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Risoluzione Agenzia Entrate n. 81 del 15.06.2004
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Istanza di interpello - Art. 10, n. 27-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 81 del 15.06.2004Con istanza d'interpello, concernente l'esatta applicazione dell'art. 10, n. 27-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
Quesito
La società "X S.r.l." (di seguito "la società") - costituita tra il Comune di .............. e la Comunità Montana ......... - gestisce, tra gli altri, i servizi "di assistenza domiciliare e socio assistenziali riferiti ai bisogni della persona e della famiglia".
L'istante fa presente di non avere le qualità giuridiche che il citato art. 10, n. 27-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 richiede per applicare l'esenzione dall'IVA sui servizi a carattere "socio-assistenziale"; la società non rientra infatti tra gli "(...) organismi di diritto pubblico, le istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica previste all'art. 41 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti aventi finalità di assistenza sociale (...e le...) ONLUS", ammessi dalla menzionata norma al suddetto beneficio.
L'istante evidenzia che sul trattamento di esenzione dall'IVA la Corte di Giustizia dell'UE, con la sentenza 10 settembre 2002, proc. C-141/00, avrebbe operato un'interpretazione estensiva, affermando che detto trattamento si applica a prescindere dalla forma giuridica utilizzata dal soggetto che rende una prestazione "oggettivamente" esente.
Ciò posto, nell'interpello viene chiesto se, seguendo tale interpretazione, possa ritenersi ininfluente, ai fini dell'applicazione dell'esenzione in argomento, che la società non abbia i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 10, n. 27-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, essendo invece determinante la circostanza che la stessa renda i servizi a carattere "socio-assistenziale" individuati da tale norma.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In base all'interpretazione della citata pronuncia della Corte di Giustizia dell'UE, l'istante ritiene che alle prestazioni in esame possa applicarsi il trattamento di esenzione dall'IVA previsto dall'art. 10, n. 27-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, a nulla rilevando che dette prestazioni siano rese attraverso una forma giuridica (società) diversa da quelle espressamente richieste da tale norma.
La società chiede pertanto all'amministrazione finanziaria di interpretare la norma citata coerentemente con la sentenza, al fine di consentire al principio affermato in quest'ultima di prevalere sulle disposizioni restrittive poste dalla normativa nazionale.Parere dell'Agenzia delle Entrate
La sentenza citata dall'istante ha esaminato preliminarmente l'art. 13, parte A, n. 1, lettera "c)", della sesta Direttiva, che prevede l'esenzione dall'IVA per le prestazioni "mediche" effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche (tale norma è stata recepita dall'ordinamento interno con l'art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633 del 1972).
La Corte di Giustizia ha ritenuto che tale norma comunitaria non richiede che il prestatore abbia una particolare forma giuridica, essendo sufficiente, per l'applicazione dell'esenzione fiscale ivi prevista, che "si tratti di prestazioni mediche e che esse siano fornite da persone in possesso delle qualifiche professionali richieste".
Il suddetto beneficio spetta dunque in modo "oggettivo", a prescindere dalla tipologia organizzativa del soggetto che rende le prestazioni "mediche"; l'esenzione può così applicarsi anche se queste ultime sono rese da un soggetto collettivo, che opera a mezzo di professionisti alle proprie dipendenze.
La sentenza ha altresì operato un esame dell'art. 13, parte A, n. 1, lettera "g)", (sesta Direttiva) che disciplina, tra l'altro, le prestazioni a carattere "socio-assistenziale", oggetto d'interpello, stabilendo in loro favore l'esenzione dall'IVA se rese "da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale, dallo Stato membro interessato".
Con riferimento a tale ultima previsione la Corte ha evidenziato che gli Stati membri dispongono di "un potere discrezionale", in base al quale possono individuare le categorie di soggetti che hanno titolo ad applicare il suddetto beneficio sulle prestazioni che rendono a fini "socio-assistenziali".
Tale discrezionalità è altresì ribadita dall'art. 13, parte A, n. 2, della stessa Direttiva, il quale consente agli stessi Stati membri di stabilire eventualmente anche le condizioni per la concessione di tale beneficio "ad enti diversi da quelli di diritto pubblico".
Nella sentenza viene affermato in concreto che il riconoscimento dei requisiti soggettivi, legittimanti l'applicazione dell'esenzione dall'IVA sulle prestazioni rese a carattere "socio-assistenziale", deve essere effettuato facendo riferimento alle norme nazionali, ove esistenti, di attuazione della direttiva comunitaria.
Tali norme rappresentano, infatti, la manifestazione del "potere discrezionale" degli Stati membri, rilevato dalla Corte in ordine alla disciplina dei servizi oggetto dell'interpello.
Al riguardo si evidenzia che la disciplina di dettaglio, cui si è fatto innanzi riferimento e che regola sul piano interno tali servizi, è prevista:
1) nell'art. 10, n. 27-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale individua in modo specifico i soggetti che hanno titolo ad applicare l'esenzione dall'IVA, limitatamente alle prestazioni "socio-assistenziali" rese "in comunità e simili, in favore" di determinate categorie di soggetti svantaggiati (anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici ed altri);
nonché,
2) nel n. 41 bis della tabella A, parte seconda, allegata al citato D.P.R. n. 633 del 1972, che consente invece di applicare l'IVA nella misura del 4 per cento sulle prestazioni "socio-assistenziali", rese da cooperative e loro consorzi.
Rilevato che la società istante non rientra in nessuna delle tipologie dei soggetti specificamente individuati da entrambe le norme citate, ne consegue che sulle prestazioni a carattere "socio-assistenziale", rese dalla medesima, dovrà applicarsi l'IVA nella misura ordinaria (così, anche la risoluzione 25 marzo 1998, n. 21).
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della ........., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.