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Risoluzione Agenzia Entrate n. 82 del 15.06.2004
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Istanza di interpello - art. 11 della legge 27 luglio 2000, n.212. XY s.n.c. - Aliquota IVA applicabile sulla cessione di beni rappresentati da ''pasta a base di mais'', da ''pasta a base di riso'' e da ''pasta a base di mais - riso''
Risoluzione Agenzia Entrate n. 82 del 15.06.2004La Direzione Regionale ha trasmesso alla scrivente l'istanza di interpello formulata dalla società XY s.n.c." ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta a conoscere quale sia l'aliquota IVA applicabile sulla cessione di beni rappresentati da "pasta a base di mais", da "pasta a base di riso" e da "pasta a base di mais - riso"
Quesito
Nell'ambito della propria attività la società istante produce, tra l'altro, alcune tipologie di pasta alimentare particolarmente indicate per le persone affette da intolleranza al glutine, utilizzando come materia prima mais, riso e una combinazione mais - riso.
Il prodotto finale, ottenuto con i tradizionali metodi di produzione della pasta (trafilazione, laminazione ed essiccamento), è del tutto simile, anche nell'aspetto, alla normale pasta alimentare a base di semola di grano duro.
L'istante chiede quale sia l'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti descritti.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Alla luce delle indicazioni emerse dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 125 del 5 giugno 2003 l'istante ritiene che, alla cessione di "pasta al mais, al riso e al mais - riso", debba essere applicata l'aliquota del 4 per cento prevista per la pasta alimentare al n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.Parere dell'Agenzia
Si rileva, in via preliminare, che, ai sensi degli art. 6 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, modificativo della legge 4 luglio 1967, n. 580, possono essere denominati " pasta", ai fini della commercializzazione, esclusivamente i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e successivo essiccamento degli impasti ottenuti dalla semola di grano duro ed acqua, dal semolato di grano duro ed acqua e dalla semola integrale di grano duro ed acqua.
Tuttavia per un corretto inquadramento merceologico dei prodotti in questione ai fini fiscali è stato chiesto un parere all'Agenzia delle Dogane, la quale, con nota n. 1146 del 6 aprile 2004, ha rilevato che "...la pasta alimentare senza glutine a base di mais, riso o mais e riso insieme, composte essenzialmente di cereali, ancorché senza glutine ed in quanto allo stato secco rientrano tra "le paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate" del codice NC 19021990.
Tale collocazione tariffaria è, peraltro confermata dalla nota esplicativa del Sistema Armonizzato, relativa alla voce 1902, ove viene genericamente indicato che le paste alimentari di tale voce sono fabbricate "...con semole o farine di grano, granoturco, riso, patate ecc."
Il suddetto codice NC corrisponde alla sottovoce 1903 - B - II (cod. stat. 905) della tariffa doganale in vigore al 31.12.1987."
Pertanto, considerato che le paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate rientrano nella più generica voce paste alimentari di cui al n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, è da ritenersi che le cessioni di "pasta alimentare senza glutine a base di mais, riso o mais e riso insieme" siano da assoggettare ad IVA ad aliquota del 4 per cento, ai sensi del citato n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.