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Risoluzione Agenzia Entrate n. 75 del 25.05.2004
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Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello ''F 24'', dell'IVA dovuta per adeguamento a seguito di adesione al concordato preventivo - Art. 33, comma 7 bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
Risoluzione Agenzia Entrate n. 75 del 25.05.2004L'articolo 33 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha introdotto, in via sperimentale, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni, il concordato preventivo biennale relativamente al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2003 e a quello successivo.
Per consentire il versamento, secondo le disposizioni contenute nell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute ai fini IVA per adeguamento a seguito di adesione al concordato preventivo, esposte nel quadro CP del modello Unico, si istituisce il seguente codice tributo:
- "6496" denominato: "IVA adeguamento a seguito di adesione al concordato preventivo - Art. 33, comma 7 bis, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269".
Nella compilazione del modello "F 24", il codice tributo sopra istituito deve essere esposto nella "Sezione Erario", con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno cui si riferisce l'imposta nella forma "AAAA".