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Risoluzione Agenzia Entrate n. 78 del 28.05.2004
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Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione - trattamento fiscale delle spese sanitarie rimborsate dal FASI
Risoluzione Agenzia Entrate n. 78 del 28.05.2004Con distinte lettere del 5 marzo e del 15 aprile il Centro di Assistenza Fiscale Autorizzato XY e la Z hanno chiesto chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei contributi versati dai dirigenti di aziende industriali in pensione ai Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa (FASI).
In particolare hanno chiesto di conoscere se i contributi versati al FASI dal dirigente in pensione siano deducibili dal reddito complessivo. Hanno chiesto inoltre, conseguentemente, che venga chiarito se, ed eventualmente, in che misura, competa la detrazione per le spese sanitarie sostenute e rimborsate, in tutto o in parte, dal FASI.
Occorre premettere che il Fondo integrativo sanitario (FASI) opera allo scopo di erogare ai dirigenti di imprese industriali in servizio o in pensione ed ai loro familiari, nell'ambito di un sistema di mutualità, prestazioni integrative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale e che a tali scopi istituzionali si provvede con i contributi versati dalle aziende e dai dirigenti in servizio e pensionati, con i requisiti richiesti dallo stesso Statuto del FASI.
In particolare è necessario chiarire che la contribuzione a carico delle imprese e dei dirigenti in servizio è stabilita dagli accordi collettivi e che l'impresa, sulla base dei medesimi accordi, è tenuta a versare un contributo per il finanziamento della gestione dei dirigenti pensionati ragguagliato al numero dei dirigenti in servizio indipendentemente dalla stessa circostanza che propri dirigenti pensionati abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione al Fasi.
Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera a), del TUIR (art. 48, comma 2, lettera a), nel testo del TUIR vigente fino al 31 dicembre 2003) concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, non concorrono a formare il reddito, tra l'altro, i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a quanto stabilito dalla norma (euro 3.615,20 per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai sensi dell'art. 3, comma 118, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003).
La disposizione citata pone una regola derogatoria rispetto al principio secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro e, quindi, tutte quelle erogazioni che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro.
Occorre verificare se la citata norma, che esclude dal reddito di lavoro dipendente i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, possa operare nei confronti dei dirigenti in pensione, i quali successivamente alla cessazione del rapporto lavorativo hanno deciso di iscriversi o di mantenere l'iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria.
In linea di principio, come già riconosciuto dalla scrivente con la risoluzione n. 114 del 25 maggio 2003, va ammessa la possibilità di applicare la richiamata disposizione di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del TUIR, anche a beneficio dei lavoratori in pensione, sempreché ricorrano tutte le condizioni richieste dalla norma in discorso. Con la disposizione di cui all'art. 49, comma 2, del TUIR, la quale stabilisce che "costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati...", infatti, il legislatore ha affermato un principio di piena equiparazione, sotto il profilo fiscale, tra i redditi da pensione e quelli di lavoro dipendente per la determinazione del reddito da pensione trovano pertanto applicazione, le medesime regole dettate dall'art. 51 del TUIR per la determinazione dei redditi derivanti da lavoro dipendente.
Affinché l'art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR, possa trovare applicazione nei confronti dei dirigenti in pensione è necessario, tuttavia, che non solo il contributo versato dal percettore di reddito, ma anche quello a carico del datore di lavoro, sia riferibile alla posizione del singolo dipendente pensionato.
A tal fine occorre quindi verificare le concrete modalità di funzionamento dei singoli fondi o casse, onde riscontrare l'esistenza della situazione fattuale assunta dalla norma quale presupposto di applicazione del beneficio.
Per quanto concerne la fattispecie all'esame della scrivente, il dubbio principale concerne proprio la possibilità di rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo pensionato.
Come già sopra precisato, infatti, sulla base dello statuto del FASI e degli accordi collettivi, ogni impresa è tenuta, al fine di contribuire al finanziamento delle prestazioni sanitarie in favore dei pensionati, a versare una quota pensionato moltiplicata per il numero dei dirigenti in servizio. Ciò indipendentemente dalla stessa circostanza che propri eventuali dirigenti pensionati abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione al Fasi.
La circostanza che le aziende non abbiano alcun rapporto con i propri ex dirigenti pensionati, e che versino al fondo, in conto gestione pensionati, un contributo cumulativo e indifferenziato, porta ad escludere la reperibilità di un collegamento diretto tra il contributo datoriale e ciascun singolo pensionato.
Ciò implica, sulla base dei principi sopra richiamati, che i dirigenti pensionati, a differenza di quelli in servizio, non possono beneficiare, in relazione ai contributi FASI, tanto a loro carico, quanto a carico delle aziende, della previsione di cui all'art. 51, comma 2, lettera a).
Resta inteso che l'assenza di una imputazione diretta al pensionato del contributo posto a carico dell'impresa non consente di ravvisare in tale contribuzione una componente reddituale.
Va tenuto presente, inoltre, che la quota di contributo a carico del dirigente pensionato, essendo versata ad una cassa avente fine assistenziale e non previdenziale non consente neppure la deduzione dall'imponibile di cui all'art. 10, comma 1, lettera e) del TUIR.
Dalle conclusioni sopra esposte si ricava che il trattamento tributario delle spese sanitarie che hanno dato luogo al rimborso a fronte dei contributi menzionati, è diverso a seconda che siano versati a favore di dirigenti in servizio oppure in pensione.
Infatti, per i dirigenti in servizio le spese sanitarie sostenute, che hanno dato luogo al rimborso a fronte dei contributi menzionati, esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, non possono essere detratte dall'imposta dovuta dal contribuente o da quella dovuta dai familiari non a carico, ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lettera c) del TUIR (dal 1 gennaio 2004 art. 15 del TUIR)
Risulta, invece, applicabile la detrazione dall'imposta lorda per un importo pari al 19 per cento in riferimento all'ammontare della spesa che non è stata rimborsata dall'ente o cassa. Ed ancora compete la detrazione per le spese sanitarie rimborsate quando la quota dei contributi sanitari versati sia superiore al limite previsto dalla norma per l'esclusione dal reddito. In questa ipotesi la detrazione spetta in misura proporzionale alla quota dei contributi che hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente.
Conseguentemente si possono verificare le seguenti ipotesi per i dirigenti in servizio:Contributi versati al fondo in misura non superiore a 3.615,20 euro che non concorrono alla formazione del reddito Le spese sanitarie rimborsate dal fondo non sono detraibili dall'imposta lorda dovuta dal contribuente Contributi versati al fondo in misura non superiore a 3.615,20 euro che non concorrono alla formazione del reddito Le spese sanitarie non rimborsate dal fondo sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19% per la parte che eccede euro 129,11 Contributi versati in misura superiore a 3.615,20 euro Le spese sanitarie sono detraibili dall'imposta lorda in misura proporzionale alla quota dei contributi che hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente Per il dirigente in pensione invece le spese mediche sostenute sono integralmente detraibili dall'imposta lorda pari al 19%, per la parte che eccede euro 129,11, anche se già rimborsate dal fondo di appartenenza.