuente della Regione ....., sulla base di istanze ricevute da parte del personale di volo della Guardia di Finanza -sezione Aerea di ....-, ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito alla disciplina applicabile, ai fini dell'Irpef, alle somme ricomprese nella 13a mensilità, corrisposte a titolo di indennità di aeronavigazione e di volo.
Tale richiesta scaturisce dalle numerose istanze avanzate dal predetto personale di volo, tese ad ottenere il rimborso delle maggiori quote di imposta Irpef, versate negli anni dal 1990 al 2001, e trattenute in più dal datore di lavoro sulla quota dell'indennità di volo compresa nella 13a mensilità, assoggettata a tassazione per l'intero ammontare. Il locale ufficio dell'Agenzia delle Entrate di ......, ha fondato il rifiuto del rimborso facendo riferimento alla circolare del Ministero delle Finanze n.18 dell'11 giugno 1986.
La menzionata circolare afferma che per le indennità di volo corrisposte nella 13a mensilità non si tratta di indennità erogata per un effettivo servizio, bensì di un parametro utile per calcolare una componente della retribuzione aggiuntiva, che in tal caso perde la sua originaria configurazione. Pertanto, le suddette indennità concorrono nella misura intera alla formazione della base imponibile.
A parere di codesto ufficio, i chiarimenti forniti dall'amministrazione con la predetta circolare sono da considerarsi superati in quanto antecedenti sia all'emanazione del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, sia alla sentenza della Corte di Cassazione n. 6000 del 17 giugno 1999.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza menzionata ha stabilito che, ai sensi dell'art. 48 del TUIR (oggi art. 51 del TUIR, così come modificato dal Decreto Legislativo del 12 dicembre 2003 n. 344) il beneficio della tassazione ridotta al 40 per cento (successivamente ulteriormente ridotta al 50 per cento, a norma dell'art. 3 del Decreto Legislativo del 2 settembre 1997, con effetto dal 1 gennaio 1998) delle somme percepite a titolo di indennità di volo, ex art. 907 codice della navigazione, si applica anche alla quota di questa che entra a comporre la tredicesima mensilità, atteso che la 13a mensilità ha assunto il carattere di retribuzione differita, connotazione questa che la differenzia dalla retribuzione mensile solo in riferimento ai tempi di erogazione. Considerata l'identità della natura delle due erogazioni, l'indennità di volo ha perso ogni riferimento a specifiche prestazioni, costituendo piuttosto un emolumento dovuto in relazione al profilo professionale di chi è legittimato a percepirla, con conseguente tassabilità solo nei limiti previsti dall'art. 48 del D.P.R. n. 917 del 1986.
In tal senso, precisa codesto ufficio, si è anche espresso il Comando Generale della Guardia di Finanza - Servizio Amministrativo - 1a Divisione, che, con nota prot. n. 367113 del 26 novembre 2001, ha disposto l'adeguamento del trattamento attuale dell'indennità in questione al contenuto della sentenza.
Al riguardo la scrivente fa presente che la disciplina applicabile, ai fini dell'Irpef, alle indennità di volo è dettata dal citato articolo 51, comma 6, del TUIR, secondo cui le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Ai fini dell'applicabilità della disposizione in esame è pertanto necessario che si tratti di indennità di volo e quindi di indennità corrisposte a dipendenti addetti al settore aereo che svolgono le funzioni connesse ed inoltre che la corresponsione dell'indennità al dipendente sia prevista dalla legge o dal contratto collettivo.
Tale disposizione agevolativa trova applicazione in tutte le ipotesi in cui l'indennità in parola venga corrisposta a dipendenti del settore aereo in attività di servizio che svolgono effettivamente attività di volo.
Tanto premesso, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale prima richiamato, si ritiene che anche la quota della suddetta indennità di volo che confluisce nella tredicesima mensilità, debba godere del regime agevolato, previsto dall'articolo 51. Infatti, il D. Leg. C.p.s. del 25 ottobre 1946, n. 263, dopo aver riconosciuto (all'art.7, comma 2) come gratificazione una tredicesima mensilità da corrispondere a tutto il personale alla data del 16 dicembre, stabilisce che essa vada "commisurata al trattamento economico complessivo spettante alla data suindicata per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita...".
L'articolo pertanto considera la tredicesima come una mensilità stipendiale, che ha lo stesso contenuto delle altre periodicamente corrisposte nei dodici mesi dell'anno, con una funzione retributiva la cui disciplina è assimilata interamente a quella dello stipendio.