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Risoluzione Agenzia Entrate n. 83 del 15.06.2004
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Istanza di Interpello- Società ''XY'' - Aliquota IVA applicabile ai compensi percepiti per prestazioni artistiche strumentali alla realizzazione di spettacoli. Punto 119) e punto 123) della tabella A, parte terza, allegata al DPR n. 633 del 1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 83 del 15.06.2004QUESITO
La società "XY" dichiara di svolgere attività di "orchestra musicale". Quest'ultima è composta da esecutori strumentali, vocali e coreografici.
La società istante chiede, quindi, quale sia il trattamento ai fini IVA dei compensi percepiti per le prestazioni artistiche da essa effettuate
In particolare, l'interpellante chiede di conoscere se detti compensi debbano essere fatturati con l'aliquota IVA ordinaria del 20 per cento oppure con l'aliquota ridotta del 10 per cento.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
La società "XY" ritiene che l'attività da essa svolta sia riconducibile fra le attività elencate nel punto 4) della tabella C allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, fra le attività indicate al n. 123) della tabella A, parte III, allegata allo stesso DPR n. 633.
Pertanto, la società interpellante ritiene che i compensi da essa percepiti per le prestazioni artistiche di "orchestra musicale" debbano essere assoggettati all'IVA con l'aliquota del 10 per cento.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai fini della soluzione del quesito occorre rilevare che oggetto dell'istanza di interpello è il trattamento tributario ai fini IVA dei compensi corrisposti dall'organizzatore delle attività spettacolistiche all'orchestra musicale per le prestazioni artistiche dalla stessa effettuate.
L'interpello non contiene, invece, richieste di chiarimenti in merito al trattamento riservato ai fini IVA ai corrispettivi percepiti dall'organizzatore per le prestazioni spettacolistiche rese agli spettatori.
In relazione alle esecuzioni artistiche della menzionata orchestra, l'istante chiede l'applicazione delle disposizioni del punto 4) della tabella C allegata al DPR n. 633 e del punto 123), della tabella A, parte III, allegata allo stesso decreto.
Ciò premesso, e considerato il tenore del quesito che non sembra operare una chiara distinzione fra prestazioni artistiche - relative al rapporto fra artisti e organizzatore - e prestazioni spettacolistiche - riguardanti il rapporto fra organizzatore e spettatore - si ritiene di dover analizzare preliminarmente la normativa IVA relativa a ciascuna delle tipologie di prestazioni in argomento, al fine di chiarire la disciplina applicabile al caso di specie.
Al riguardo si fa presente che le disposizioni in materia di prestazioni di attività di spettacolo e quelle ad esse accessorie sono contenute nell'art. 74-quater del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che deroga alla normativa ordinaria in materia IVA, per quanto riguarda il momento impositivo e le modalità di certificazione dei corrispettivi relativi alle medesime prestazioni.
Per l'individuazione delle attività spettacolistiche, alle quali applicare le suddette disposizioni, lo stesso art. 74-quater rinvia alla tabella C allegata al DPR n. 633.
La tabella C descrive le attività di spettacolo, distinguendole in sei punti.
In particolare, il punto 4) della tabella C, al quale si riferisce l'istanza di interpello, elenca gli "spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti".
Come precisato con circolare n. 165/E del 7 settembre 2000, alle prestazioni relative alle attività di spettacolo, elencate nella tabella C allegata al DPR n. 633 si applica, in via generale, l'aliquota IVA del 20 per cento.
L'aliquota del 10 per cento è prevista per le prestazioni indicate all'art. 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a 12,91 euro) e al punto 123) della tabella A, parte III, del citato DPR n. 633 del 1972.
Il punto 123) della tabella A, parte III, elenca le stesse attività del punto 4) della tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972.
Pertanto, i corrispettivi dovuti dagli spettatori per assistere alle rappresentazioni spettacolistiche indicate al punto 123) della tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972 sono assoggettati all'aliquota IVA del 10 per cento.
Per quanto concerne le prestazioni artistiche che singoli o gruppi di artisti forniscono agli organizzatori per la realizzazione degli spettacoli, si evidenzia che, in mancanza di specifiche disposizioni derogatorie, le stesse sono soggette alla disciplina IVA secondo le regole ordinarie.
Con riguardo all'aliquota applicabile a dette prestazioni, si fa presente che la tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, al n. 119) stabilisce che sono assoggettati all'aliquota IVA ridotta del 10 per cento i "contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali"
In merito all'ambito applicativo dell'anzidetta disposizione, la risoluzione n. 138/E del 28 settembre 2001, per quanto concerne la nozione di spettacolo teatrale, ha chiarito che la stessa deve essere desunta "dalla tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, che al n. 123) fa espresso riferimento agli spettacoli teatrali di ogni tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale e rivista".
Ne consegue che l'aliquota IVA nella misura del 10 per cento, si applica a quegli accordi che hanno per oggetto prestazioni artistiche o tecniche strumentali alla realizzazione degli spettacoli teatrali, come individuati nella prima parte del punto 123), della citata tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.
In sostanza, l'aliquota del 10 per cento si riferisce alle prestazioni artistiche connesse agli "spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista".
Pertanto, alle prestazioni artistiche relative alle altre attività di spettacolo, ivi comprese quelle relative ai "concerti vocali e strumentali", si applica l'aliquota IVA ordinaria stabilita nella misura del 20 per cento.
Da quanto sopra chiarito discende che:
- le prestazioni oggetto dell'istanza di interpello, in quanto prestazioni artistiche rese all'organizzatore delle attività di spettacolo, non sono destinatarie delle disposizioni relative alle prestazioni spettacolistiche e, in particolare, della previsione del punto 123) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633;
- le medesime prestazioni non sono, altresì, destinatarie della disposizione del punto 119) della tabella A, parte III, in quanto le stesse non sono configurabili quali prestazioni artistiche strumentali alla realizzazione di spettacoli teatrali, come individuati nella prima parte del punto 123) della citata tabella A, parte III.
Conseguentemente, le prestazioni artistiche svolte "dall'orchestra musicale" alle quali si riferisce la società interpellante devono essere assoggettate all'aliquota IVA ordinaria del 20 per cento.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello, presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del DM 26 aprile 2001, n. 209.