-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 79 del 11.06.2004
-
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello ''F 24'', della ritenuta a titolo d'acconto operata sugli utili percepiti dagli enti non commerciali nel periodo d'imposta a decorrere dal 1 gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344
Risoluzione Agenzia Entrate n. 79 del 11.06.2004L'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, ha regolato in via transitoria, la tassazione degli utili percepiti, anche nell'esercizio dell'impresa, dagli enti non commerciali nel periodo d'imposta 2004, fino a quando gli stessi enti non verranno inclusi tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della Legge 7 aprile 2003, n. 80.
Il predetto articolo stabilisce che le società e gli enti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto della corresponsione, in qualsiasi forma, di utili ad enti non commerciali nel periodo d'imposta a decorrere dal 1 gennaio 2004, operano sull'ammontare imponibile, pari al 5% del totale corrisposto, una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 12,50%.
Tale ritenuta va applicata anche agli utili derivanti dalle azioni o titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato, gestito dalla Monte Titoli S.p.A. in luogo dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 27 ter del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Al fine di consentire il versamento della ritenuta a titolo di acconto, tramite il modello "F 24", si istituisce il seguente codice tributo:
- "1964" denominato: " Ritenute a titolo di acconto su utili distribuiti ad enti non commerciali da società di fonte italiana ed estera".
Nella compilazione del modello il codice verrà esposto nella "Sezione ERARIO" con l'indicazione, nel campo " Anno di riferimento", quello cui il versamento si riferisce, nella forma "AAAA".