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Risoluzione Agenzia Entrate n. 84 del 15.06.2004
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Disciplina IVA applicabile alle operazioni di autotrasporto in Italia
Risoluzione Agenzia Entrate n. 84 del 15.06.2004Diverse Direzioni Regionali hanno posto alcuni quesiti inerenti la disciplina IVA da applicare alle operazioni di autotrasporto poste in essere in Italia da parte di soggetti comunitari.
Tale attenzione è dovuta al prevedibile impulso che riceverà il numero di operatori impegnato nell'esercizio di tale attività a seguito dell'allargamento dell'Unione Europea realizzatosi il 1 maggio 2004.
In premessa si ricorda che, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CEE n. 3118/93 del 25 ottobre 1993, le imprese che effettuano trasporti in cabotaggio, a titolo temporaneo, nel territorio di un Paese membro sono soggette a tutte le disposizioni ivi vigenti.
Per quanto riguarda, più in particolare, le disposizioni fiscali, l'articolo 9, comma 2, lettera b), della Direttiva 77/388/CEE (VI Direttiva) prevede che: "il luogo delle prestazioni di trasporto è quello dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse."
La norma comunitaria citata, che detta un principio generale concernente la rilevanza territoriale delle prestazioni di trasporto, è stata recepita dal Legislatore nazionale nel comma 4, lettera c), dell'articolo 7 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che dispone: "le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa".
Tuttavia, in deroga a tale principio, le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e relative prestazioni di intermediazione, se effettuate per conto di un soggetto d'imposta nazionale sono, comunque, rilevanti ai fini IVA in Italia (articolo 40, comma 5, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427).
Ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera b), del D.L. n. 331 del 1993 l'imposta relativa alle predette operazioni è dovuta "dal committente se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato".
In tale caso il trasportatore comunitario sarà tenuto ad emettere, nei confronti del committente italiano, la fattura relativa alla prestazione resa e quest'ultimo sarà tenuto ad integrarla con l'indicazione dell'imposta dovuta (articolo 46, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993).
Qualora entro il mese successivo all'effettuazione dell'operazione, il committente nazionale non riceva la fattura dal trasportatore comunitario, egli dovrà provvedere attraverso l'autofatturazione indicando nel documento il numero di identificazione IVA attribuito al prestatore nello Stato membro di appartenenza (articolo 46, comma 5, del citato D.L. n. 331 del 1993).
Per quanto concerne gli obblighi strettamente fiscali, quindi, il soggetto comunitario che rende servizi di autotrasporto a soggetti passivi d'imposta nazionali non è obbligato, ai fini IVA, ad identificarsi in Italia (articolo 35ter DPR n. 633 del 1972) o ad ivi nominare un rappresentante fiscale (articolo 17 del medesimo decreto).
Tale obbligo ricorrerà, invece, nel caso in cui l'autotrasportatore dovesse rendere le medesime prestazioni a soggetti privati.
L'autotrasportatore comunitario che dovesse rendere servizi di autotrasporto di merci rilevanti ai fini IVA in Italia a favore di privati consumatori sarà tenuto, alternativamente:
- ad identificarsi, ai sensi dell'articolo 35ter del DPR n. 633 del 1972, presentando, compilato, il modello ANR/1 all'Ufficio delle Entrate di Roma 6;
- a nominare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del citato DPR n. 633 del 1972 un rappresentante fiscale prima di procedere all'effettuazione delle operazioni.
Per quanto non dettagliatamente previsto nella presente si fa rinvio alle disposizioni interpretative di cui alla circolare n. 13 del 23 febbraio 1994.